§ 2.1.162 - Circolare 14 maggio 1992, n. 27/san.
Settore sanità e igiene - Indicazioni procedurali riguardanti la trasmissione da parte dei presidi multizonali d'igiene e prevenzione (PMIP) [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:14/05/1992
Numero:27

§ 2.1.162 - Circolare 14 maggio 1992, n. 27/san.

Settore sanità e igiene - Indicazioni procedurali riguardanti la trasmissione da parte dei presidi multizonali d'igiene e prevenzione (PMIP) dei risultati di analisi effettuate su campioni di alimenti e bevande, materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, additivi, coloranti, prodotti ad una alimentazione particolare.

(B.U. 21 agosto 1992, n. 34, 3° s.s.).

 

 

Premessa

     La regione, nell'ambito dei propri compiti istituzionali d'indirizzo e di coordinamento, considerate le molteplici difformità procedurali spesso lamentate dagli operatori sanitari e dall'utenza, intende con presente documento fornire, sulle procedure dettagliate in oggetto, alcune indicazioni operative omogenee ed uniformi per tutto il territorio di competenza.

     Questa direttiva nasce dallo studio e dall'elaborazione in sede regionale di un documento presentato dall'unione italiana chimici igienisti, già discusso e approvato dalla commissione interregionale per l'igiene degli alimenti e delle bevande.

     La presente circolare è elaborata ai sensi della normativa vigente in materia di alimenti e bevande, tenendo presente anche alcune innovazioni apportate al nuovo codice di procedura penale, introdotto con D.P.R n. 447 del 22 settembre 1988 e dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dal codice di procedura penale".

     Con riferimento ai giudizi espressi nei referti analitici, "Regolare" si intende come "Conforme alla normativa vigente".

     In particolare, poiché, per quanto attiene alle analisi di carattere microbiologico, mancano riferimenti normativi per la maggior parte delle matrici alimentari, si ritiene necessario precisare che l'applicabilità del presente documento risulta limitata ai casi normati.

     Ai lavori ha collaborato con lo scrivente settore un gruppo di studio costituito dai responsabili delle unità operative chimiche che ha fornito utili segnalazioni e suggerimenti.

     Si precisa inoltre che per quanto riguarda nel dettaglio le procedure relative alle indagini analitiche medico. micrografiche e tossicologiche non espressamente normate è allo studio un ulteriore documento.

 

     1. (Referti analitici che non evidenziano irregolarità)

     Nel caso in cui il risultato delle analisi effettuate su campioni di alimenti e bevande non abbia evidenziato irregolarità, il responsabile dell'unità operativa del PMIP invia all'organo prelevatore una comunicazione riportante le seguenti conclusioni:

     "...in base alle determinazioni analitiche eseguite il campione in esame non ha messo in evidenza irregolarità"

     A discrezione del PMIP può essere allegato a tale comunicazione anche il certificato analitico.

     L'organo prelevatore darà le conseguenti comunicazioni all'esercente e, ove l'analisi si riferisca a "Prodotti confezionati", anche al produttore.

 

     2. (Irregolarità formali non rese evidenti da accertamenti analitici)

     A. Nel caso in cui il campione in esame risulti regolamentare alle analisi, ma presenti nella etichettatura irregolarità, non rese evidenti dagli accertamenti analitici di laboratorio, deve essere una procedura identica a quella di cui al punto 1 precedente.

     La comunicazione dell'esito analitico è formulata nel modo che segue:

     "In base agli accertamenti analitici eseguiti trattasi di prodotto regolamentare. Per il seguito di competenza si fa rinvio all'organo prelevatore".

     La comunicazione contiene, altresì, le trasgressioni formali rilevate, se non risultanti già dal verbale di prelevamento.

     B. In presenza contemporanea di irregolarità formali e altre rese evidenti dagli accertamenti analitici, si procede per entrambe secondo le procedure indicate al seguente punto 3.

