§ 2.6.18 - L.R. 23 novembre 2004, n. 32.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia”.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.6 sport e tempo libero
Data:23/11/2004
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 13 - Esercizio delle professioni alpine ed organismi di autodisciplina - della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26).
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 14 - Corsi di formazione ed esami di riabilitazione. Aggiornamenti e specializzazioni - della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26).
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 15 - Scuole di sci e di alpinismo - della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26).
Art. 4.  (Inserimento dell'articolo 15 bis – Assicurazione - alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26).
Art. 5.  (Sostituzione dell'articolo 16 - Aree sciabili - della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26).
Art. 6.  (Inserimento dell'articolo 16 bis - Regole di comportamento degli utenti - alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26).
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 18 – Sanzioni - della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26).
Art. 8.  (Inserimento dell'articolo 18 bis - Sanzioni amministrative relative alle discipline sportive della montagna - alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26).
Art. 9.  (Modifiche all' articolo 20 - Norme finali, transitorie e abrogazioni - della legge regionale 8 ottobre 2002 n. 26).
Art. 10.  (Entrata in vigore).


§ 2.6.18 - L.R. 23 novembre 2004, n. 32. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia”.

(B.U. 24 novembre 2004, n. 48 – 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 13 - Esercizio delle professioni alpine ed organismi di autodisciplina - della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26).

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) sono aggiunti i seguenti commi:

«1 bis. Per i maestri di sci e le guide alpine stranieri non iscritti ad albi italiani, fermo restando quanto stabilito al comma 1, l'iscrizione all'albo è subordinata:

a) al riconoscimento di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n.319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE) dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di Stato membro dell'UE o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'UE accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone;

b) al riconoscimento, da parte della FISI in accordo con il collegio nazionale, dell'equivalenza dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, se si tratta di stranieri diversi da quelli di cui alla lettera a).

1 ter. In deroga ai commi 1 e 1 bis, i maestri di sci e le guide alpine iscritti agli albi di altre regioni o quelli stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 1 bis, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia senza carattere di stabilità, devono comunicare preventivamente al rispettivo collegio regionale della Lombardia il periodo e le località in cui intendono esercitare. È omessa la comunicazione qualora si tratti di esercizio occasionale.

1 quater. L'esercizio della professione ha carattere di stabilità, per i maestri di sci se si svolge almeno per la durata di una stagione sciistica, per le guide alpine se si svolge per almeno sei mesi all'anno, anche non consecutivi, o in ogni caso se la guida ha un recapito anche stagionale in Lombardia. L'esercizio è occasionale se si svolge per non più di quindici giorni nell'arco della stagione sciistica, per i maestri di sci, o nell'arco dell'anno, per le guide alpine.

1 quinquies. Le disposizioni relative alle guide alpine contenute nei commi 1 bis, 1 ter e 1 quater si applicano anche agli accompagnatori di media montagna, con gli opportuni adattamenti.»

     2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 26/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Sono istituiti, quali organismi di autodisciplina e di autogoverno delle professioni di maestro di sci e di guida alpina e accompagnatore di media montagna, rispettivamente, il collegio regionale lombardo dei maestri di sci ed il collegio regionale lombardo delle guide alpine;»

     3. Il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 26/2002 è sostituito dal seguente:

«6. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute nel presente articolo e, in particolare, sono definiti:

a) modalità, termini e condizioni per l'iscrizione agli albi professionali o all'elenco speciale di cui al comma 1;

b) modalità di formazione e di composizione dei collegi di cui al comma 2, la durata in carica degli organi ed ogni altro aspetto della disciplina regionale dei collegi, le modalità di determinazione dei valori minimi e massimi delle tariffe professionali da parte della Regione, su proposta dei collegi regionali;

c) le ipotesi di applicazione dell'istituto di denuncia di inizio attività diverse da quelle disciplinate dall'articolo 15, in particolare ai fini dell'esercizio senza carattere di stabilità dell'attività di maestro di sci, guida alpina e accompagnatore di media montagna da parte di soggetto iscritto all'albo o elenco di altra regione o straniero che abbia ottenuto il riconoscimento di cui al comma 1 bis. Per quanto non previsto dal regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);

d) le ipotesi di applicazione dell'istituto del silenzio assenso, con particolare riguardo all'iscrizione nell'albo o elenco della Lombardia di maestri di sci, guide alpine e accompagnatori di media montagna iscritti all'albo o elenco di altra regione o stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 1 bis, nonché all'iscrizione nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna. Per quanto non previsto dal regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 15/2002

