§ 2.1.82 - L.R. 25 maggio 1983, n. 46.
Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:25/05/1983
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Attribuzioni della regione.
Art. 3.  Attribuzioni del comitato di gestione degli enti responsabili dei servizi di zona.
Art. 4.  Concorsi per il conferimento di farmacie.
Art. 5.  Vigilanza sulle farmacie.
Art. 6.  Attribuzione dell'ufficio farmaceutico della U.S.S.L.
Art. 7.  Coordinamento per la politica del farmaco della U.S.S.L.
Art. 8.  Attuazione degli obiettivi del piano sanitario regionale in materia farmaceutica.
Art. 9.  Poteri sostitutivi.
Art. 10.  Assistenza farmaceutica e rapporti convenzionali.
Art. 11.  Acquisto di medicinali e del restante materiale sanitario.
Art. 12.  Divieto di distribuzione di medicinali o altro materiale sanitario.
Art. 13.  Coordinamento delle farmacie con i servizi della U.S.S.L.
Art. 14.  Disposizioni in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Art. 15.  Rapporti contabili.
Art. 16.  Soppressione della commissione ex art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e sostituzione del medico provinciale.
Art. 17.  Trasferimento di farmacie.
Art. 18.      1. Agli oneri derivanti dal precedente art. 4, 5° comma si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 «spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e [...]
Art. 19.  Entrata in vigore.


§ 2.1.82 - L.R. 25 maggio 1983, n. 46. [1]

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie.

(B.U. 26 maggio 1983, n. 21, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni da parte della regione e degli enti responsabili dei servizi di zona, mediante le U.S.S.L., in materia di assistenza farmaceutica e vigilanza sulle farmacie, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e dagli ufficiali sanitari, nei limiti dei principi fissati dalle vigenti leggi e dalle norme sull'organizzazione del servizio sanitario regionale, di cui alla legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Titolo I

ASSETTO ORGANIZZATIVO E DISCIPLINA DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

 

     Art. 2. Attribuzioni della regione.

     1. La giunta regionale esercita, nell'ambito delle previsioni generali del piano sanitario regionale, le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche.

     2. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore alla sanità se delegato, esercita le funzioni amministrative concernenti:

     a) la dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare a norma della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché l'offerta in prelazione delle sedi stesse;

     b) i concorsi provinciali per l'assegnazione di sedi farmaceutiche all'esercizio privato;

     c) l'istituzione dei dispensari farmaceutici e delle farmacie succursali;

     d) la decadenza del titolare dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia nei casi previsti dalla legislazione vigente.

     3. I provvedimenti di cui al primo comma ed al punto c) del secondo comma del presente articolo vengono adottati, sentito il parere del comitato di gestione dell'ente responsabile dei servizi di zona competente per territorio e dell'ordine provinciale dei farmacisti; detti pareri vanno comunicati nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

     4. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore delegato, adotta il provvedimento di cui al punto d) del secondo comma, sentito il parere del comitato di gestione dell'ente responsabile dei servizi di zona competente per territorio e dell'ordine provinciale dei farmacisti; detti pareri vanno comunicati nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

 

     Art. 3. Attribuzioni del comitato di gestione degli enti responsabili dei servizi di zona.

     1. Il comitato di gestione esercita le funzioni amministrative concernenti:

     a) l'autorizzazione all'apertura ed esercizio delle farmacie;

     b) il trasferimento di titolarità delle farmacie;

     c) il trasferimento dei locali della farmacia nell'ambito della sede di pertinenza;

     d) la determinazione e l'autorizzazione al pagamento delle indennità di residenza per le farmacie rurali e di gestione per i dispensari farmaceutici;

     e) la determinazione dell'indennità di avviamento e del valore degli arredi, provviste e dotazioni ai sensi dell'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

     f) la chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi previsti dalla legge;

     g) la sostituzione temporanea del titolare nella conduzione economica e professionale della farmacia nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

     h) la disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie annuali delle farmacie ai sensi della legge regionale 6 giugno 1980, n. 67;

     i) la decadenza degli eredi del titolare della continuazione provvisoria dell'esercizio ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e dell'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

     l) il conferimento della gestione provvisoria ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

     m) ogni altro provvedimento in materia non espressamente riservato allo Stato e alla regione, ivi comprese le attività ispettive ed istruttorie preordinate all'adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 2 lett. d).

