§ 3.3.4 - L.R. 5 maggio 1975, n. 66.
Norme sui comprensori di bonifica montana.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:05/05/1975
Numero:66


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 3.3.4 - L.R. 5 maggio 1975, n. 66. [1]

Norme sui comprensori di bonifica montana.

(B.U. 7 maggio 1975, n. 19).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di unificare le strutture e le sedi di programmazione e di intervento nelle zone montane, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ogni comprensorio di bonifica montana deve essere circoscritto in una sola delle comunità montane determinate ai sensi dell'art. 2 della L.R. 16 aprile 1973, n. 23 e successive modificazioni.

     2. A tale effetto, qualora i preesistenti comprensori di bonifica montana ricadano in territori appartenenti a due o più comunità montane di cui al precedente comma, le relative delimitazioni sono soppresse e nell'ambito di ciascuna delle predette comunità è classificata comprensorio di bonifica montana quella parte di territorio già appartenente ad un comprensorio di bonifica montana preesistente.

 

     Art. 2.

     1. I consorzi di bonifica montana, costituiti a norma dell'art. 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono soppressi.

     2. Le funzioni riguardanti i comprensori di bonifica montana di cui all'art. 1, direttamente esercitate dai consorzi di bonifica montana o da qualsiasi altro consorzio amministrativo sono trasferite alle comunità montane che le assumono e le esercitano entro i limiti stabiliti dalle leggi e dagli statuti.

 

     Art. 3.

     1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni consorzio di bonifica montana trasmetterà alla giunta regionale un verbale da cui risulti la reale consistenza del proprio stato dei capitali, allegando la relativa documentazione.

     2. Con decreto del presidente della giunta regionale, da emanarsi entro i successivi sessanta giorni, il patrimonio ed il personale dipendente di ruolo dei consorzi di bonifica montana, nonché ogni altro rapporto giuridico facente capo ai consorzi suddetti saranno trasferiti alle competenti comunità montane.

     3. Nel caso previsto dal secondo comma del precedente art. 1, il trasferimento del patrimonio, del personale e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi, nonché il relativo riparto tra le comunità montane territorialmente interessate sono disposti con deliberazione della giunta regionale, sentite le comunità stesse, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. Al personale trasferito a norma dei precedenti commi sono garantiti l'anzianità maturata e gli altri diritti acquisiti.

 

     Art. 4.

     1. Per la risoluzione di problemi comuni, interessanti territori appartenenti a due o più comprensori di bonifica montana fra loro confinanti, le rispettive comunità montane possono consorziarsi fra loro.

     2. Con decreto del presidente della giunta regionale si provvederà, entro i successivi 60 giorni, al passaggio del patrimonio dei preesistenti consorzi di bonifica montana ed alla definizione delle relative attività e passività tra le comunità montane interessate.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.