Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 07/03/2011 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Inserimento degli articoli 3 bis, 13 bis e del Titolo VII bis; modifiche agli articoli 99, 101 e all'allegato B) |
Art. 2. (Disposizioni transitorie e abrogazioni) |
§ 2.1.335 - L.R. 7 marzo 2011, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
(B.U. 11 marzo 2011, n. 10, suppl.)
Art. 1. (Inserimento degli articoli 3 bis, 13 bis e del Titolo VII bis; modifiche agli articoli 99, 101 e all'allegato B)
1. Alla
a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
'Art. 3 bis
(Consulta della sanità)
1. Al fine di condividere gli indirizzi di programmazione in materia di sanità con gli interlocutori del sistema sanitario, la Regione si avvale di un tavolo di confronto permanente denominato Consulta della sanità. La composizione e le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.';
b) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
'Art. 13 bis
(Codice etico-comportamentale)
1. Al fine di elevare la qualità del sistema sanitario regionale, ciascuna azienda sanitaria adotta, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, un codice etico-comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso. Con la stessa deliberazione sono definite le modalità di costituzione e la durata dell'organismo di vigilanza preposto, all'interno di ciascuna azienda, a verificare l'efficacia e la corretta applicazione del codice etico-comportamentale.';
c) dopo il Titolo VII è inserito il seguente:
'TITOLO VII BIS
Sistema bibliotecario biomedico lombardo
Art. 97 bis
(Configurazione del sistema bibliotecario biomedico lombardo)
1. Il sistema bibliotecario biomedico lombardo (SBBL), di seguito denominato sistema, è una biblioteca virtuale alla quale aderiscono soggetti pubblici e privati. Tale sistema è finalizzato a promuovere la diffusione dell'informazione scientifica nel quadro degli indirizzi della programmazione sanitaria e sociosanitaria.
2. L'organizzazione e il funzionamento del sistema sono disciplinati con regolamento di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), dello Statuto d'autonomia, in conformità ai seguenti principi e norme generali:
a) previsione di un comitato di indirizzo con funzioni di programmazione, del quale fanno parte non più di tre dirigenti regionali e non più di sei rappresentanti dei soggetti che aderiscono al sistema;
b) previsione di un comitato scientifico con funzioni consultive, del quale fanno parte non più di sette componenti scelti tra esperti in discipline sanitarie e nell'organizzazione e gestione di biblioteche biomediche;
c) previsione di un direttore, nominato dal comitato di indirizzo, con funzioni di raccordo tra lo stesso comitato di indirizzo e il centro di riferimento regionale di cui alla lettera f);
d) previsione per gli organi di cui alle lettere a), b) e c) di una durata in carica quinquennale, con possibilità di rinnovo per altri cinque anni;
e) definizione delle modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e del comitato scientifico, nonché delle modalità di individuazione dei rappresentanti di cui alla lettera a);
f) affidamento dei compiti gestionali ad un soggetto pubblico individuato quale centro di riferimento regionale (CRR), in grado di provvedere all'assolvimento di tali compiti attraverso la propria struttura;
g) definizione dei requisiti, delle modalità di individuazione, nonché specificazione dei compiti del CRR;
h) definizione dei requisiti per l'adesione al sistema e degli impegni da assumere da parte degli aderenti;
i) stipulazione di una convenzione di durata quinquennale tra la Regione e il CRR;
j) stipulazione, da parte del CRR, di convenzioni di durata quinquennale con i soggetti che aderiscono al sistema;
k) definizione delle condizioni e delle modalità di accesso al patrimonio bibliografico;
l) definizione delle modalità di assegnazione e di rendicontazione del contributo annuale di cui al comma 3;
m) previsione, per un periodo non superiore a nove mesi dall'approvazione del regolamento, della costituzione del comitato di indirizzo, in composizione ridotta, con i soli dirigenti regionali.
3. Per l'assolvimento dei compiti assegnati, la Regione eroga al CRR un contributo annuale al quale possono aggiungersi le entrate derivanti dall'erogazione dei servizi del sistema, nonché altre risorse rese disponibili dai soggetti convenzionati.';
d) dopo il numero 14 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 99 sono aggiunti i seguenti:
'14 bis) la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti operanti nel settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al
14 ter) il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7, 11, 14, 24 e 25 del
14 quater) il riconoscimento dei centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma di cui all'articolo 4, comma 1, del
14 quinquies) l'autorizzazione dei corsi per operatore pratico per la fecondazione artificiale di cui all'articolo 2 della
14 sexies) la nomina della commissione giudicatrice dei partecipanti ai corsi di cui al numero 14 quinquies).';
e) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 101 è soppressa;
f) alla lettera e) dell'allegato B, le parole: 'della specie bovina di età inferiore ai ventiquattro mesi e delle specie ovina e caprina di età inferiore ai diciotto mesi e diversi dai soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) del
Art. 2. (Disposizioni transitorie e abrogazioni)
1. Le convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge con il centro di riferimento regionale di cui all'articolo 3 della
2. Il comitato di gestione e il direttore del sistema bibliotecario biomedico lombardo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le loro funzioni rispettivamente fino alla costituzione del comitato di indirizzo in composizione ridotta e fino alla nuova nomina.
3. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1:
a) la
b) la lettera l) del comma 1 dell'articolo 134 della