§ 3.2.12 - Del. G.R. 30 dicembre 1994, n. 62320.
Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 1994, n. 5/62320. L.R. 15 dicembre 1993, n. 37 «Norme per il trattamento, la maturazione e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:30/12/1994
Numero:62320


Sommario
Art. 1.  - Definizioni e campo di applicazione
Art. 2.  - Classificazione del territorio regionale
Art. 3.  - Piani di utilizzazione agronomica dei reflui e criteri per la loro redazione
Art. 4.  - Contenuti del piano di utilizzazione agronomica (PUA)
Art. 5.  - Contenuti del piano di utilizzazione agronomica semplificato (P.U.A.S.).
Art. 6.  - Procedure per l'autorizzazione allo spandimento
Art. 7.  - Norme generali per lo stoccaggio dei reflui zootecnici
Art. 8.  - Criteri generali per il calcolo delle dimensioni degli stoccaggi e caratteristiche costruttive.
Art. 9.  - Divieti e norme particolari per l'utilizzo agronomico delle deiezioni
Art. 10.  - Trasporto di liquami di origine animale.
Art. 11.  - Norme transitorie.


§ 3.2.12 - Del. G.R. 30 dicembre 1994, n. 62320.

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 1994, n. 5/62320. L.R. 15 dicembre 1993, n. 37 «Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici». Approvazione del regolamento attuativo previsto dall'art. 1, secondo comma.

(B.U. 4 marzo 1995, n. 9 - 5° suppl. straord.).

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

(Omissis)

 

Delibera

 

     1 - è approvato il regolamento previsto dall'art. 1, secondo comma, della l.r. 37/93 del 20 dicembre 1993, così come riportato dall'allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione;

     2 - l'assessore all'agricoltura è incaricato di provvedere:

     - alla costituzione e nomina dei componenti il comitato tecnico- scientifico indicato in premessa;

     - alla predisposizione, entro 45 giorni dall'approvazione del presente atto, della modulistica su supporto cartaceo e informatico per la redazione dei piani di utilizzazione agronomica;

     - alla definizione del software per il monitoraggio;

     3 - il testo del regolamento di cui al punto 1, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, allo scopo di consentirne la massima diffusione.

 

 

REGOLAMENTO ATTUATIVO L.R 37/93

NORME PER IL TRATTAMENTO, LA MATURAZIONE E L'UTILIZZO DEI REFLUI ZOOTECNICI

 

Art. 1. - Definizioni e campo di applicazione

     1. Il presente regolamento attuativo disciplina il trattamento, lo stoccaggio e l'utilizzazione dei residui organici di origine zootecnica e vegetale conseguenti all'esercizio della attività di allevamento, di seguito denominati anche effluenti o reflui, al fine di mantenere la migliore fertilità dei terreni salvaguardare le acque superficiali e di falda e limitare emanazioni maleodoranti.

     2. Ai fini del presente regolamento, per allevamento si intende ogni insediamento o complesso costituito da uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un area determinata nella quale si svolgono attività di allevamento di animali; rientrano tra questi allevamenti anche le stalle di sosta.

     3. Ai fini del presente regolamento per piccoli allevamenti di tipo familiare si intendono gli insediamenti aventi come scopo il consumo diretto familiare e purché non ospitino stabilmente più di 100 capi complessivi per le varie specie di piccoli animali da cortile e più di 2 UBA (unità di bovino adulto) per specie (equini, bovini, suini, caprini, ecc.), con un massimo di 6 UBA.

     4. Per terreno adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per produrre alimenti da destinare al consumo umano, all'alimentazione animale, ovvero alla trasformazione industriale, nonché qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o sia in atto pratica agricola o colture legnose a rapido accrescimento.

     5. Per caseifici aziendali si intendono ai fini del presente regolamento:

     a) le strutture e le attrezzature per la trasformazione del latte esclusivamente prodotto in azienda;

     b) le latterie e i caseifici, comprese le cooperative, con annesso allevamento con capacità di trasformazione dimostrata inferiore ai 3.000 t/anno di latte.

 

     Art. 2. - Classificazione del territorio regionale

     Il carico zootecnico, considerato a livello comunale fornisce una informazione sintetica sul potenziale grado di rischio ambientale rappresentato dal complesso degli animali presenti.

     Ai fini del presente regolamento sono definiti ad alto carico zootecnico i comuni con un carico di peso vivo allevato uguale o superiore ad 1.5 t per ettaro di SAU comunale, mentre sono definiti a basso carico zootecnico i comuni con peso vivo allevato inferiore a detto limite.