     2. Il comitato di gestione dell'ente responsabile dei servizi di zona competente per territorio adotta i provvedimenti di cui ai punti d), e), f) e h) del precedente comma, sentito, ove attivato, il comitato tecnico scientifico di cui al successivo art. 7, 2° comma.

 

     Art. 4. Concorsi per il conferimento di farmacie.

     1. I concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio sono banditi dal presidente della giunta regionale o dall'assessore alla sanità se delegato.

     2. I concorsi si svolgono per l'assegnazione di sedi vacanti in più unità socio-sanitarie locali, raggruppando le sedi appartenenti alla stessa provincia.

     3. La commissione giudicatrice è composta come segue:

     - un funzionario amministrativo di livello VIII della regione ovvero, con posizione funzionale apicale, del ruolo nominativo regionale del servizio sanitario nazionale che esercita funzioni di presidente;

     - un professore universitario di ruolo della facoltà di farmacia;

     - due farmacisti che esercitano la professione in farmacia, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente in due terne proposte dall'ordine dei farmacisti;

     - un farmacista della regione ovvero del ruolo nominativo regionale;

     - un funzionario amministrativo della regione, di livello non inferiore al VI, ovvero, del ruolo nominativo regionale di livello non inferiore al VII che esplica le funzioni di segretario.

     4. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore alla sanità se delegato, nomina la commissione giudicatrice, approva la graduatoria, provvede all'interpello e alla nomina dei vincitori e trasmette quindi al comitato di gestione dell'ente responsabile dei servizi di zona competente per territorio gli atti per la notifica agli interessati e per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

     5. Ai componenti la commissione giudicatrice competono le indennità previste dall'art. 3 della L.R. 22 novembre 1982, n. 63.

 

     Art. 5. Vigilanza sulle farmacie.

     1. La vigilanza sulle farmacie ai sensi degli artt. 111 e 127 del citato testo unico delle leggi sanitarie è esercitata dall'ente responsabile dei servizi di zona attraverso l'ufficio farmaceutico dell'U.S.S.L. di cui al successivo art. 6, in base ai criteri e modalità organizzativi stabiliti dall'ufficio di direzione nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 20, 50 e 51 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706, e 9 del D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275.

     2. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di prescrizioni da conservarsi in originale in farmacia, gli obblighi per il farmacista, previsti all'ultimo comma dell'art. 38 del R.D. 30 settembre 1938 n. 1706, s'intendono ottemperati, nell'ambito delle prestazioni in regime convenzionato, dalla conservazione degli originali delle ricette mediche o dalla loro registrazione presso l'U.S.S.L. competente.

     3. La commissione ispettiva per l'esercizio della vigilanza, nominata dal comitato di gestione, è costituita da:

     - il farmacista responsabile dell'ufficio farmaceutico dell'USSL, che la presiede;

     - un farmacista prescelto da una terna designata dall'ordine provinciale dei farmacisti, e costituita da titolari o direttori di farmacie non operanti nel territorio dell'U.S.S.L.;

     - un funzionario del ruolo amministrativo della U.S.S.L. di livello non inferiore al VII, che disimpegna anche le funzioni di segretario.

     4. La commissione di cui al comma precedente è integrata dal responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale, o suo delegato, nei casi previsti dal nono comma del presente articolo.

     5. I provvedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni richiamate al 1° e 2° comma del presente articolo sono adottati dal comitato di gestione fatte salve le competenze del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 2 lett. d).

     6. Nel caso in cui, a seguito dell'ispezione, siano state riscontrate violazioni di norme in materia igienico-sanitaria, il titolare è diffidato dal presidente del comitato di gestione ad adottare le necessarie misure, entro un termine rapportato alla situazione specifica accertata e verbalizzata; decorso tale termine infruttuosamente, il presidente della giunta regionale, su proposta del comitato di gestione, dichiara la decadenza dell'autorizzazione.