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 14 - Corsi di formazione ed esami di riabilitazione. Aggiornamenti e specializzazioni - della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26).

     1. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) è sostituito dal seguente:

«4. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute nel presente articolo e, in particolare, sono stabiliti la periodicità dei corsi di abilitazione, di aggiornamento e di specializzazione, le modalità di nomina e composizione delle commissioni per gli esami di abilitazione alle professioni e per gli esami finali dei corsi di specializzazione, la disciplina delle prove di esame, le modalità di determinazione della quota di iscrizione per ciascun corso, dei compensi, nonché dei rimborsi spese ai componenti delle commissioni.»

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 15 - Scuole di sci e di alpinismo - della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26).

     1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) le parole “la denuncia deve attestare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti indicati con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto” sono soppresse.

     2. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 26/2002 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute nel presente articolo e, in particolare, sono indicati i presupposti e i requisiti necessari delle scuole, specialmente con riguardo alla qualità e quantità dell'organico, all'organizzazione e al coordinamento con altri soggetti.”

 

     Art. 4. (Inserimento dell'articolo 15 bis – Assicurazione - alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26).

     1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) è inserito il seguente articolo:

«Art. 15 bis. (Assicurazione).

1. Le scuole di sci e le scuole di alpinismo e di scialpinismo, nonché, singolarmente, i maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna devono essere coperti da adeguata polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dalla propria attività, come specificato con regolamento regionale.»

 

     Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 16 - Aree sciabili - della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26).

     1. L'articolo 16 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) è sostituito dal seguente:

«Art. 16. (Area sciabile, area sciabile attrezzata, piste).

1. Su proposta delle comunità montane, conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la Giunta regionale delimita le aree sciabili, previo parere del Comitato consultivo per le aree sciabili, di cui al comma 14. Costituisce area sciabile la superficie nell'ambito della quale le comunità montane territorialmente competenti possono autorizzare l'apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve.

2. La porzione di area sciabile sulla quale la comunità montana ha autorizzato l'appresta mento di una o più piste costituisce area sciabile attrezzata. L'area sciabile attrezzata comprende anche gli impianti di risalita e gli impianti d'innevamento, ove presenti.

3. L'autorizzazione all'apprestamento di una pista di cui al comma 2, unitamente alla delimitazione dell'area sciabile di cui al comma 1, costituisce, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), individuazione dell'area sciabile attrezzata e, pertanto, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione dell'area, previo pagamento della relativa indennità, quantificata consensualmente dal beneficiario della servitù e dal proprietario del fondo servente, con applicazione di quanto previsto dall'articolo 1032 del codice civile qualora l'accordo non venga raggiunto.

4. Le piste, a seconda della destinazione attribuita in sede di autorizzazione all'apprestamento, si distinguono in:

a) piste da discesa, destinate alla pratica dello sci alpino e dello snowboard, ovvero alla pratica esclusiva dello sci alpino o alla pratica esclusiva dello snowboard;

b) piste da fondo, destinate alla pratica dello sci da fondo;

c) piste destinate ad altri sport sulla neve, quali la slitta e lo slittino.

5. La pista può essere in tutto o in parte utilizzata come campo-scuola per la pratica dello sport sulla neve cui la pista è destinata. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 363/2003.

6. L'apprestamento della pista e la sua apertura al pubblico sono soggetti alle autorizzazioni di cui ai commi 7 e 9 rilasciate dalla comunità montana competente per territorio.