     I suoli lombardi sono stati divisi in vulnerabili e non vulnerabili sulla base delle informazioni fornite dall'ERSAL.

     La classificazione del territorio comunale in «vulnerabile» o «non vulnerabile» è stata fatta utilizzando il criterio della prevalenza. E' nella facoltà del sindaco di indicare elementi più puntuali di classificazione dei suoli nell'ambito del territorio comunale.

     Il territorio regionale è quindi classificato, tenendo conto del carico zootecnico, delle caratteristiche geopedologiche dei suoli e della loro vulnerabilità, in 4 ambiti così definiti:

     ambito n. 1: comprendente i territori comunali ad alta vulnerabilità dei suoli ed alto carico zootecnico; questo ambito comprende il territorio di 62 comuni elencati nell'allegato n. 1 al presente regolamento;

     ambito n. 2: comprende i territori comunali ad alta vulnerabilità dei suoli e basso carico zootecnico; questo ambito comprende il territorio di 1035 comuni elencati nell'allegato n. 2 al presente regolamento;

     ambito n. 3: comprende i territori comunali a bassa vulnerabilità dei suoli ed alto carico zootecnico; questo ambito comprende il territorio di 115 comuni elencati nell'allegato n. 3 al presente regolamento;

     ambito n. 4: comprende i territori comunali a bassa vulnerabilità dei suoli e basso carico zootecnico questo ambito comprende il territorio di 334 comuni elencati nell'allegato n. 4 al presente regolamento.

 

     Art. 3. - Piani di utilizzazione agronomica dei reflui e criteri per la loro redazione

     1. Il piano di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici (PUA) è il documento indicante i criteri che l'agricoltore intende seguire per impiegare in forma agronomicamente corretta i reflui. Detto piano deve consentire la valutazione della modalità di utilizzo dei reflui ed il controllo delle stesse.

     In particolare:

     - I produttori, le cui aziende ricadono negli ambiti comunali elencati nell'allegato n. 1, sono tenuti alla presentazione del P.U.A. solo se il carico di peso vivo per ha di SAU aziendale supera la soglia di t. 2.0, mentre se il carico risulta inferiore sono tenuti alla presentazione del piano in forma semplificata (P.U.A.S.).

     - I produttori, le cui aziende ricadono negli ambiti comunali elencati nell'allegato n. 2, sono tenuti alla presentazione del P.U.A. solo se il carico di peso vivo per ha di SAU aziendale supera la soglia di t. 3.0, mentre se il carico risulta inferiore sono tenuti alla presentazione del piano in forma semplificata (P.U.A.S.).

     - I produttori le cui aziende ricadono negli ambiti comunali previsti nell'allegato n. 3, sono tenuti alla presentazione del P.U.A. solo se il carico aziendale di peso vivo per ha di SAU aziendale supera la soglia di t. 3.5 mentre se il carico risulta inferiore sono tenuti alla presentazione del piano in forma semplificata (P.U.A.S.).

     - I produttori le cui aziende ricadono negli ambiti comunali elencati nell'allegato n. 4 sono tenuti alla presentazione del P.U.A. solo se il carico di peso vivo per ha di SAU aziendale supera la soglia di t. 3.5, mentre se il carico risulta inferiore sono tenuti alla presentazione del piano in forma semplificata (P.U.A.S.).

     2. I titolari di allevamenti che utilizzano per lo spandimento dei liquami, terreni in concessione in misura superiore al 30% della superficie aziendale, sono comunque tenuti alla presentazione del P.U.A.

     3. Ai fini del presente regolamento per SAU aziendale deve intendersi quella riferita ai terreni condotti direttamente dal dichiarante a titolo di proprietà, affitto, enfiteusi, comodato etc.

     4. I titolari degli allevamenti di consistenza media inferiore a 8 t per bovini, suini ed ovini ed a 3 t per gli avicunicoli, che producono reflui, sono sottoposti soltanto all'obbligo di comunicazione al sindaco. Non sono soggetti ad autorizzazione né a comunicazione i piccoli allevamenti di tipo familiare. Non è soggetto ad autorizzazione l'impiego del letame e del relativo colaticcio.

     5. La distribuzione dei reflui sui terreni agricoli è ammessa unicamente ai fini agronomici tenendo conto delle caratteristiche dei suoli e delle esigenze delle colture.