     7. L'ispettore, ove nel corso dell'ispezione ravvisi situazioni di pericolo, provvede immediatamente a rimuoverle impartendo le opportune disposizioni al responsabile della farmacia, assicurandosi della loro esecuzione.

     8. Avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dal comitato di gestione, è proponibile alternativamente al gravame giurisdizionale ricorso gerarchico improprio, con effetto sospensivo, al presidente della giunta regionale.

     9. In sintonia con il piano sanitario regionale e con l'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, l'ufficio farmaceutico di cui al successivo art. 6, coordina con il servizio di igiene pubblica ed ambientale, gli interventi di vigilanza sulle farmacie ai fini igienico- sanitari, ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64.

     10. Sono abrogati l'art. 5 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64 ed il punto A) dell'articolo unico della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 65.

 

     Art. 6. Attribuzione dell'ufficio farmaceutico della U.S.S.L.

     1. Presso ogni U.S.S.L. è istituito l'ufficio farmaceutico che fa capo direttamente all'ufficio di direzione.

     2. Ferma restando la dipendenza diretta dall'ufficio di direzione per le funzioni di competenza, nelle U.S.S.L. dotate di presidio ospedaliero le funzioni di farmacista responsabile dell'ufficio farmaceutico possono essere disimpegnate dal dirigente del servizio di farmacia interno alla struttura ospedaliera; nelle U.S.S.L. dotate di presidio ospedaliero, con popolazione superiore a 200.000 abitanti, nonché in quelle comprendenti il comune capoluogo di provincia le predette funzioni apicali non possono essere cumulate.

     3. L'ufficio farmaceutico, nell'ambito dei criteri generali e delle modalità organizzative stabiliti dall'ufficio di direzione, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

     a) istruttoria degli atti di competenza del comitato di gestione in materia farmaceutica, e dell'ufficio di direzione ai sensi dell'art. 2 comma secondo, punti 11, 12 e 13, del regolamento regionale 14 agosto 1981, n. 2;

     b) vigilanza sulle farmacie, sia ai fini tecnico amministrativi che igienico sanitari secondo quanto stabilito dall'articolo precedente;

     c) coordinamento delle attività delle farmacie pubbliche e private con i servizi della U.S.S.L.;

     d) vigilanza sui farmaci veterinari, con particolare riguardo al momento prescrittivo e distributivo, in coordinamento con il servizio di medicina veterinaria;

     e) vigilanza sulla corretta applicazione dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     f) attività propositiva e di controllo di qualità

dell'approvvigionamento dei farmaci, dei presidi medico-chirurgici, dei reagenti, dei diagnostici, dei dietetici e di ogni altro materiale sanitario, impiegati nelle strutture direttamente dipendenti dalle U.S.S.L.;

     g) rilevamento dei dati di consumo qualitativo e quantitativo dei farmaci negli ospedali, nei presidi e servizi della U.S.S.L. e nelle strutture convenzionate secondo disposizioni regionali in materia;

     h) adempimenti tecnico-amministrativi di supporto alle funzioni di competenza del ministero della sanità nel settore dei farmaci;

     i) vigilanza e controllo di competenza in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope secondo quanto previsto dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

     l) tenuta ed aggiornamento dell'archivio dati delle farmacie, ivi comprese le comunicazioni, da parte del titolare e del direttore della farmacia, dell'assunzione e della cessazione degli addetti all'esercizio farmaceutico;

     m) partecipazione e collaborazione, per quanto di competenza e secondo gli indirizzi regionali a:

     - predisporre e concorrere all'attuazione dei programmi di ricerca scientifica nonché di formazione e di aggiornamento professionali per gli operatori del settore farmaceutico dipendenti della U.S.S.L. e convenzionati; di educazione sanitaria della popolazione;

     - elaborare e definire le schede informative dei farmaci, i protocolli e gli standards di qualità dei galenici industriali, dei presidi medico chirurgici, dei reagenti, dei diagnostici, dei dietetici e di ogni altro materiale sanitario, impiegati nelle strutture direttamente dipendenti dalla U.S.S.L.;

     - partecipare alla gestione tecnico-professionale del prontuario terapeutico regionale ai fini integrativi o modificativi dello stesso.