7. La comunità montana autorizza l'apprestamento della pista, dopo aver:

a) accertato che la pista progettata sia conforme alle previsioni della presente legge e a requisiti tali da garantire rispetto per l'ambiente, idoneità idrogeologica, servizi adeguati per gli sportivi, collegamento alla rete del trasporto pubblico, assenza di pericoli, in particolare di frane e valanghe;

b) accertato che la pista progettata sia conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché a specifiche previsioni e piani della comunità montana stessa;

c) raggiunto un'intesa con i comuni interessati;

d) acquisito il parere della commissione tecnica per le piste destinate agli sport sulla neve, che ogni comunità montana regola menta e costituisce.

8. La comunità montana trasmette copia dell'autorizzazione all'apprestamento alla direzione generale regionale competente, che include la pista nell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve.

9. La comunità montana autorizza l'apertura al pubblico dopo aver accertato che il richiedente abbia:

a) apprestato la pista in conformità all'autorizzazione rilasciata;

b) stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni agli utenti e ai terzi derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso della pista;

c) istituito un adeguato servizio pista, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 11. Ferma restando la responsabilità del gestore, le operazioni comprese nei compiti di cui al comma 11, lettere d) ed e) che siano particolarmente complesse possono essere affidate a terzi, nel caso in cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato allo scopo;

d) istituito un adeguato servizio di soccorso, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 12, salvo che la comunità montana autorizzi il gestore a non istituire il servizio, in considerazione del fatto che l'estensione della pista o altre circostanze locali consentono un equivalente soccorso da parte degli ordinari servizi di soccorso;

e) nominato un idoneo direttore della pista, per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione del servizio pista e del servizio di soccorso.

10. Il direttore della pista e i servizi pista e soccorso possono essere comuni a più piste, ferma restando la necessità che siano, rispettivamente, idonei e adeguati.

11. Il gestore della pista è responsabile dello svolgimento dei compiti di servizio pista, in particolare:

a) della delimitazione della pista, in modo da consenti     re all'utente di riconoscerne i bordi anche in condizioni di scarsa visibilità;

b) della segnatura della pista in conformità alla classificazione effettuata in base alle sue caratteristiche;

c) della collocazione sulla pista della segnaletica necessaria alla corretta informazione degli utenti, nel rispetto dell'articolo 6 della legge 363/2003. La segnaletica comprende l'esposizione di informazioni adeguatamente visibili relative alla classificazione, ai tipi di sistemi segnaletici, alle regole di comportamento degli utenti;

d) della preparazione della pista, ai fini della sicurezza degli utenti, ivi compresa l'ordinaria e straordinaria manutenzione della pista, inclusa quella estiva e inclusi tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la stabilità delle terre e una corretta regimazione delle acque. Il gestore deve astenersi dall'utilizzare additivi dannosi per l'ambiente, nella produzione di neve artificiale;

e) della protezione della pista, secondo ragionevoli previsioni, da pericoli, in particolare dal pericolo di frane e valanghe;

f) della regolazione dell'accesso alla pista, che deve essere precluso, anche se sono ancora funzionanti gli impianti di risalita, in tutti i casi di pericolo. Una pista da discesa può essere in tutto o in parte interdetta temporaneamente dal gestore alla pratica dello snowboard;

g) del controllo della pista, al fine di garantire lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma e al comma 12.

12. Il gestore della pista è responsabile dello svolgimento dei compiti di servizio di soccorso, in particolare deve recuperare rapidamente e con perizia le persone infortunate sull'area sciabile attrezzata, effettuare gli interventi sanitari di primo soccorso e trasportare l'infortunato sino a consegnarlo agli ordinari servizi di soccorso.

13. L'utilizzo delle piste a scopo agonistico è subordinato all'omologazione rilasciata dal CONI ai sensi dell'articolo 56, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

14. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute nel presente articolo. Con il medesimo regolamento sono definiti la composizione, il funzionamento e i compiti del comitato consultivo per le aree sciabili, da costituirsi con successivo atto della Giunta regionale.»

 

     Art. 6. (Inserimento dell'articolo 16 bis - Regole di comportamento degli utenti - alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26).

