§ 3.7.24 - L.R. 28 luglio 1982, n. 44.
Interventi regionali a favore dei servizi di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:28/07/1982
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Interventi finanziari regionali.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3.  Destinatari dei contributi.
Art. 4.  Domande.
Art. 5.  Erogazione dei contributi.
Art. 6.  Norma transitoria.
Art. 7.  Abrogazione.
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 3.7.24 - L.R. 28 luglio 1982, n. 44.

Interventi regionali a favore dei servizi di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione. [1]

(B.U. 28 luglio 1982, n. 30, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Interventi finanziari regionali.

     1. A tutela del patrimonio alpinistico e per la sicurezza del turismo alpinistico ed escursionistico nel territorio regionale, la regione concede contributi in capitale vincolati alle seguenti finalità:

     - costruzione, ricostruzione, ampliamento, sistemazione, manutenzione, arredamento dei rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine.

     2. La regione concede inoltre contributi per:

     a) azioni pubblicitarie intese a valorizzare il patrimonio alpinistico regionale;

     b) potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino esistenti nel territorio della regione;

     c) iniziative di carattere educativo da attuarsi anche nelle scuole, sia al fine della tutela naturalistica, sia al fine di prevenire gli infortuni in montagna;

     d) l'organizzazione dei servizi valanghe nel territorio regionale.

 

     Art. 2. Beneficiari.

     1. La Giunta regionale delibera i criteri per il riparto dei fondi destinati alla concessione dei contributi di cui all’art. 1, d’intesa con la commissione consiliare competente. Il direttore generale della competente direzione approva annualmente il piano di riparto [2].

     2. Destinatari dei contributi previsti al punto b), 2° comma del precedente art. 1 sono esclusivamente le delegazioni di zona del corpo nazionale soccorso alpino; la relativa domanda deve essere inoltrata alla giunta regionale - direzione generale competente - entro il 31 gennaio di ogni anno, documentando adeguatamente l'attività svolta nel corso dell'anno precedente e presentando un programma di interventi e di attività per l'anno in corso [3].

     3. Tali contributi sono destinati alla realizzazione delle attività previste dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91.

     4. I contributi relativi alla costruzione, ricostruzione, ampliamento, sistemazione, manutenzione, arredamento dei rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine, nonché i contributi previsti al 2° comma, lettera a) e c) del precedente art. 1 sono concessi alle comunità montane; la relativa domanda deve essere inoltrata alla giunta regionale - direzione generale competente - unitamente ad un programma che indichi le priorità degli interventi diretti nonché di quelli indiretti sulla base delle domande che gli enti o associazioni interessati hanno presentato alle stesse comunità montane a norma del successivo articolo 4 [4].

     5. Possono fruire dei contributi previsti al precedente art. 1, I comma, anche enti, associazioni e privati diversi dal CAI purché documentino che il rifugio o bivacco possieda evidenti caratteristiche alpinistiche e sia fruibile da parte di chiunque ne abbia necessità senza limitazioni o obblighi di sorta.

     6. Non possono essere finanziate iniziative per rifugi o bivacchi situati a quote inferiori ai 1.500 metri di altitudine ovvero collegati da strade carrozzabili, salvo casi specifici aventi peculiari caratteristiche alpinistiche.

     7. Destinatario dei contributi di cui alla lettera d) del precedente art. 1 è esclusivamente il servizio valanghe regionale con sede in Bormio; la relativa domanda deve essere inoltrata alla giunta regionale - direzione generale competente - entro il 31 gennaio di ogni anno accompagnata da un'adeguata documentazione dell'attività svolta nel caso dell'anno precedente e da un programma di attività per l'anno in corso [5].

 

     Art. 3. Destinatari dei contributi.

     1. I contributi previsti al 2° comma dell'art. 1 devono essere destinati:

     a) al pagamento di indennità alle guide alpine, ai portatori alpini ed ai volontari componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico relative a prestazioni rese in operazioni di salvataggio, di recupero e di soccorso;

     b) per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello delle operazioni e viceversa;

     c) all'adeguamento ed ammodernamento della dotazione di materiali alpinistici e speleologici e sostituzione dei materiali deteriorati o smarriti a seguito di operazioni di soccorso;

     d) all'addestramento delle squadre di soccorso ed organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per guide e portatori;

     e) alla divulgazione delle tecniche alpinistiche anche mediante corsi gratuiti di alpinismo e di sci;

     f) all'acquisto di strumenti di rilevamento;

     g) alla corresponsione di compensi adeguati agli operatori;

     h) all'organizzazione di corsi di preparazione ed aggiornamento per rilevatori previsori;

     i) alla relazione del catasto valanghe regionale;

     l) alle spese di funzionamento delle segreterie telefoniche;

     m) alla diffusione della conoscenza del servizio.

 

     Art. 4. Domande.

     1. Le domande di contributo da parte di enti ed associazioni previsti dal 4° comma dell'art. 2 della presente legge devono essere presentate al consiglio direttivo della comunità montana competente per territorio ove i richiedenti hanno sede, entro il 31 dicembre di ogni anno.

     2. I presidenti delle comunità montane trasmettono il programma e la relativa richiesta di contributi deliberati dai rispettivi consigli direttivi, comprensivi degli interventi diretti ed indiretti di cui all'articolo 2, 4° comma, alla giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno.

 

     Art. 5. Erogazione dei contributi.

     1. Entro il 31 maggio di ogni anno la giunta regionale, in conformità al piano di riparto di cui al precedente art. 2, 1° comma, eroga i contributi alle comunità montane, alle delegazioni di zona del corpo nazionale di soccorso alpino ed al servizio valanghe regionale.

     2. Nel caso di interventi indiretti le comunità montane erogano ai soggetti interessati i contributi assegnati entro 15 giorni dalla data di ricevimento.

 

     Art. 6. Norma transitoria.

     1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili con effetto dal 1° gennaio 1983.

 

     Art. 7. Abrogazione.

     1. Con l'entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, sono abrogate le LL.RR. 20 agosto 1976, n. 29 e 23 novembre 1979, n. 62 ed ogni altra norma in contrasto con la stessa.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario 1982 con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 22, I comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

     2. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1982-1984, parte I, progetto 3.7.4.1, tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti».

     3. In conseguenza di quanto disposto dai precedenti commi, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, parte I, progetto 3.7.4.1 «Interventi di prevenzione e di soccorso alpino» saranno istituiti i seguenti capitoli:

     - capitolo 1.3.7.4.1.1520 «Contributi in capitale alle comunità montane per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, la sistemazione, la manutenzione e l'arredamento di rifugi, bivacchi ed altre opere alpine»;

     - capitolo 1.3.7.4.1.1521 «Contributi alle delegazioni di zona del corpo nazionale soccorso alpino per il potenziamento delle attrezzature e delle attività di soccorso alpino»;

     - capitolo 1.3.7.4.1.1522 «Contributo al servizio valanghe regionale di Bormio per l'organizzazione e la gestione del servizio»;

     - capitolo 1.3.7.4.1.1523 «Contributi alle comunità montane per la valorizzazione del patrimonio alpinistico e per iniziative di carattere educativo ai fini della tutela naturalistica e della prevenzione degli infortuni in montagna».

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 20 della L.R. 8 ottobre 2002, n. 26, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2003.

[2] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[3] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[4] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[5] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.