§ 2.1.9 - L.R. 15 gennaio 1975, n. 5.
Disciplina dell'assistenza ospedaliera.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:15/01/1975
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Funzioni della regione.
Art. 2.  Soggetti assistibili.
Art. 3.  Strumenti di erogazione.
Art. 4.  Misura delle prestazioni.
Art. 5.  Assistenza diretta.
Art. 6.  Assistenza indiretta.
Art. 7.  Assistenza a rimborso.
Art. 8.  Rimborsi.
Art. 9.  Assistenza ospedaliera all'estero.
Art. 10.  Assistenza ai marittimi all'estero.
Art. 11.  Modalità di ammissione.
Art. 12.  Accettazione amministrativa.
Art. 13.  Scheda di accettazione e dimissione.
Art. 14.  Ricoveri in camere speciali.
Art. 15.  Comunicazione agli enti mutualistici.
Art. 16.  Azione di rivalsa in caso di responsabilità di terzi.
Art. 17.  Controlli e responsabilità.
Art. 18.  Istituzione del ruolo regionale.
Art. 19.  Procedure di iscrizione.
Art. 20.  Assistenza agli iscritti al ruolo regionale.
Art. 21.  Quota di iscrizione.
Art. 22.  Convenzioni esattoriali.
Art. 23.  Cancellazione dal ruolo - Rimborsi.
Art. 24.  Assistenza ai non abbienti.
Art. 25.  Azione di recupero crediti.
Art. 26.  Convenzioni.
Art. 27.  Subentro nelle convenzioni in atto.
Art. 28.  Comando temporaneo.
Art. 29.  Ospedali extraregionali.
Art. 30.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino [...]


§ 2.1.9 - L.R. 15 gennaio 1975, n. 5. [1]

Disciplina dell'assistenza ospedaliera.

(B.U. 17 gennaio 1975, n. 3, suppl.).

 

Art. 1. Funzioni della regione.

     1. La regione esercita le funzioni in materia di assistenza ospedaliera anteriormente svolte dagli enti ed istituti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie e gli infortuni, nonché dalle casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, a far tempo dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui al 4° comma dell'art. 12 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386, secondo le norme della presente legge.

 

 

Titolo I

SOGGETTI ASSISTIBILI E PRESTAZIONI

 

     Art. 2. Soggetti assistibili.

     1. Possono fruire dell'assistenza ospedaliera erogata dalla regione:

     a) i soggetti che ne abbiano diritto in base agli ordinamenti degli enti, istituti e casse mutue anteriormente competenti;

     b) i soggetti iscritti presso qualsiasi regione, nei ruoli di cui all'art. 13 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386;

     c) i soggetti non abbienti i quali si trovino nelle condizioni che davano titolo all'assistenza ospedaliera a carico dei comuni;

     d) gli stranieri aventi titolo all'assistenza nel territorio della Repubblica in base a regolamenti della comunità economica europea o a convenzioni e accordi internazionali;

     e) i soggetti aventi comunque diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi della vigente legislazione.

 

     Art. 3. Strumenti di erogazione.

     1. La regione eroga l'assistenza ospedaliera avvalendosi degli enti ospedalieri e stipulando convenzioni con gli enti ed istituti ecclesiastici civilmente riconosciuti che gestiscono ospedali classificati, nonchè con gli enti ed istituti che gestiscono strutture di ricovero e cura, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 35 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.

 

     Art. 4. Misura delle prestazioni.

     1. La regione eroga attraverso gli enti ospedalieri e gli enti ed istituti convenzionati le prestazioni ospedaliere senza limiti di durata ed in modo uniforme qualunque sia il titolo di assistenza.

     2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, le camere speciali debbono essere utilizzate con preferenza su ogni altra destinazione per i ricoveri di cui, a giudizio dei sanitari curanti, si ravvisi la necessità in relazione alla natura e alle particolari esigenze terapeutiche della forma morbosa.

 

     Art. 5. Assistenza diretta.

     1. I soggetti di cui all'art. 2 della presente legge fruiscono dell'assistenza ospedaliera in forma diretta a carico della regione.