     6. I terreni agricoli adibiti allo spandimento dovranno essere disponibili per proprietà, affitto o per accordi specifici che saranno dichiarati, con atto notorio, dal richiedente.

     7. I produttori di liquami che consegnano a terzi il liquame per l'utilizzo su terreni diversi da quelli del precedente comma, devono tenere un registro di carico e scarico, vidimato dal sindaco, su cui debbono essere annotati la data e la quantità del liquame prelevato per la distribuzione, l'identificazione dell'eventuale trasportatore, la destinazione del liquame e la identificazione del conduttore del terreno agricolo utilizzato.

 

     Art. 4. - Contenuti del piano di utilizzazione agronomica (PUA)

     1. Il piano, redatto obbligatoriamente da dottori agronomi, periti agrari o agrotecnici iscritti ai rispettivi albi professionali, deve contenere:

     a) informazioni generali sull'azienda:

     - titolare dell'azienda e titolo di possesso dei terreni;

     - ubicazione;

     - ordinamento produttivo;

     - irrigazione, superfici interessate e metodi impiegati;

     - estremi catastali dei terreni condotti dal titolare e di quelli in concessione e loro quantificazione in ettari con identificazione preferibilmente su carta tecnica regionale delle superfici destinate allo spandimento e indicazione delle successioni colturali;

     - distanza tra punti di stoccaggio e superfici destinate allo spandimento;

     b) informazioni sull'allevamento:

     - tipo di allevamento;

     - specie, categoria, peso e numero medio degli animali allevati,

     - tipo di stabulazione è sistema di pulizia adottato;

     - ubicazione dei ricoveri e delle strutture di stoccaggio dei liquami, indicando anche le particelle catastali su cui insistono;

     c) modalità di trattamento, conservazione e distribuzione dei liquami;

     - descrizione delle strutture di stoccaggio e trattamento esistenti;

     - descrizione delle attrezzature disponibili per la distribuzione e modalità di effettuazione della stessa;

     d) valutazione del carico massimo allevabile:

     la determinazione del carico massimo allevabile è stabilita sulla base della valutazione congiunta delle caratteristiche pedologiche e del bilancio dell'azoto, tenendo conto delle esigenze. delle colture;

     le caratteristiche pedologiche delle aree destinate allo spandimento sono definite attraverso:

     - consultazione della cartografia tematica disponibile (carta pedologica, geologica, geomorfologica, geolitologica);

     - rilevamento di campagna (aspetti superficiali e caratteristiche del suolo);

     - riferimento ad aree omogenee;

     Devono essere inoltre forniti i dati relativi a:

     - composizione fisica del suolo

     - profondità del terreno e sua pendenza

     - presenza di ristagni e rischio di inondazioni

     - velocità di percolazione delle acque e del loro scorrimento superficiale;

     e) piano di concimazione;

     il piano deve indicare la quantità di elementi fertilizzanti di diversa provenienza (liquami, letami, concimi chimici di sintesi) apportati alle singole colture e calcolati in base ai fabbisogni delle colture e alla disponibilità di elementi nutritivi presenti nel terreno ed alle modalità ed epoche di distribuzione.

 

     Art. 5. - Contenuti del piano di utilizzazione agronomica semplificato (P.U.A.S.).

     I piani di utilizzazione agronomica semplificati (P.U.A.S.) possono essere redatti anche dai titolari dell'azienda in forma di

autocertificazione. Tali piani devono contenere le informazioni previste nei punti a, b, c, dell'art. 4 nonché l'esplicita dichiarazione che gli elementi fertilizzanti di diversa provenienza (liquami, letami, concimi chimici di sintesi) apportati, non eccedono i fabbisogni delle colture.

 

     Art. 6. - Procedure per l'autorizzazione allo spandimento

     1. Lo spandimento dei liquami zootecnici ad uso agronomico deve essere autorizzato dal sindaco, sentito il parere del servizio n. 1 dell'USSL e dello Spafa, territorialmente competenti.

     La domanda di autorizzazione, con firma autenticata corredata dal piano in tre copie deve essere presentata al sindaco del comune in cui ha sede il centro aziendale del richiedente di seguito chiamato «sindaco». Qualora il piano preveda l'utilizzo di terreni situati in più comuni, la domanda oltre che al «sindaco», deve essere inviata a cura del richiedente, corredata da una copia del piano stesso, agli altri comuni interessati. Il «sindaco» dovrà richiedere i pareri previsti dall'art. 6 comma 2 della legge n. 37 del 20 dicembre 1993: tali pareri dovranno essere trasmessi a cura della USSL e S.P.A.F.A. competenti anche a tutti i comuni interessati allo spandimento.

