Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.6 sport e tempo libero |
Data: | 04/08/1976 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. Norma transitoria. |
§ 2.6.3 - L.R. 4 agosto 1976, n. 23.
Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive - Erogazione sotto forma di contributi diretti delle provvidenze previste dall'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9. [1]
(B.U. 4 agosto 1976, n. 31, suppl.).
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
Art. 3. Norma transitoria.
1. Al fine di consentire l'utilizzo delle somme stanziate nei bilanci regionali 1974 e 1975 per la concessione di contributi in annualità per la realizzazione di opere ed impianti sportivi, a norma della
2. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, dispone con propri decreti la trasformazione dei contributi a norma del precedente comma.
3. I beneficiari i quali non presentino la domanda di cui al precedente primo comma entro il termine ivi stabilito, e non dimostrino entro 90 giorni dalla comunicazione del decreto di concessione del contributo di cui all'art. 7 della
4. La dichiarazione di decadenza dal beneficio concesso è pronunciata con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore da lui delegato.
[1] Legge abrogata dall’art. 20 della
[2] Modifica la
[3] Modifica la
[4] Termine prorogato a 120 giorni dalla