     1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) è inserito il seguente:

«Art. 16 bis. (Regole di comportamento degli utenti).

1. Ai fini della presente legge, si considera utente della superficie innevata chiunque vi si trovi, anche momentaneamente, per la pratica degli sport sulla neve o per qualsiasi altro utilizzo. La citazione nel presente articolo del gestore della pista o del gestore dell'impianto di risalita s'intende riferita anche ai loro incaricati, ivi compresi il direttore della pista e le persone facenti parte del servizio pista e del servizio di soccorso.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 363/2003, gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono rispettare le seguenti regole di comportamento:

a) l'utente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo di danno per sé, per altre persone o per cose altrui, anche nell'esercizio di un proprio diritto o di una propria facoltà. A tal fine, il comportamento dell'utente deve essere adeguato alla situazione di fatto, in particolare alla situazione individuale propria e, in quanto conoscibile, altrui, nonché alla situazione generale conoscibile, oltre a tutti gli altri fattori che possano concorrere a costituire pericolo. L'obbligo di adeguare il proprio comportamento può anche comportare la parziale o totale astensione dalla pratica dello sport sulla neve o da qualsiasi altro utilizzo dell'area sciabile attrezzata;

b) l'utente, nei limiti del possibile, deve prestare assistenza agli altri utenti che ne appaiano bisognosi, in quanto in difficoltà o incorsi in incidenti, e, in particolare, deve segnalarne la presenza agli utenti che sopraggiungono, richiedendo la loro collaborazione ove necessaria, e deve avvertire immediatamente il gestore della pista o il gestore dell'impianto o le persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni;

c) l'utente deve attenersi:

1) alla delimitazione, alla segnaletica, alla regolazione dell'accesso curate dal gestore della pista, nonché alle regole di utilizzo dell'impianto di risalita esposte al pubblico a cura del relativo gestore;

2) alle disposizioni impartite, nell'esercizio dei loro compiti, dal gestore della pista o dal gestore dell'impianto di risalita o dalle persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni;

d) l'utente deve fornire le proprie generalità, nonché le informazioni richieste, al gestore della pista o al gestore dell'impianto o alle persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni, nei soli casi e limiti in cui sia necessario per l'esercizio dei loro compiti, ivi compresi i casi in cui l'utente sia coinvolto o testimone in un incidente;

e) l'utente può utilizzare la pista esclusivamente facendo uso degli attrezzi tipici della pratica dello sport sulla neve al quale la pista è destinata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 363/2003 e dalla lettera f) del presente comma;

f) il gestore della pista, il gestore dell'impianto di risalita o le persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni possono percorrere la pista con qualunque mezzo, nei soli casi e limiti in cui sia necessario per l'esercizio dei loro compiti. Tali soggetti non possono tuttavia usare mezzi meccanici se non in caso di chiusura al pubblico della pista ovvero nei casi e limiti in cui sia necessario e urgente per l'esercizio dei loro compiti, comunque facendo uso di segnaletica luminosa e acustica;

g) gli sciatori da fondo devono utilizzare la traccia nel senso cui è destinata e, salvo diversa segnaletica, se la pista è dotata di più tracce devono utilizzare quella più a destra, anche se sono in gruppo;

h) hanno la precedenza e non devono essere intralciati:

1) l'utente proveniente da destra, negli incroci fra piste, salvo diversa segnaletica;

2) l'utente in movimento, rispetto all'utente che si rimette in movimento, nella stessa pista;

3) l'utente che si trova nella pista, rispetto all'utente che vi accede, salvo diversa segnaletica;

4) nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, l'utente a valle rispetto all'utente a monte. Il secondo può sorpassare il primo, sia a sinistra sia a destra e sia a monte sia a valle, se vi sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è pericolo, salvo diversa segnaletica;

5) nella pratica dello sci da fondo, lo sciatore che scende, rispetto allo sciatore che sale, in caso di unica traccia utilizzabile in entrambi i sensi e in pendenza; se detta traccia è in piano, due sciatori che la utilizzano in sensi opposti devono procedere liberandola e portandosi ciascuno alla propria destra, salvo diversa segnaletica.