     2. Le prestazioni ospedaliere in forma diretta sono erogate dagli ospedali classificati e dalle strutture pubbliche e private di ricovero e cura convenzionate.

 

     Art. 6. Assistenza indiretta.

     1. I soggetti che abbiano diritto, secondo gli ordinamenti degli enti ed istituti anteriormente competenti, a fruire dell'assistenza in forma indiretta, sono ammessi a godere dell'assistenza in forma diretta a carico della regione, secondo quanto disposto dall'articolo precedente.

     2. Qualora si ricoverino in strutture pubbliche o private non convenzionate, si applica il disposto del successivo art. 7.

 

     Art. 7. Assistenza a rimborso.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 8. Rimborsi.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 9. Assistenza ospedaliera all'estero.

     1. La regione assicura l'assistenza ospedaliera all'estero agli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale secondo le disposizioni vigenti.

 

     Art. 10. Assistenza ai marittimi all'estero.

     1. La regione rimborsa alle casse marittime gli oneri sostenuti per l'assistenza ospedaliera all'estero dei marittimi residenti in comuni della Lombardia.

 

 

Titolo II

ADEMPIMENTI DEGLI ENTI OSPEDALIERI E DEGLI ENTI E ISTITUTI CONVENZIONATI

 

     Art. 11. Modalità di ammissione.

     1. Il ricovero è disposto quando non sia possibile provvedere alle cure del paziente mediante prestazioni ambulatoriali o domiciliari.

     2. Il ricovero d'urgenza presso gli ospedali classificati è disposto dal medico di guardia; il ricovero ordinario è disposto dallo stesso su proposta del sanitario curante.

     3. La disposizione del medico di guardia determina a tutti gli effetti l'assunzione dell'onere del ricovero a carico della regione.

     4. Il ricovero ordinario a carico della regione presso strutture di ricovero e cura non classificate dipendenti da enti e istituti convenzionati è autorizzato su proposta del medico curante e, previo accertamento della necessità della spedalizzazione, dai medici provinciali, dagli ufficiali sanitari, dai sanitari condotti comunali e dai sanitari dipendenti dagli enti mutualistici.

     5. Il ricovero d'urgenza presso le strutture di ricovero e cura non classificate dipendenti da enti e istituti convenzionati è ammesso soltanto ove tali strutture siano dotate di servizio di pronto soccorso da disciplinare comunque in sede di convenzione.

     6. In tal caso entro 5 giorni l'ente o istituto convenzionato notifica alla giunta regionale l'avvenuto ricovero.

 

     Art. 12. Accettazione amministrativa.

     1. Gli enti che gestiscono ospedali classificati e, in caso di ricovero d'urgenza, gli enti ed istituti convenzionati che gestiscono strutture di ricovero e cura non classificati di cui al quinto comma del precedente articolo 11, accertano al momento del ricovero se l'assistito abbia diritto all'assistenza ospedaliera a carico della regione, ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

     2. L'assistito o i suoi familiari sono tenuti a fornire la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento del diritto all'assistenza, o, in mancanza, a sottoscrivere una dichiarazione attestante l'appartenenza ad una delle categorie assistibili.

     3. In caso di falsità nella dichiarazione, attestazione e documentazione di cui al precedente comma si applica l'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

     Art. 13. Scheda di accettazione e dimissione.

     1. Il presidente della giunta regionale ovvero l'assessore regionale alla sanità se delegato determina il modello della scheda di accettazione e dimissione ed emana istruzioni per la sua compilazione.

     2. Entro il giorno 10 di ciascuno mese gli enti ospedalieri e gli enti e istituti pubblici e privati di ricovero e cura convenzionati e non convenzionati inviano alla giunta regionale le schede di accettazione e dimissione relative a ricoveri esauriti nel corso del mese precedente.

     3. Gli enti e istituti di cui al comma precedente sono altresì tenuti a fornire, a richiesta del presidente della giunta regionale ovvero dell'assessore regionale alla sanità se delegato, informazioni concernenti le strutture e la loro funzionalità.

