§ 2.1.130 - L.R. 8 luglio 1989, n. 27.
Modifiche ed integrazioni agli artt. 16 e 25 della Legge Regionale 15 gennaio 1975, n. 5 "Disciplina dell'assistenza ospedaliera".


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:08/07/1989
Numero:27


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.  Direttive agli enti responsabili dei servizi di zona.
Art. 4.  Norma transitoria.
Art. 5.  Crediti non superiori a L. 1.000.000.
Art. 6.  Crediti superiori a L. 1.000.000.
Art. 7.  Urgenza.


§ 2.1.130 - L.R. 8 luglio 1989, n. 27. [1]

Modifiche ed integrazioni agli artt. 16 e 25 della Legge Regionale 15 gennaio 1975, n. 5 "Disciplina dell'assistenza ospedaliera".

(B.U. 12 luglio 1989, n. 28, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 3. Direttive agli enti responsabili dei servizi di zona.

     1. L'esercizio delle azioni di cui agli artt. 16 e 25 della L.R. 15 gennaio 1975, n. 5, così come sostituiti dai precedenti artt. 1 e 2, da parte degli enti responsabili dei servizi di zona non può comportare assunzioni di nuovo personale, nè convenzioni con professionisti esterni al servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 4. Norma transitoria.

     1. Per gli enti ospedalieri, le cui funzioni non sono ancora state trasferite alla data di entrata in vigore della presente Legge, le competenze di cui agli artt. 16 e 25 della L.R. 15 gennaio 1975, n. 5, così come sostituiti dai precedenti artt. 1 e 2, sono esercitate dai rispettivi collegi commissariali costituiti ai sensi dell'art. 33 della L.R. 5 aprile 1980, n. 35 concernente «Ordinamento dei servizi di zona».

     2. Per la definizione delle azioni di rivalsa e di recupero relative a ricoveri avvenuti antecedentemente all'1 gennaio 1986 e per le quali l'attività istruttoria sia già stata avviata dalle USSL e dagli enti ospedalieri di cui al precedente comma, trovano applicazione le procedure di riscossione di cui ai sopra citati artt. 16 e 25 della L.R. 15 gennaio 1975, n. 5.

     3.Le disposizioni di cui al precedente secondo comma trovano applicazione anche nei casi di recupero delle spese per ricoveri fruiti da non aventi diritto all'assistenza fino al 31 dicembre 1979.

 

     Art. 5. Crediti non superiori a L. 1.000.000.

     1. I crediti derivanti dalle azioni di rivalsa nei casi di responsabilità civile accertati alla data del 31 dicembre 1985, di importo non superiore a L. 1.000.000, sono estinti e non si dà luogo alla loro riscossione, a condizione che sia stato inviato almeno un atto di diffida senza esito per irreperibilità e/o manifesta insolvibilità.

     2. I crediti derivanti dalle azioni di recupero di cui all'art. 25 della L.R. 15 gennaio 1975, n. 5, così come sostituito dal precedente art. 2, per ricoveri antecedenti al primo gennaio 1980, di importo non superiore a L. 1.000.000, sono estinti e non si dà luogo alla loro riscossione, a condizione che sia stato inviato senza esito per irreperibilità e/o manifesta insolvibilità almeno un invito al soggetto tenuto al pagamento.

     3. La Giunta Regionale provvede con propria deliberazione ad individuare i crediti per i quali sussistono le condizioni di cui ai precedenti due commi.

 

     Art. 6. Crediti superiori a L. 1.000.000.

     1. Nel caso in cui i crediti relativi alle azioni di rivalsa o di recupero, di cui al precedente art. 5, siano superiori agli importi ivi indicati, nonché nei casi in cui sia stata già avviata l'attività istruttoria, la Giunta Regionale dà corso alle azioni esecutive previste dal T.U. 13 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni.

 

     Art. 7. Urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[2] Modifica la L.R. 15 gennaio 1975, n. 5.

[3] Modifica la L.R. 15 gennaio 1975, n. 5.