 

     3. (Referti analitici che evidenziano irregolarità)

     3.1. Indicazioni generali

     Nel caso di irregolarità, evidenziate attraverso gli accertamenti analitici, il responsabile dell'U.O. del PMIP deve seguire procedure diverse in funzione del regime sanzionatorio previsto per la violazione.

     In linea generale, ai sensi della l. 689/81, art. 32, tutte le violazioni per le quali prima dell'entrata in vigore della norma stessa era prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (senza la previsione della pena detentiva anche se alternativa) non costituiscono più reato e sono ricondotte a illecito amministrativo.

     Nel caso di violazioni contemplate da norme successive alla predetta 689/81, è ravvisabile l'illecito amministrativo soltanto se le stesse norme prevedono espressamente la sanzione amministrativa e non quella penale.

     Se la irregolarità riscontrate sul campione sono molteplici e sanzionate in modo diverso (amministrative, depenalizzate e penali) dovrà essere seguita la procedura penale di cui al successivo punto 3.2.

     Sono escluse dalla depenalizzazione le leggi 283/62 e 441/63, tranne gli artt. 8 e 14 (vedi art. 34 1. 689/81).

     Per quanto attiene violazioni previste da leggi speciali e violazioni previste dall'art. 5 della l. 283/62 si richiama il principio di specialità previsto dall'art. 9 della l. 689/81 che qui di seguito si riporta per la parte che interessa. "Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

     Ai fatti puniti dagli artt. 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963 n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali".

     Le comunicazioni dei referti analitici, indipendentemente dalle diverse procedure, dovranno essere inviate a tutti i possibili interessati, quali risultano dal verbale di prelevamento o da rapporti in possesso del presidio, in quanto solo il magistrato o l'autorità competente a ricevere il rapporto, può avere gli elementi per l'applicazione dell'art. 19 (sequestro) e degli artt. 5 (concorso di persone) e 6 (solidarietà) della l. 689/81 anche nei casi apparentemente chiari.

     La comunicazione andrà, se del caso, anche alle autorità sanitarie competenti per territorio dove sono ubicati esercenti e/o

produttore/importatore, anche fuori regione. Qualora l'autorità sanitaria competente per la prosecuzione della pratica sia diversa dalla USSL campionatrice, quest'ultima provvederà a trasmettere l'intero fascicolo all'interessata.

     Si ritiene opportuno, in questa sede precisare che in regione Lombardia la sopra citata autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi delle ll.rr. 90/83 e 27/84, è identificata nell'ente responsabile dei servizi di zona - ERSZ - (v. L.R. 5 aprile 1980 n. 35, integrata con la L.R. 5 aprile 1980 n. 36) e, pertanto, le comunicazioni vanno indirizzate al rispettivo amministratore straordinario della USSL.

     Alla stessa stregua anche le altre regioni sono tenute ad individuare con legge l'"Ufficio" competente.

     Nel caso di mancata conoscenza di tale ufficio, si ritiene corretto indirizzare la comunicazione al presidente della giunta regionale della regione interessata.

     3.2. Violazioni sanzionate penalmente o fattispecie riconducibili alle stesse

     Ai sensi dell'art. 1 l. 283/62 il responsabile dell'U.O. del PMIP invia agli interessati (titolare dell'esercizio, produttore, confezionatore o chiunque altro risulti dal verbale di prelevamento) una comunicazione nella quale sono indicate la irregolarità riscontrata e l'articolo o gli articoli della norma che sono stati violati.

     Tale comunicazione, inviata per raccomandata A.R., precisa la possibilità le modalità per la richiesta di revisione dell'analisi da effettuarsi presso l'istituto superiore di sanità previo pagamento di tariffa di analisi di L. 1.000.000 da effettuarsi presso la tesoreria provinciale dello Stato.

     Deve essere fatta anche menzione della trasmissione degli atti all'organo preservatore (al quale deve essere inoltrata la richiesta di revisione di analisi) nonché alla USSL competente per territorio qualora non coincidente.

     Alla comunicazione viene allegato il certificato di analisi riportate, per ogni parametro non regolamentare la metodica seguita.