 

     Art. 7. Coordinamento per la politica del farmaco della U.S.S.L.

     1. Presso la giunta regionale è istituito il comitato tecnico- scientifico per la politica del farmaco, con la composizione e i compiti previsti dal piano sanitario regionale.

     2. A tale comitato si coordinano comitati tecnico scientifici, costituiti presso le U.S.S.L., anche in forma associata, composti come segue:

     - il presidente o i presidenti dei comitati di gestione o loro delegati; funge da presidente il più anziano di età;

     - i componenti dell'ufficio o degli uffici di direzione;

     - il farmacista responsabile o i farmacisti responsabili degli uffici farmaceutici;

     - due farmacisti designati dall'ordine, di cui uno non titolare;

     - due medici, designati dall'Ordine, di cui uno ospedaliero.

     3. I comitati di cui al comma precedente, hanno funzioni propositive e consultive relative a:

     a) l'utilizzazione corretta dei farmaci ed i relativi consumi quali- quantitativi;

     b) la gestione tecnico-culturale del prontuario terapeutico regionale, dei protocolli terapeutico-diagnostici e delle schede informative sui farmaci;

     c) l'aggiornamento e l'informazione scientifica degli operatori sanitari, dipendenti e convenzionati con la U.S.S.L., e l'educazione sanitaria della popolazione, nell'ambito dei programmi e con le modalità previste dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e secondo gli indirizzi regionali in materia;

     d) l'assistenza farmaceutica e la distribuzione dei farmaci, secondo quanto stabilito dall'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     4. Ai componenti interni ed esterni della predetta commissione non competono speciali compensi salvo il rimborso, ove dovuto e nei modi di legge, delle spese di viaggio e delle indennità di missione.

 

     Art. 8. Attuazione degli obiettivi del piano sanitario regionale in materia farmaceutica.

     1. Il settore regionale sanità, tramite il proprio ufficio farmaceutico, al fine di accertare ed assicurare la conformità dell'attività delle U.S.S.L. con la programmazione regionale per la politica del farmaco ed in particolare per indirizzare, coordinare e promuovere l'attuazione degli obiettivi del piano sanitario regionale in materia farmaceutica, svolge anche compiti di supporto e collaborazione tecnica con i servizi delle U.S.S.L. ed in particolare con l'ufficio farmaceutico delle stesse di cui al precedente art. 6.

     2. le U.S.S.L. sono tenute a far pervenire trimestralmente al settore regionale sanità, su appositi prospetti predeterminati, il riepilogo dei consumi qualitativi e quantitativi dei medicamenti distribuiti agli assistiti dalle farmacie pubbliche e private convenzionate.

     3. Anche al fine della verifica contabile, il settore regionale sanità può disporre l'avocazione della documentazione probatoria, di cui al precedente comma tenuto conto anche dei provvedimenti regionali di cui al secondo comma del successivo art. 15.

     4. Annualmente il settore regionale sanità è tenuto a trasmettere alle singole U.S.S.L. i dati statistici elaborati relativi all'assistenza farmaceutica.

 

     Art. 9. Poteri sostitutivi.

     1. Nelle materie trasferite agli enti responsabili dei servizi di zona ai sensi della presente legge la regione esercita funzioni di vigilanza, anche avvalendosi dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardi di atti dovuti per legge, invitando l'ente responsabile a provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale provvede la giunta regionale.

 

 

Titolo II

ASSISTENZA FARMACEUTICA

 

     Art. 10. Assistenza farmaceutica e rapporti convenzionali.

     1. L'ente responsabile dei servizi di zona di cui alle leggi regionali 5 aprile 1980, n. 35 e n. 36, eroga l'assistenza farmaceutica tramite la U.S.S.L., che si avvale a tal fine delle farmacie ubicate nel proprio territorio, pubbliche e private, secondo quanto stabilito dall'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. I rapporti convenzionali tra l'unità socio-sanitaria locale e le farmacie pubbliche e private sono regolati secondo i criteri e le modalità dettati dall'accordo nazionale unico, di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 11. Acquisto di medicinali e del restante materiale sanitario.

