Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 09/02/2010 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazione dell'articolo 23 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 'Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo' - albergo diffuso) |
Art. 2. (Modifica dell'articolo 45 comma 5 della l.r. 15/2007) |
§ 3.7.82 - L.R. 9 febbraio 2010, n. 8. [1]
Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) - albergo diffuso - bed & breakfast
(B.U. 12 febbraio 2010, n. 6 - S.O. n. 2)
Art. 1. (Integrazione dell'articolo 23 della
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 della
'e bis) albergo diffuso: albergo caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento ed accoglienza, ed eventualmente delle sale di uso comune, ristorante e spazio vendita per i prodotti tipici locali, e dalla dislocazione delle camere o alloggi in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purché situati nel medesimo comune o in quelli limitrofi a una distanza non superiore a metri 400 dal corpo centrale, purché sia garantito il rispetto dei requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività alberghiera; lo stabile centrale e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria dell'albergo a norma dell'articolo 22, comma 1; lo stesso servizio, con i medesimi requisiti, può essere offerto anche nelle baite presenti sul territorio montano, così come identificato dalla
Art. 2. (Modifica dell'articolo 45 comma 5 della
1. Al comma 5 dell'articolo 45 della
[1] Abrogata dall'art. 86 della