     Il «sindaco», acquisiti i pareri di cui al comma precedente, ove non siano pervenute opposizioni da parte degli altri comuni, provvederà all'approvazione del piano e alla contestuale autorizzazione allo spandimento dandone comunicazione al richiedente. Contestualmente copia dell'autorizzazione di cui sopra sarà trasmessa agli altri comuni interessati per consentire il rilascio delle autorizzazioni allo spandimento nei territori di loro competenza.

     Il piano deve essere redatto su supporto cartaceo o informatico utilizzando la modulistica o il software appositamente predisposto dalla regione.

     La suddetta autorizzazione rimane valida fino a quando permangono inalterate le condizioni considerate per la formulazione del piano. Qualora intervengano modifiche relative alla tipologia ed alla dimensione dell'allevamento nonché ai terreni utilizzati, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione nelle forme e nei modi sopra indicati.

     2. Il cambiamento di proprietà, ragione sociale o sede legale comporta unicamente un aggiornamento della autorizzazione già concessa; a tal scopo, entro 90 giorni dalla variazione, dovrà essere prodotta domanda a firma del produttore dei liquami, contenente gli estremi della variazione nonché la dichiarazione del mantenimento delle caratteristiche tecniche contenute nella documentazione già in possesso della pubblica amministrazione.

     La nuova domanda di autorizzazione dovrà contenere tutta la documentazione tecnica riferentesi alle variazioni apportate nonché una dichiarazione a firma del richiedente attestante la non variazione della restante documentazione già in possesso della pubblica amministrazione.

     3. Gli allevamenti esistenti sprovvisti di autorizzazione allo spandimento ma ad essa obbligati ai sensi del presente regolamento devono presentare il piano di utilizzazione agronomica (P.U.A. o P.U.A.S.) entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, mentre quelli già in possesso dell'autorizzazione comunale allo spandimento debbono presentare il piano di utilizzazione agronomica (P.U.A. o P.U.A.S.) entro 24 mesi.

 

     Art. 7. - Norme generali per lo stoccaggio dei reflui zootecnici

     Liquame

     1. Lo stoccaggio dei liquami o delle acque di lavaggio destinati all'utilizzazione agronomica deve essere effettuato in contenitori la cui capacità complessiva rapportata alla potenzialità massima dell'allevamento, e tenendo conto dell'ordinamento colturale, non può essere inferiore a 120 giorni ad eccezione degli allevamenti bovini da latte, per i quali è richiesto uno stoccaggio non inferiore a 90 giorni.

     Le strutture esistenti dovranno essere adeguate alle esigenze di stoccaggio determinate nel P.U A. entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento qualora la capacità di stoccaggio sia inferiore a 90 giorni (50 giorni per allevamenti bovini); è invece concesso un periodo di cinque anni qualora la capacità attuale di stoccaggio risulti pari o superiore a 90 giorni (a 50 giorni per i bovini).

     2. Le vasche o lagune di stoccaggio debbono essere poste a distanza tale dall'allevamento da poter consentire il loro riempimento mediante l'utilizzo di sistemi fissi di convogliamento come fognature, tubazioni, canalette o simili.

     3. E' consentita la costruzione di vasche di contenimento nelle zone di spandimento al fine di razionalizzare la distribuzione dei liquami; i relativi volumi di stoccaggio potranno essere conteggiati per il calcolo del volume totale di stoccaggio richiesto; in questo caso è consentito il trasporto del liquame su gomma dal luogo di produzione a quello di stoccaggio.

     Letame

     4. Gli allevamenti con produzione di letame debbono essere dotati di concimaie munite di vasche di contenimento del colaticcio di idonea capacità.

     5. Sono ammessi accumuli di letame sul terreno agricolo purché ad almeno 20 m da corsi d'acqua ed in assenza di falda affiorante.

     6. E' consentito l'utilizzo di concimaie poste nei fondi destinati allo spandimento in misura non superiore al 50% del necessario purché dotate di vasche di raccolta del colaticcio proporzionate alle superfici.

 

     Art. 8. - Criteri generali per il calcolo delle dimensioni degli stoccaggi e caratteristiche costruttive.