     4. In difetto dell'invio della documentazione di cui ai precedenti commi, la regione può sospendere il versamento delle somme dovute o, in caso di enti e istituti non convenzionati, può adottare le sanzioni previste dall'articolo 52 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

 

     Art. 14. Ricoveri in camere speciali.

     1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, secondo comma, della presente legge, gli aventi diritto all'assistenza della regione che si ricoverino a richiesta in camere speciali presso ospedali classificati o strutture pubbliche o private convenzionate sono tenuti al pagamento in proprio esclusivamente dei maggiori oneri derivanti dalla particolare prestazione alberghiera.

     2. Gli enti ospedalieri determinano annualmente l'importo giornaliero da addebitare ai sensi del comma precedente sulla base dei criteri uniformi determinati dal presidente della giunta regionale ovvero dall'assessore regionale alla sanità se delegato.

     3. Per gli enti e istituti pubblici e privati di ricovero e cura convenzionati tale importo sarà fissato nella convenzione.

 

     Art. 15. Comunicazione agli enti mutualistici.

     1. Ove al ricoverato spetti a norma delle leggi vigenti, l'indennità economica giornaliera, gli enti ospedalieri e gli enti e istituti pubblici e privati di ricovero e cura convenzionati e non convenzionati notificano all'ente tenuto a corrispondere detta indennità, la data del ricovero e la diagnosi e, al termine della degenza, la data della dimissione.

     2. La notifica avviene mediante l'utilizzo di apposito modello predisposto dal presidente della giunta regionale ovvero dall'assessore alla sanità se delegato.

 

     Art. 16. Azione di rivalsa in caso di responsabilità di terzi.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 il diritto di rivalsa nel caso di responsabilità di terzi per recupero delle spese di ricovero è esercitato dagli enti responsabili dei servizi di zona.

     2. A tal fine, i presidi ospedalieri, compresi i presidi sanitari multizonali di assistenza ospedaliera, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono tenuti a trasmettere agli enti responsabili dei servizi di zona, nel cui territorio sono ubicati, le segnalazioni di ricoveri determinati da fatti comportanti presumibili responsabilità di terzi.

     3. Il comitato di gestione degli enti responsabili dei servizi di zona interessati delibera in materia di rinunce e transazioni relative all'esercizio del diritto di cui al precedente primo comma ed autorizza il presidente a promuovere l'eventuale azione civile per il recupero delle prestazioni sanitarie erogate. Nei confronti dei responsabili civili può, altresì, darsi corso alle procedure previste dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni.

     4. Nel caso di presidi multizonali di assistenza ospedaliera di cui alla L.R. 6 agosto 1984, n. 41 concernente «Norme relative alla individuazione ed alla gestione dei presidi sanitari multizonali di assistenza ospedaliera e riabilitazione» le funzioni di cui al precedente terzo comma sono rispettivamente attribuite alla commissione amministrativa e al presidente della stessa.

     5. La giunta regionale, con propria delibera, stabilisce annualmente l'importo da addebitare per giornate di degenza e determina, anche forfettariamente, le spese per prestazioni ospedaliere [4].

 

     Art. 17. Controlli e responsabilità.

     1. La regione svolge attività di vigilanza anche ispettiva sull'andamento dei ricoveri mediante sanitari da essa dipendenti ovvero mediante sanitari dipendenti da enti locali o da altri enti pubblici, in base ad apposite convenzioni.

     2. La regione svolge controlli sanitari sui ricoveri in strutture pubbliche e private non convenzionate autorizzati ai sensi del precedente art. 7.

     3. Tali controlli vertono sulla rispondenza delle prestazioni alle esigenze terapeutiche stabilite nella diagnosi e sulla durata del ricovero.

     4. Qualora il sanitario ispettore pervenga a valutazioni diverse da quelle del medico curante redige, in contraddittorio, apposito verbale da sottoscriversi da ambedue.

     5. Il verbale è redatto in duplice copia, di cui una è consegnata al paziente e l'altra è rimessa alla giunta regionale.

     6. Il presidente della giunta regionale ovvero l'assessore regionale alla sanità se delegato su conforme parere di un collegio di tre esperti della specialità, estratti a sorte fra i primari in servizio presso enti ospedalieri della regione, decide entro 60 giorni, con provvedimento motivato e definitivo, sulla rispondenza della prestazione sanitaria e della sua durata alle obiettive necessità del paziente.

