§ 2.6.3 - L.R. 4 agosto 1976, n. 23.
Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive - Erogazione sotto forma di contributi diretti delle provvidenze previste dall'art. 2 della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.6 sport e tempo libero
Data:04/08/1976
Numero:23


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.  Norma transitoria.


§ 2.6.3 - L.R. 4 agosto 1976, n. 23.

Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive - Erogazione sotto forma di contributi diretti delle provvidenze previste dall'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9. [1]

(B.U. 4 agosto 1976, n. 31, suppl.).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 3. Norma transitoria.

     1. Al fine di consentire l'utilizzo delle somme stanziate nei bilanci regionali 1974 e 1975 per la concessione di contributi in annualità per la realizzazione di opere ed impianti sportivi, a norma della L.R. 21 gennaio 1975, n. 9, ripartite dal consiglio regionale con delibera n. 758 del 23 aprile 1975, e non erogate a causa della mancata stipulazione dei relativi mutui, è autorizzata la trasformazione dei contributi medesimi, a richiesta degli interessati, in contributi diretti in annualità, nella forma e nei limiti di cui all'art. 8 bis) della L.R. 21 gennaio 1975, n. 9. Le relative domande debbono essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge [4].

     2. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, dispone con propri decreti la trasformazione dei contributi a norma del precedente comma.

     3. I beneficiari i quali non presentino la domanda di cui al precedente primo comma entro il termine ivi stabilito, e non dimostrino entro 90 giorni dalla comunicazione del decreto di concessione del contributo di cui all'art. 7 della L.R. 21 gennaio 1975, n. 9, di avere ottenuto la concessione del mutuo, decadono di diritto dal beneficio concesso.

     4. La dichiarazione di decadenza dal beneficio concesso è pronunciata con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore da lui delegato.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 20 della L.R. 8 ottobre 2002, n. 26, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2003.

[2] Modifica la L.R. 21 gennaio 1975, n. 9.

[3] Modifica la L.R. 21 gennaio 1975, n. 9.

[4] Termine prorogato a 120 giorni dalla L.R. 17 maggio 1980, n. 59.