§ 2.1.335 - L.R. 7 marzo 2011, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:07/03/2011
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Inserimento degli articoli 3 bis, 13 bis e del Titolo VII bis; modifiche agli articoli 99, 101 e all'allegato B)
Art. 2.  (Disposizioni transitorie e abrogazioni)


§ 2.1.335 - L.R. 7 marzo 2011, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(B.U. 11 marzo 2011, n. 10, suppl.)

 

Art. 1. (Inserimento degli articoli 3 bis, 13 bis e del Titolo VII bis; modifiche agli articoli 99, 101 e all'allegato B)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

'Art. 3 bis

(Consulta della sanità)

1. Al fine di condividere gli indirizzi di programmazione in materia di sanità con gli interlocutori del sistema sanitario, la Regione si avvale di un tavolo di confronto permanente denominato Consulta della sanità. La composizione e le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.';

b) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

'Art. 13 bis

(Codice etico-comportamentale)

1. Al fine di elevare la qualità del sistema sanitario regionale, ciascuna azienda sanitaria adotta, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, un codice etico-comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso. Con la stessa deliberazione sono definite le modalità di costituzione e la durata dell'organismo di vigilanza preposto, all'interno di ciascuna azienda, a verificare l'efficacia e la corretta applicazione del codice etico-comportamentale.';

c) dopo il Titolo VII è inserito il seguente:

'TITOLO VII BIS

Sistema bibliotecario biomedico lombardo

Art. 97 bis

(Configurazione del sistema bibliotecario biomedico lombardo)

1. Il sistema bibliotecario biomedico lombardo (SBBL), di seguito denominato sistema, è una biblioteca virtuale alla quale aderiscono soggetti pubblici e privati. Tale sistema è finalizzato a promuovere la diffusione dell'informazione scientifica nel quadro degli indirizzi della programmazione sanitaria e sociosanitaria.

2. L'organizzazione e il funzionamento del sistema sono disciplinati con regolamento di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), dello Statuto d'autonomia, in conformità ai seguenti principi e norme generali:

a) previsione di un comitato di indirizzo con funzioni di programmazione, del quale fanno parte non più di tre dirigenti regionali e non più di sei rappresentanti dei soggetti che aderiscono al sistema;

b) previsione di un comitato scientifico con funzioni consultive, del quale fanno parte non più di sette componenti scelti tra esperti in discipline sanitarie e nell'organizzazione e gestione di biblioteche biomediche;

c) previsione di un direttore, nominato dal comitato di indirizzo, con funzioni di raccordo tra lo stesso comitato di indirizzo e il centro di riferimento regionale di cui alla lettera f);

d) previsione per gli organi di cui alle lettere a), b) e c) di una durata in carica quinquennale, con possibilità di rinnovo per altri cinque anni;

e) definizione delle modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e del comitato scientifico, nonché delle modalità di individuazione dei rappresentanti di cui alla lettera a);

f) affidamento dei compiti gestionali ad un soggetto pubblico individuato quale centro di riferimento regionale (CRR), in grado di provvedere all'assolvimento di tali compiti attraverso la propria struttura;

g) definizione dei requisiti, delle modalità di individuazione, nonché specificazione dei compiti del CRR;

h) definizione dei requisiti per l'adesione al sistema e degli impegni da assumere da parte degli aderenti;

i) stipulazione di una convenzione di durata quinquennale tra la Regione e il CRR;

j) stipulazione, da parte del CRR, di convenzioni di durata quinquennale con i soggetti che aderiscono al sistema;

k) definizione delle condizioni e delle modalità di accesso al patrimonio bibliografico;

l) definizione delle modalità di assegnazione e di rendicontazione del contributo annuale di cui al comma 3;

m) previsione, per un periodo non superiore a nove mesi dall'approvazione del regolamento, della costituzione del comitato di indirizzo, in composizione ridotta, con i soli dirigenti regionali.

3. Per l'assolvimento dei compiti assegnati, la Regione eroga al CRR un contributo annuale al quale possono aggiungersi le entrate derivanti dall'erogazione dei servizi del sistema, nonché altre risorse rese disponibili dai soggetti convenzionati.';

d) dopo il numero 14 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 99 sono aggiunti i seguenti:

'14 bis) la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti operanti nel settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

14 ter) il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7, 11, 14, 24 e 25 del decreto del Ministro della sanità 19 luglio 2000, n. 403 (Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L. 15 gennaio 1991, n. 30, concernente la disciplina della riproduzione animale);

14 quater) il riconoscimento dei centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132 (Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina), nonché delle stazioni o dei centri di raccolta dello sperma di equidi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 (Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE) e dei gruppi di raccolta di embrioni bovini, ai fini degli scambi intracomunitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241 (Regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina);

14 quinquies) l'autorizzazione dei corsi per operatore pratico per la fecondazione artificiale di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74 (Modificazioni ed integrazioni della L. 25 luglio 1952, n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali);

14 sexies) la nomina della commissione giudicatrice dei partecipanti ai corsi di cui al numero 14 quinquies).';

e) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 101 è soppressa;

f) alla lettera e) dell'allegato B, le parole: 'della specie bovina di età inferiore ai ventiquattro mesi e delle specie ovina e caprina di età inferiore ai diciotto mesi e diversi dai soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano' sono sostituite dalle seguenti: 'delle specie bovina, ovina e caprina di età inferiore a quella prevista per l'esecuzione del test di controllo di cui al programma annuale obbligatorio di sorveglianza delle TSE.'.

 

     Art. 2. (Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. Le convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge con il centro di riferimento regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 41 (Istituzione del sistema bibliotecario biomedico lombardo) e con le altre biblioteche biomediche di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), della stessa legge restano efficaci fino alla stipulazione della convenzione tra la Regione e il centro di riferimento regionale individuato in base alle disposizioni del regolamento di delegificazione di cui all'articolo 97 bis della l.r. 33/2009, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge. Le convenzioni la cui scadenza è prevista prima dell'entrata in vigore del regolamento sono prorogate fino alla stipulazione della convenzione con il centro di riferimento regionale. Il programma di attività del sistema bibliotecario biomedico lombardo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge resta valido fino all'approvazione del nuovo.

2. Il comitato di gestione e il direttore del sistema bibliotecario biomedico lombardo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le loro funzioni rispettivamente fino alla costituzione del comitato di indirizzo in composizione ridotta e fino alla nuova nomina.

3. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1:

a) la l.r. 12 dicembre 1994, n. 41 (Istituzione del sistema bibliotecario biomedico lombardo) è abrogata;

b) la lettera l) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è soppressa.