Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.3 assistenza ed edilizia scolastica |
Data: | 24/12/1997 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Procedure). |
Art. 3. (Norma finanziaria). |
Art. 4. (Norme transitorie). |
Art. 5. (Clausola d'urgenza). |
§ 2.3.27 - L.R. 24 dicembre 1997, n. 48. [1]
Schema tipo di convenzione per la gestione diretta da parte delle università non statali dei servizi per il diritto allo studio in ambito universitario.
(B.U. 29 dicembre 1997, n. 53 - 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione Lombardia, per il periodo di durata del primo piano triennale per il diritto allo studio in ambito universitario, può affidare in via sperimentale ai sensi dell'art. 25 della
2. Le università che gestiscono per affidamento dalla Regione, ai sensi della presente legge, i servizi per il diritto allo studio, sono equiparate agli I.S.U. ai fini della normativa in materia di accordi di programma e piani attuativi per la realizzazione di strutture destinate agli studenti [2].
3. [3].
1. Le università interessate formulano alla Giunta regionale la richiesta di affidamento della gestione dei servizi per il diritto allo studio in ambito universitario.
2. Le richieste di cui al comma 1 sono deliberate dai competenti organi dell'università.
3. La gestione dei servizi può essere affidata attraverso il convenzionamento, e nell'osservanza dei rispettivi statuti, anche a consorzi di università, individuando un unico soggetto gestore.
4. La durata della convenzione è coincidente con quella del piano triennale di cui all'art. 35 della
5. Le università ed i consorzi tra le stesse che abbiano ottenuto per convenzione l'affidamento della gestione dei servizi per il diritto allo studio presentano annualmente alla competente struttura regionale una relazione dettagliata sugli esiti delle iniziative e delle attività condotte.
6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva lo schema-tipo di convenzione di cui all'art. 40, comma 5, della
Art. 3. (Norma finanziaria).
1. All'onere conseguente alle spese di gestione dei servizi di cui all'art. 1, si provvede mediante le somme stanziate per l'anno 1997 e seguenti sul cap. 3.1.6.1./3553 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 la cui descrizione è così modificata «Spese per il funzionamento degli ISU e dei servizi gestiti direttamente da università non statali per l'attuazione del diritto allo studio universitario».
2. Al finanziamento delle borse di studio e dei prestiti d'onore erogati direttamente dalle università non statali convenzionate, si provvede mediante le somme stanziate per l'anno 1997 e seguenti sul cap. 3.1.6.1/4235 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 la cui descrizione è così modificata «Contributi agli ISU e alle università non statali che gestiscono direttamente i servizi per l'attuazione del diritto allo studio universitario, per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari».
3. Per il finanziamento degli investimenti riguardanti l'adeguamento delle strutture e le nuove opere delle università convenzionate, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 40, comma 7, e dell'art. 37, comma 3, della
Art. 4. (Norme transitorie).
1. Presso le università con cui vengono stipulate le convenzioni e per la durata delle stesse, non si procede alla ricostituzione degli ISU ai sensi dell'art. 45, comma 3, della
2. Sino alle determinazioni della giunta regionale, presso gli ISU delle università, che hanno richiesto l'affidamento della gestione degli interventi regionali in materia di diritto allo studio, restano in carica i collegi commissariali di cui all'art. 45 della
Art. 5. (Clausola d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).
ALLEGATO «A» [5]
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[3] Comma abrogato dall'art. 2 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[5] Allegato abrogato dall'art. 2 della