     7. Ove la decisione non sia emessa nei termini di cui al comma precedente si intendono confermate le determinazioni del medico curante.

     8. Con la stessa decisione sono liquidate all'avente diritto le spese da rimborsarsi per il ricovero, nei limiti di cui al precedente art. 7, primo comma.

 

 

Titolo III

RUOLO REGIONALE

 

     Art. 18. Istituzione del ruolo regionale.

     1. E' istituito il ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'articolo 13 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

     2. Può essere iscritto al ruolo, su richiesta, il cittadino residente in un comune della regione ed il cittadino straniero domiciliato in un comune della regione che non abbiano diritto per altro titolo all'assistenza erogata dalla regione stessa.

 

     Art. 19. Procedure di iscrizione.

     1. La domanda di iscrizione al ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera dovrà essere compilata su apposito modello e presentata al comune di residenza o domicilio.

     2. All'atto della presentazione della domanda il comune rilascia al richiedente una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda stessa.

     3. La ricevuta di cui al comma precedente, nelle more del perfezionamento delle operazioni di iscrizione al ruolo, consente di fruire dell'assistenza ospedaliera, nei termini del successivo art. 20.

     4. Le iscrizioni sono disposte dal sindaco in conformità alle direttive della giunta regionale.

     5. Il sindaco rilascia, all'atto del perfezionamento della iscrizione, apposito documento comprovante l'avvenuta iscrizione ed è tenuto a trasmettere periodicamente gli elenchi degli iscritti alla giunta regionale e alla locale esattoria delle imposte.

 

     Art. 20. Assistenza agli iscritti al ruolo regionale.

     1. L'assistenza ospedaliera agli iscritti al ruolo regionale è erogata in forma diretta e decorre, a seconda dei casi, dal 60° giorno successivo alla presentazione della domanda di iscrizione;

dalla data di decadenza dal diritto all'assistenza per altro titolo, qualora la domanda sia stata presentata prima della decadenza; dalla data di nascita, qualora la domanda sia stata presentata entro 5 giorni dalla data stessa.

     2. L'iscrizione è operante per tre anni e si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio ove non venga notificata disdetta al sindaco del comune di residenza o domicilio almeno sei mesi prima della scadenza.

     3. La cancellazione dal ruolo prima della fine del triennio è disposta a domanda dell'interessato, ove questi acquisisca diritto per altro titolo all'assistenza erogata dalla regione, ovvero d'ufficio in caso di morte.

 

     Art. 21. Quota di iscrizione.

     1. L'iscrizione al ruolo di cui all'art. 18 della presente legge comporta il pagamento da parte dell'interessato di una somma che per il 1975 sarà pari alla spesa media capitaria annua per l'assistenza ospedaliera rilevata dall'INAM per il 1974, e che verrà determinata dalla giunta regionale per gli anni successivi.

     2. La quota annua per il 1975 è provvisoriamente determinata in Lire 60.000, salvo conguaglio all'atto del pagamento della quota determinata in via definitiva ai sensi del comma precedente.

     3. L'obbligo di pagamento decorre dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, ovvero dalla data di decadenza del diritto all'assistenza ad altro titolo, ovvero dalla data di nascita.

     4. La riscossione delle quote avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette da parte delle esattorie, sulla base degli elenchi loro rimessi dai comuni.

     5. Per i lavoratori stagionali all'estero che rientrano nel territorio nazionale l'importo di cui al primo comma del presente articolo viene commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale.

 

     Art. 22. Convenzioni esattoriali.

     1. Ai fini della riscossione la regione stipula con gli istituti di credito o con altri titolari dei servizi esattoriali apposite convenzioni ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

 

     Art. 23. Cancellazione dal ruolo - Rimborsi.

     1. Il sindaco comunica l'avvenuta cancellazione dal ruolo regionale alle esattorie, le quali provvedono all'eventuale rimborso delle somme indebitamente percepite per il periodo di riscossione successivo alla cancellazione dal ruolo.