     1. Il dimensionamento (per quanto attiene la capacità) delle opere per lo stoccaggio dei reflui zootecnici deve essere effettuato dallo stesso professionista incaricato di redigere il P.U.A. Ciò per tenere conto delle reali esigenze agronomiche dell'azienda. Spetta al professionista individuare i reali quantitativi di liquame da accumulare in relazione all'ordinamento colturale; alle rotazioni in atto e alle attrezzature impiegate per la distribuzione. Le durate dello stoccaggio indicate nell'art. 7 costituiscono valori minimi imprescindibili.

     2. Il calcolo delle dimensioni degli stoccaggi è effettuato, di norma, con riferimento al totale del peso vivo mediamente presente nell'arco di un anno e deve tener conto delle precipitazioni medie dell'ultimo decennio nel periodo tra novembre e febbraio.

     3. Nei nuovi insediamenti e in quelli nei quali si deve procedere agli adeguamenti al presente regolamento, le acque piovane non possono essere convogliate nelle vasche per liquami e deve essere previsto per esse un sistema separato di smaltimento.

     4. Qualora le acque di lavaggio dei caseifici aziendali vengano recapitate tal quali negli stoccaggi, questi dovranno essere adeguati nelle dimensioni sulla base dei consumi reali presunti dai contatori d'acqua.

     Nei caseifici dove si effettua il raffrescamento estivo del latte con scambiatori di calore ad acqua occorre provvedere alla separazione di queste acque da quelle di lavaggio del caseificio, quando queste ultime vengono convogliate nelle vasche di stoccaggio liquami.

 

     Art. 9. - Divieti e norme particolari per l'utilizzo agronomico delle deiezioni

     1. Lo spandimento sul suolo non è consentito in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente e senza processi di trattamento dei prodotti alla alimentazione umana.

     2. In golena aperta è ammessa solo la concimazione con letame con interramento immediato purché eseguita in periodo di magra del corso d'acqua.

     3. E' vietata, in ogni caso, la distribuzione delle deiezioni dalla pubblica strada.

     4. Nelle zone collinari è obbligatorio l'utilizzo di irrigatori a pioggia lenta per evitare ruscellamenti ed erosioni del suolo.

     I massimi valori di portata di spandimento per terreni piani vanno da 7 a 22 mm/h in relazione diretta alla permeabilità del suolo.

     In relazione alla pendenza del terreno si applicano le seguenti riduzioni di portata:

     fra 0 e 5%: 0%

     fra 6 e 8%: 20%

     fra 9 e 12%: 40%

     fra 13 e 15%: 60%

     5. Va preferenzialmente adottato, compatibilmente con le tipologie colturali lo spandimento a terra e l'interramento immediato dei liquami per ridurre la diffusione degli odori e migliorare l'efficacia della concimazione. E' vietata la distribuzione dei liquami con irrigatore a lunga gittata nei terreni distanti meno di 100 metri dalle case di civile abitazione.

     6. E' altresì vietato lo spandimento di liquami durante periodi di pioggia e per almeno un giorno dopo ogni evento meteorico nonché sul terreno saturo d'acqua, gelato o ricoperto di neve. Il sindaco, qualora ricorrano particolari eventi meteorologici, può determinare con propria ordinanza, periodi di divieto di spandimento di liquami, nell'arco di tempo compreso tra il 1° dicembre ed il 28 febbraio.

     7. Lo spandimento è comunque vietato nei terreni distanti meno di 200 metri dai punti di captazione di pubblico acquedotto.

 

     Art. 10. - Trasporto di liquami di origine animale.

     1. L'esercizio dell'attività conto terzi di raccolta, trasporto ed utilizzo agronomico di liquame di origine animale comporta l'utilizzo di mezzi e serbatoi conformi alla legislazione vigente in materia.

     Tali attività sono sottoposte al controllo dei competenti servizi dell'USSL, per quanto attiene ai mezzi, ai serbatoi impiegati ed alla tutela della salute pubblica nelle diverse fasi della raccolta, del trasporto e dello smaltimento.

     2. Il titolare dell'attività deve tenere un registro di carico e scarico, vidimato dal comune, contenente gli estremi relativi alla data, alla provenienza, al luogo di spandimento ed alla quantità di ogni singolo trasporto.

 

     Art. 11. - Norme transitorie.

     Il sindaco, all'atto del rilascio dell'autorizzazione allo spandimento dei liquami zootecnici, può concedere al richiedente un termine per l'adeguamento dei contenitori di stoccaggio dai tre ai cinque anni a partire dalla data di autorizzazione.