Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.4 informazione e cultura |
Data: | 07/02/2000 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Fondo regionale per l'integrazione europea). |
Art. 3. (Soggetti beneficiari). |
Art. 4. (Programma regionale annuale). |
Art. 5. (Gemellaggi ed altre iniziative). |
Art. 6. (Norma Finanziaria). |
§ 2.4.65 - L.R. 7 febbraio 2000, n. 6. [1]
Interventi regionali per la promozione dell'integrazione europea.
(B.U. 11 febbraio 2000, n. 6 - Suppl. ord.).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione intende favorire una più attiva partecipazione dei cittadini al processo di integrazione socio-culturale europeo, facilitare il collegamento costante tra le proprie autonomie locali e quelle degli altri Paesi, intensificare i rapporti con le regioni appartenenti all'Unione europea (Ue) e porre in essere iniziative in grado di sviluppare rapporti di collaborazione tra proprie realtà, regionali e locali, con analoghi interlocutori dei Paesi appartenenti all'Unione europea.
Art. 2. (Fondo regionale per l'integrazione europea).
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione istituisce nell'ambito del proprio bilancio il fondo regionale per l'integrazione europea.
2. Sono a carico del fondo di cui al comma 1 le spese che l'amministrazione regionale sostiene per promuovere, favorire, coordinare e realizzare direttamente o attraverso la concessione di contributi, le seguenti iniziative:
a) adesioni ad organizzazioni ed associazioni costituite tra le Regioni e tra le Regioni e gli enti locali dei Paesi membri dell'Unione europea, alle quali può concedere sostegno logistico secondo l'articolo 35 bis del
b) sostegno al gemellaggio dei comuni e di altri enti locali con i medesimi di uno o più dei Paesi dell'Unione europea, nel rispetto delle norme e dei criteri indicati annualmente dalla circolare della Commissione europea;
c) promozione dell'Europa dei cittadini e della cittadinanza europea, attraverso attività di studio, di ricerca, divulgazione, in particolare tra studenti e giovani lavoratori;
d) stipula di protocolli di collaborazione, ivi comprese forme di partenariato, con realtà nazionali, regionali o locali dei Paesi dell'Unione europea, o aspiranti all'ingresso nell'Unione stessa od oggetto di speciali relazioni di varia natura.
Art. 3. (Soggetti beneficiari).
1. Per gli scopi della presente legge possono beneficiare dei contributi gli enti locali, le università, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione, nonché le istituzioni, le fondazioni, le associazioni anche di categoria e di cittadini operanti nel territorio della Regione senza fini di lucro.
2. La Regione può stipulare con i beneficiari dei contributi apposite convenzioni tese a realizzare gli scopi della presente legge; particolare attenzione è prestata a quei soggetti le cui iniziative coinvolgono rappresentanti di diverse nazionalità dell'Unione europea o degli aspiranti all'ingresso nell'Unione stessa di cui all'articolo 2, comma 2), lettera d).
Art. 4. (Programma regionale annuale).
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno la Giunta regionale delibera apposito provvedimento contenente gli indirizzi, i criteri e le priorità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, la data di scadenza della presentazione della domanda, le spese ammissibili ed i documenti da allegare.
2. La Giunta regionale, entro il 30 luglio di ciascun anno, esamina le domande pervenute entro i termini previsti, predispone il programma annuale degli interventi da finanziare con il fondo regionale per l'integrazione europea e determina le iniziative da ammettere ai benefici di cui alla presente legge.
Art. 5. (Gemellaggi ed altre iniziative).
1. Gli enti locali della Regione che intendono gemellarsi con altri enti locali dei paesi membri dell'Unione europea, le università, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni, le fondazioni, le associazioni anche di categoria operanti nel territorio della Lombardia e non aventi fini di lucro che vogliono fruire dei benefici della presente legge devono inoltrare richiesta al Presidente della Giunta regionale entro la data indicata nella delibera di cui all'articolo 4, comma 1.
2. La quota delle spese a carico della Regione è determinata in relazione all'importanza dell'iniziativa e al carattere del gemellaggio:
a) il contributo a carico della Regione non può superare il 70% delle spese ammissibili, come indicato dalla circolare della Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) per i gemellaggi o come indicato nella delibera di cui all'articolo 4, comma 1, per le altre iniziative;
b) per gli enti locali al di sotto di cinquemila abitanti il contributo può essere elevato all'80%.
3. Costituiscono priorità nell'assegnazione dei contributi agli enti locali le situazioni di svantaggio quali posizione geografica, sociale e situazione finanziaria, ad esclusione dei comuni dichiarati in dissesto finanziario o abbiano approvato in perdita il conto consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario.
4. Gli enti locali che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno realizzato gemellaggi con altri enti locali possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge, sia per sviluppare i rapporti di gemellaggio già esistenti sia per promuovere nuove iniziative.
5. Per le iniziative cofinanziate da programmi europei l'ammontare del contributo è determinato sulla parte non finanziata, fino al raggiungimento delle percentuali indicate nel comma 2.
6. La somma da erogare ai beneficiari del contributo è corrisposta in tre soluzioni: la prima, pari al 50% del contributo assegnato, all'atto dell'approvazione del programma da parte della Giunta regionale, la seconda, pari ad un ulteriore 30%, è erogata alla presentazione della relazione conclusiva e del rendiconto delle spese, la terza a saldo previa verifica dell'attività svolta e del rendiconto delle spese.
Art. 6. (Norma Finanziaria).
1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa complessiva di L. 500.000.000.
2. All'onere di L. 500.000.000 per l'esercizio finanziario 2000, di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 1.3.3.1.9003 "Fondo regionale per l'integrazione europea e gemellaggi tra comuni".
3. Allo stato di previsione delle spese:
- all'ambito 1, settore 3, obiettivo 3, è istituito il capitolo 1.3.3.1.5168 "Spese per la partecipazione della Regione ad associazioni ed organizzazioni costituite tra le Regioni e tra le Regioni e gli enti locali dei Paesi membri dell'Unione europea" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100.000.000;
- all'ambito 1, settore 3, obiettivo 3, è istituito il capitolo 1.3.3.1.5169 "Contributi per la promozione dell'integrazione europea nonché per il gemellaggio tra comuni e/o altri enti locali appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea" con la dotazione e di cassa di L. 400.000.000.
[1] Abrogata dall'art. 45 della