     La stessa comunicazione riporta anche, sulla base del tariffario regionale, la tariffa di analisi e le spese postali.

     Il responsabile dell'U.O. del PMIP trasmette all'organo prelevatore e alla USSL competente per territorio, se non coincidente, la denuncia relativa a quanto sopra, il certificato di analisi e il verbale di prelevamento se non effettuato dalla USSL.

     Analogo incartamento, tranne il verbale di prelievo, viene inviato all'organo prelevatore, qualora non coincidente con la USSL.

     Ai fini del calcolo della decorrenza dei termini per la richiesta di revisione di analisi il responsabile dell'U.O. trasmette altresì all'organo prelevatore, copia della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata agli interessati (con timbro postale leggibile).

     Ai sensi della l. 462/86, art. 4, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino la pericolosità per la salute pubblica di alimenti o bevande, il responsabile dell'U.O. del PMIP è tenuto a informare il sindaco e il prefetto.

     In tale circostanza a parere dello scrivente, è buona norma riferirne anche all'autorità sanitaria referente per la vigilanza igienico-sanitaria.

     3.3 Violazione depenalizzate

     Ai sensi dell'art. 15, comma primo, l. 689/81 il responsabile dell'U.O. del PMIP invia agli interessati una comunicazione (per raccomandata A.R.) nella quale è indicata la irregolarità riscontrata e la normativa trasgredita.

     Nella stessa comunicazione è fatta menzione della trasmissione degli atti alla USSL competente per territorio e all'organo prelevatore.

     In questa saranno chiaramente indicate a tutti gli interessati le possibilità e modalità per:

     A. richiedere all'organo prelevatore la revisione di analisi (art. 15, comma secondo, l. 689/81) dandone conoscenza all'autorità competente a ricevere il rapporto per la sospensione della decorrenza dei termini ai fini del pagamento della sanzione amministrativa. Detta analisi viene eseguita presso uno degli istituti previsti dal D.P.R. 571/82 con tariffa di analisi aggiornata ogni anno ai sensi dell'art. 20 del succitato decreto che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     B. Far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, scritti difensivi o documenti o chiedere di essere sentiti (art. 18 l. 689/81, dandone altresì conoscenza all'organo prelevatore se diverso dall'autorità competente a ricevere il rapporto.

     C. Effettuare, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla notifica dell'esito sfavorevole dell'analisi di revisione eventualmente richiesta, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa (art. 16 l. 689/81) dandone notizia all'organo prelevatore se diverso dalla autorità competente a ricevere il rapporto. Si indicherà altresì il numero di conto corrente dell'USSL sul quale fare affluire il pagamento delle sanzioni amministrative. La cifra da versare è costituita dalla sanzione amministrativa e dalla tassa di analisi relativa al o ai parametri dai quali è stata rilevata la irregolarità nonché dalle spese postali sostenute per l'invio delle comunicazioni agli interessati, all'organo prelevatore e alla USSL. Il pagamento della sanzione amministrativa attiene all'autorità competente a ricevere il rapporto, mentre quello dalla tassa di analisi è effettuato a favore della USSL cui afferisce il PMIP. Alla comunicazione è allegato il certificato di analisi riportante, per ogni ricerca e dosaggio risultati irregolari, la metodica seguita. Contemporaneamente il responsabile dell'U.O. trasmette all'autorità competente a ricevere il rapporto e all'organo prelevatore, se diverso, per gli adempimenti di rispettiva competenza (vedi artt 15 comma II 16, 17 e 18 l. 689/81), copia della comunicazione, oltre al certificato di analisi ed al verbale di prelevamento per gli organi che non ne siano in possesso. Parimenti, anche in questo caso (vedi punto 3.2.), ai fini del calcolo della decorrenza dei termini per la richiesta di revisione di analisi il responsabile dell'U.O. trasmette all'organo prelevatore, copia della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata agli interessati.