Nel caso di traccia utilizzata da due sciatori nello stesso senso, lo sciatore che precede, se non vi è pericolo, deve liberare la traccia per consentire il sorpasso da parte dello sciatore che segue e che l'abbia richiesto a voce, salvo diversa segnaletica; lo sciatore che segue, previo avvertimento a voce, può anche sorpassare fuori dalla traccia medesima lo sciatore che precede, sia a sinistra sia a destra, se vi sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è pericolo, salvo diversa segnaletica;

6) in ogni caso, i mezzi meccanici in uso al gestore della pista o al gestore dell'impianto o alle persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla lettera f);

i) l'utente può fermarsi e sostare solo sul bordo della pista, non in corrispondenza di strettoia, dosso o punto scarsamente visibile. In caso di fermata involontaria sulla pista, l'utente, nei limiti del possibile, deve portarsi immediatamente sul bordo. In deroga alla presente lettera, la fermata o la sosta possono essere effettuate ovunque sia necessario e urgente per rispettare le regole di cui alle lettere a), b), c);

j) l'utente non deve alterare lo stato dell'area sciabile attrezzata, in particolare abbandonando rifiuti o danneggiando l'ambiente;

k) nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, i minori di quattordici anni devono indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche del decreto di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 363/2003.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 363/2002, gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate che praticano sport sulla neve, in particolare gli sciatori fuori pista e gli sci alpinisti, devono rispettare le regole di comportamento di cui al comma 2, in quanto applicabili. Inoltre, gli sci alpinisti devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

4. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute nel presente articolo».

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 18 – Sanzioni - della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26).

     1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) le parole «dai commi 3, 4, 5 e 10» sono sostituite dalle parole «dall'articolo 18 bis» e le parole «, nonché di quelle contenute nel regolamento attuativo,» sono soppresse.

     2. I commi 2,3,4 e 5 dell'articolo 18 della 1.r. 26/2002 sono abrogati.

     3. AI comma 8 dell'articolo 18 della 1.r. 26/2002, dopo la parola «disciplinari» sono aggiunte le parole: «, in aggiunta alle eventuali sanzioni amministrative».

     4. Il comma 10 dell'articolo 18 della 1.r. 26/2002 è abrogato.

 

     Art. 8. (Inserimento dell'articolo 18 bis - Sanzioni amministrative relative alle discipline sportive della montagna - alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26).

     1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) è inserito il seguente:

«Art. 18 bis. (Sanzioni amministrative relative alle discipline sportive della montagna).

1. Con riferimento alle violazioni delle regole di comportamento degli utenti previste nell'articolo 16 bis e specificate nel regolamento attuativo di cui all'articolo 16 bis, comma 4 si applicano le seguenti sanzioni:

a) da 30 euro a 150 euro per il responsabile della violazione dell'obbligo di indossare il casco, previsto nell'articolo 16 bis, comma 2, lettera k). La presente sanzione si applica alle violazioni accertate dall'l gennaio 2005;

b) da 250 euro a 1.000 euro per la violazione dell'obbligo di assistenza, previsto nell'articolo 16 bis, comma 2, lettera b);

c) da 25 euro a 250 euro per la violazione di una delle altre regole.

2. Con riferimento alle violazioni della disciplina dei maestri di sci, delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna, prevista negli articoli 13 e 14 e specificata nel regolamento attuativo di cui agli articoli 13, comma 6, e 14, comma 4, nonché con riferimento alle violazioni della disciplina delle scuole di sci e delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, prevista nell'articolo 15 e specificata nel regolamento attuativo di cui all'articolo 15, comma 4, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da 600 euro a 2.000 euro, per chiunque eserciti nel territorio regionale la professione senza essere iscritto all'albo regionale della Lombardia per la disciplina esercitata o per il grado esercitato, in conformità all'articolo 13, comma 1 o senza aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 1 ter o senza avere ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 13, comma 1 bis;

b) da 1.500 euro a 3.000 euro, aumentati della metà ai sensi dell'articolo 5 della 1.r. 15/2002 nel caso vi sia stato silenzio-assenso o denuncia d'inizio attività, per chiunque eserciti nel territorio regionale la professione senza essere in possesso:

1) dell'abilitazione per la disciplina esercitata, rilasciata dalla Regione Lombardia o da altre regioni o province autonome; o rilasciata da uno Stato estero e idonea a fondare il riconoscimento di cui all'articolo 13, comma 1 bis;

2) o di una o più condizioni necessarie per l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 13, comma 6, lettera a);

c) da 500 euro a 5.000 euro, per l'applicazione di tariffe diverse da quelle approvate a norma dell'articolo 13, comma 6, lettera b);

d) da 2.500 euro a 5.000 euro, per la mancata stipulazione della polizza di cui all'articolo 15 bis;

e) da 1.000 euro a 3.000 euro, in solido, per coloro i quali esercitino un 'attività corrispondente a una scuola di sci o a una scuola di alpinismo o di scialpinismo, comunque denominata, in difformità dall'articolo 15.

3. Con riferimento alle violazioni della disciplina delle aree sciabili, prevista nell'articolo 16 e specificata nel regolamento attuativo di cui all'articolo 16, comma 14, si applicano le seguenti sanzioni:

a) per chiunque appresti o apra al pubblico o gestisca una pista:

1) senza le autorizzazioni di cui all'articolo 16, commi 7 e 9 da 5.000 euro a 25.000 euro;

2) in difformità dai contenuti dell'autorizzazione da 2.500 euro a 20.000 euro;

b) per chiunque apra al pubblico o gestisca una pista:

1) senza aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'articolo 16, comma 9, lettera b) da 20.000 euro a 200.000 euro;

2) senza aver istituito il servizio piste di cui all'articolo 16, comma 9, lettera c) da 2.500 euro a 15.000 euro;

3) senza aver istituito il servizio soccorso di cui all'articolo 16, comma 9, lettera d) da 5.000 euro a 25.000 euro;

4) senza aver nominato il direttore delle piste da 2.000 euro a 5.000 euro;

5) senza esporre la segnaletica o le informazioni di cui all'articolo 16, comma 1l, lettera c) da 25 euro a 250 euro;

6) senza ottemperare alle prescrizioni contenute nell'articolo 16, commi 1l e 12, eccettuate quelle di cui al comma 1l, lettera c) da 1.300 euro a 13.000 euro;

c) da 20.000 euro a 200.000 euro per il gestore che non abbia assicurato il soccorso di un infortunato come previsto dall'articolo 16, comma 12;

d) da 5.000 euro a 50.000 euro per il gestore che non abbia chiuso una pista o parte di essa in caso di pericolo o non agibilità, contravvenendo all'articolo 16, comma 1l, lettera f).

4. Ove il medesimo comportamento sia sanzionabile ai sensi di più disposizioni, si applica la sanzione più grave in concreto.

5. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 363/2003, sono competenti per la vigilanza, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse:

a) i comuni, anche su segnalazione dei maestri di sci, per le violazioni delle regole di comportamento degli utenti, di cui al comma 1;

b) i comuni, per le violazioni della disciplina dei maestri di sci, delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna, di cui al comma 2;

c) i comuni e le province, per le violazioni della disciplina delle scuole di sci e delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, di cui al comma 2;

d) la comunità montana per la violazione della disciplina delle aree sciabili, di cui al comma 3.

6. Gli enti che, nell'esercizio della vigilanza, abbiano constatato violazioni diverse da quelle di loro competenza, ne trasmettono immediata segnalazione al soggetto competente ai sensi del comma 5.

7. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute nel presente articolo.»

 

     Art. 9. (Modifiche all' articolo 20 - Norme finali, transitorie e abrogazioni - della legge regionale 8 ottobre 2002 n. 26).

     1. Al comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia), l'ultimo periodo è soppresso.

 

     Art. 10. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.