Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 16/09/1988 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Dipartimento di salute mentale. |
Art. 3. Aggregazione funzionale. |
Art. 4. Organi del dipartimento. |
Art. 5. Comitato tecnico. |
Art. 6. Coordinatore. |
Art. 7. Modalità di istituzione. |
Art. 8. Norma finanziaria. |
§ 2.1.125 - L.R. 16 settembre 1988, n. 47. [1]
Organizzazione e funzionamento del dipartimento di salute mentale.
(B.U. 21 settembre 1988, n. 38, 1° suppl. ord.).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Lombardia disciplina con la presente Legge il dipartimento di salute mentale, in attuazione di quanto previsto dal primo comma dell'art. 4 della
2. Allo scopo di programmare e coordinare gli interventi di salute mentale che richiedono il concorso di più e diversi servizi e unità operative, in riferimento tanto alle funzioni sanitarie quanto a quelle socio-assistenziali connesse o strumentali alle prime, la Regione detta le disposizioni di cui ai successivi articoli.
3. La Giunta Regionale attua ogni opportuna iniziativa volta a promuovere e sviluppare i dipartimenti di salute mentale, secondo le finalità della presente Legge e delle altre Leggi in materia di tutela della salute mentale.
Art. 2. Dipartimento di salute mentale.
1. Il dipartimento di salute mentale è la struttura organizzativa integrata ed interdisciplinare, che programma e coordina, nel rispetto della normativa regionale e degli atti deliberativi degli enti responsabili dei servizi di zona, gli interventi inerenti alla tutela della salute mentale che richiedono il concorso di più e diversi servizi e unità operative.
2. Il dipartimento di salute mentale esercita le seguenti funzioni:
a) individua nel territorio di competenza, anche attraverso rilevazioni epidemiologiche, le aree di bisogno che necessitano di interventi congiunti dei servizi e delle unità operative afferenti al dipartimento;
b) esprime motivate valutazioni sulla compatibilità dei programmi dei singoli servizi, limitatamente agli aspetti inerenti alla salute mentale, e delle unità operative in rapporto alle indicazioni della Regione e delle U.S.S.L. che fanno capo al dipartimento stesso;
c) promuove, nell'ambito degli obiettivi della salute mentale della
d) verifica periodicamente lo stato di attuazione dei programmi e procede alla loro eventuale ridefinizione.
3. Il dipartimento di salute mentale opera, come struttura zonale o sovrazonale, in riferimento alle U.S.S.L. funzionalmente aggregate secondo la
Art. 3. Aggregazione funzionale.
1. Ai sensi del comma quattro dell'art. 3 della
a) le unità operative di psichiatria del territorio;
b) la unità operativa dell'ex ospedale psichiatrico, in quanto esistente sul territorio di competenza;
c) la unità operativa di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza;
d) i servizi di assistenza sanitaria di base ed i servizi di assistenza sociale delle U.S.S.L. funzionalmente aggregate ai sensi della
2. I servizi e le unità operative sono individuati, anche in variante di quanto disposto dal precedente comma, dal piano sanitario regionale.
Art. 4. Organi del dipartimento.
1. Sono organi del dipartimento di salute mentale il comitato tecnico ed il suo coordinatore.
Art. 5. Comitato tecnico.
1. Il comitato tecnico del dipartimento di salute mentale è composto dai responsabili delle unità operative di cui all'art. 3, comma uno, lettere a) b) c) della presente Legge e, per ogni U.S.S.L. componente l'ambito territoriale del dipartimento, dai responsabili dei servizi di assistenza sanitaria di base e di assistenza sociale, dal medico aiuto di neuropsichiatria infantile e dal medico aiuto di psichiatria in quanto corresponsabile con funzioni di coordinamento dell'attività territoriale nella U.S.S.L.
2. Il comitato tecnico definisce le modalità di esercizio delle attività di cui al precedente art. 2 e ne verifica l'attuazione.
3. Il comitato tecnico designa, a seguito di elezione al proprio interno, un coordinatore, disciplina autonomamente le modalità delle proprie riunioni e promuove le consultazioni con operatori pubblici di settore, medici e pediatri di base, amministrazioni e associazioni rappresentative degli utenti.
4. Il comitato tecnico si riunisce nella sede del dipartimento di salute mentale, con periodicità almeno semestrale, per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2.
5. Il comitato tecnico predispone la relazione annuale sulle attività svolte dal dipartimento di salute mentale e la trasmette agli uffici di direzione delle U.S.S.L., per il successivo inoltro alla Giunta Regionale.
6. Il comitato tecnico del dipartimento di salute mentale dispone di un segretario, assegnato dalla U.S.S.L., sede del dipartimento stesso, nell'ambito del proprio personale amministrativo.
7. Il comitato tecnico può costituire commissioni per lo studio di particolari problematiche attinenti alla salute mentale.
Art. 6. Coordinatore.
1. Il coordinatore è un membro di livello apicale del comitato tecnico, designato a seguito di elezione dallo stesso e formalmente nominato dal comitato di gestione della U.S.S.L. presso la quale è assegnato in servizio; dura in carica 3 anni ed è rinnovabile.
2. Il coordinatore è responsabile del corretto funzionamento del comitato tecnico e riferisce all'ufficio di direzione della U.S.S.L., sede del dipartimento di salute mentale.
3. Il coordinatore partecipa alle sedute dell'ufficio di direzione delle U.S.S.L. funzionalmente aggregate ai sensi della
Art. 7. Modalità di istituzione.
1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge tutti i comitati di gestione delle U.S.S.L. funzionalmente aggregate ai sensi della
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge il presidente dell'U.S.S.L., sede del dipartimento di salute mentale, convoca il comitato tecnico per la designazione del coordinatore, che viene formalmente nominato dal comitato di gestione dell'U.S.S.L. di appartenenza nei 15 giorni successivi alla designazione.
3. Il coordinatore non dismette le funzioni precedentemente svolte.
Art. 8. Norma finanziaria.
1. Per l'attuazione della presente Legge non sono previsti oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale, né del fondo sanitario nazionale.
[1] Abrogata dall'art. 133 della