     D. In caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa entro 60 gg. stabiliti, il responsabile delle U.O. del PMIP trasmette rapporto alla o alle autorità competenti. Infine l'autorità competente a ricevere il rapporto comunicherà all'U.O. intervenuta del PMIP le determinazioni assunte e, in caso di archiviazione, le motivazioni (art. 18 l. 689/81).

 

     4. (Referti analitici relativi a prodotti destinati ad una alimentazione particolare)

     Si osserva che il D.L. 27 gennaio 1992, n. 111 con l'art. 17 ha abrogato la precedente legge 29 marzo 1951 n. 327 nonché l'art. 15 del D.P.R. 322/82, mentre il D.P.R. 30 maggio 1953 n. 578 permane in vigore, eccettuate le disposizioni incompatibili, fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione da emanarsi entro 6 mesi dal D.L. sopracitato.

     Pertanto finché non interverrà detto regolamento, restano le procedure dettate dall'art. 27 del D.P.R. 578/53 comprese quelle per le analisi di revisione da effettuarsi a cura dell'I.S.S.

     Particolare attenzione va posta sui comportamenti da tenere a seguito degli esiti analitici sfavorevoli.

     Infatti l'art. 15 del D.L. 111/92 considera le infrazioni agli artt. da 1 a 10 dello stesso quali violazioni amministrative salvo che il fatto costituisca reato.

     Tutti gli altri casi, non riconducibili alle fattispecie contemplate dal D.L. 111/91, restano disciplinati dall'art. 8 del D.P.R. 578/53.

 

     5. (Analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione (art. 223 disp. att. c.p.p.))

     Ai sensi dell'art. 223 del disp. att. c.p.p. qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni (per le quali non è prevista la revisione) a cura dell'organo procedente è dato anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate.

     L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri dall'art. 230 del codice.

 

     6. (Analisi sui campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili)

     Alla fattispecie rappresentata nel precedente punto 5, va aggiunta quella delle sostanze alimentari deteriorabili, presa espressamente in considerazione dalla sentenza della corte costituzionale n. 434 del 26 settembre 1990 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 2, della l. 30 aprile 1962 n. 283.

     Infatti, secondo la stessa corte i PMIP o altri laboratori all'uopo autorizzati, nei casi in cui debbono effettuare analisi su campioni di sostanze alimentari deteriorabili, sono tenuti a dare avviso, con almeno 24 ore di anticipo, della data e ora dell'inizio delle operazioni di analisi agli interessati, affinché gli stessi possano presenziare, eventualmente anche con l'assistenza di un consulente tecnico.

     In mancanza di una espressa indicazione ministeriale degli alimenti da considerare deteriorabili, il PMIP si comporterà come sopra indicato nei casi in cui, a parere dei responsabili delle UU.OO., i campioni di alimenti o bevande non siano ritenuti conservabili in relazione alle determinazioni analitiche da eseguire ed ai fini della ripetitività delle determinazioni medesime in sede di analisi di revisione. In tal caso, naturalmente, occorre riferirsi anche alle tecniche di conservazione utilizzate nei laboratori.

 

     7. (Conclusioni)

     Per quanto riguarda i precedenti punti 5 e 6 gli argomenti saranno sviluppati in una direttiva a parte avente per oggetto: "Il diritto di difesa e le procedure degli accertamenti analitici su campioni di sostanze alimentari deteriorabili, su campioni di saggio e su campioni di sostanze per le quali non è prevista la revisione d'analisi".

     Ovviamente le indicazione di cui al presente documento sono da rapportare al vigente piano regionale di programmazione e coordinamento della vigilanza su alimenti e bevande e ai successivi provvedimenti regionali.

     Richiamate le argomentazioni di cui alla premessa della presente circolare, e ricordata, altresì, la modulistica unificata adottata con circolare del 27 aprile 1992 n. 117278/23990, ritenendo di aver contribuito all'unificazione delle procedure in materia su tutto il territorio regionale, si confida in una puntuale applicazione di questa direttiva.