 

     Art. 24. Assistenza ai non abbienti.

     1. I non abbienti di cui alla lettera c) del precedente articolo 2, residenti nei comuni della regione sono iscritti d'ufficio gratuitamente nel ruolo regionale di cui al precedente articolo 18 sulla base di elenchi formati dai comuni di residenza e trasmessi alla giunta regionale.

     2. La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, può determinare condizioni uniformi per tutto il territorio regionale ai fini dell'iscrizione e della cancellazione nel ruolo di cui al precedente comma.

     3. Il diritto all'assistenza decorre ad ogni effetto dal primo gennaio dell'anno di iscrizione.

     4. L'assistenza ai non abbienti residenti nei comuni di altre regioni è erogata sulla base della documentazione richiesta per lo stesso titolo dalla regione di appartenenza.

 

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 25. Azione di recupero crediti.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 l'azione di recupero crediti derivanti dal mancato pagamento dei costi addebitati agli assistiti, sia per ricoveri in camere speciali sia per gli eventuali accompagnatori, è esercitata dagli enti responsabili dei servizi di zona con le procedure previste dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni [5].

 

     Art. 26. Convenzioni.

     1. La deliberazione delle convenzioni di cui all'art. 3 della presente legge compete alla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

     2. La giunta regionale si conforma al disposto dell'art. 35 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55 e agli schemi di cui al secondo comma dell'art. 18 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

 

     Art. 27. Subentro nelle convenzioni in atto.

     1. Ai sensi dell'art. 18, terzo comma, del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, la regione subentra nelle convenzioni in atto alla data 11 luglio 1974, limitatamente alle prestazioni di ricovero in corsia.

     2. Gli enti e istituti che hanno in corso convenzioni con enti mutualistici devono far pervenire alla giunta regionale copia di dette convenzioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche al fine dell'accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

     3. Ad avvenuta emanazione degli schemi ministeriali di convenzione e comunque allo scadere del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, la regione provvede alla stipula di nuove convenzioni.

     4. Le convenzioni in corso decadono qualora, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma non si provveda alla stipula di una nuova convenzione.

     5. Al fine di assicurare uniformità di accesso e trattamento, la giunta regionale in accordo con la parte contraente può modificare le convenzioni in atto senza che ciò comporti proroga del termine di decadenza di cui al quarto comma del presente articolo o degli eventuali termini anteriori di scadenza stabiliti nelle convenzioni stesse.

 

     Art. 28. Comando temporaneo.

     1. Per funzioni di elevata qualificazione professionale attinenti lo studio dell'organizzazione e della gestione dell'assistenza ospedaliera che non possono essere svolte da personale regionale, la regione, d'intesa con gli enti interessati, può richiedere il comando temporaneo di personale dipendente da enti ospedalieri o da altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.

     2. Il personale di cui al comma precedente deve avere una anzianità di servizio, complessivamente maturata presso detti enti, non inferiore a cinque anni.

     3. Il comando è disposto, su richiesta della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore ai due anni. L'eventuale rinnovo è disposto dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare.

     4. Il personale comandato conserva il trattamento economico a carattere permanente e lo stato giuridico in godimento presso l'ente di appartenenza. I relativi oneri sono a carico della regione e vengono imputati al capitolo di spesa di cui all'articolo 4, lettera e) della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6 «Norme per la formazione e il riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera» approvata dal consiglio regionale il 20 dicembre 1974.

 

     Art. 29. Ospedali extraregionali.

     1. Per l'utilizzazione totale o parziale da parte di altre regioni di ospedali in esse siti e dipendenti da enti ospedalieri della Lombardia si provvederà con apposite convenzioni con le regioni interessate, tenuto conto delle modalità di riparto del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

 

     Art. 30.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 5 novembre 1993, n. 36.

[3] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 5 novembre 1993, n. 36.

[4] Articolo così modificato dalla L.R. 8 luglio 1989, n. 27.

[5] Articolo così sostituito dalla L.R. 8 luglio 1989, n. 27.