     1. In conformità all'art. 28, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il comitato di gestione, su proposta dell'ufficio di direzione, sentito il parere dell'ufficio farmaceutico, acquista direttamente presso i produttori, i depositi ed i magazzini all'ingrosso, i medicinali, i presidi medico-chirurgici, i reagenti, i diagnostici, i prodotti dietetici ed ogni altro materiale sanitario, destinati all'impiego nei propri presidi e servizi.

     2. L'acquisto viene effettuato al netto dello sconto previsto dalla normativa vigente e secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106, del rispetto dei requisiti di efficacia, qualità, economicità e secondo i criteri ed i contenuti del prontuario terapeutico regionale.

     3. In caso di comprovata necessità od urgenza, il dirigente del presidio o del servizio della U.S.S.L. può effettuare singoli acquisti in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, dandone immediata comunicazione all'ufficio farmaceutico ed all'ufficio di direzione.

 

     Art. 12. Divieto di distribuzione di medicinali o altro materiale sanitario.

     1. E' fatto divieto agli ospedali, agli ambulatori, ed a tutti gli altri presidi e servizi della U.S.S.L. di distribuire direttamente agli assistiti del servizio sanitario nazionale medicinali o altro materiale sanitario, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti.

     2. Nelle farmacie aperte al pubblico la somministrazione diretta dei medicamenti e l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida finalizzato a rilevamenti di prima istanza sono effettuati secondo modalità stabilite da disposizioni regionali.

 

     Art. 13. Coordinamento delle farmacie con i servizi della U.S.S.L.

     1. L'unità socio sanitaria locale si avvale della collaborazione delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, per la realizzazione dei programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria, nonché per le valutazioni dei consumi qualitativi e quantitativi dei farmaci, per indagini statistico-epidemiologiche in materia sanitaria, e per altre finalità previste in materia farmaceutica dal piano sanitario regionale o dall'accordo nazionale unico, di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 14. Disposizioni in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope.

     1. L'acquisto o cessione a qualsiasi titolo delle sostanze e preparazioni stupefacenti e psicotrope, comprese nelle prime cinque tabelle di cui all'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, viene effettuato dal direttore del servizio di farmacia interna di ogni singolo presidio ospedaliero, secondo le modalità dettate nell'art. 39 della predetta legge.

     2. Per le U.S.S.L. prive di presidio ospedaliero dotato di farmacia interna, provvedono i responsabili sanitari dei singoli servizi e presidi dotati di autonomia tecnico-operativa, nel rispetto dell'art. 42 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e degli adempimenti formali di cui all'art. 47 della stessa legge; il visto preventivo dell'autorità sanitaria locale competente per territorio, ivi previsto, non è richiesto.

     3. In tutti i casi previsti dal comma precedente, la sezione terza del buono acquisito di cui all'art. 39 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e rispettivamente la terza copia della richiesta di acquisto di cui all'art. 47 della stessa legge, devono essere inoltrate a cura del fornitore all'ufficio farmaceutico della U.S.S.L. da cui dipendono i presidi ed i servizi interessati.

     4. Le funzioni già attribuite all'autorità sanitaria periferica dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, s'intendono così devolute:

     - al presidente della giunta regionale o all'assessore alla sanità se delegato che la esercita tramite il servizio di medicina di base, per quanto attiene agli artt. 19, 27 e 65;

     - al farmacista responsabile dell'ufficio farmaceutico della U.S.S.L. competente per territorio, relativamente a quanto stabilito negli artt. 13, 21, 3° comma, 39, 47 e 67;

     - al sindaco, per quanto attiene agli artt. 19, 42, 49 4° comma, 60 e 64.

     5. Il farmacista responsabile dell'ufficio farmaceutico della U.S.S.L. è tenuto a comunicare trimestralmente all'ufficio farmaceutico regionale, la qualità e la quantità degli acquisti di sostanze e preparazioni incluse nelle prime quattro tabelle di cui all'art. 12 della citata legge, effettuati dai servizi e presidi della U.S.S.L., nonché dalle farmacie operanti nel territorio della stessa, quali risultano dalla terza sezione dei buoni acquisto e dalle copie delle richieste pervenute.

     6. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1975, n. 685.

 

     Art. 15. Rapporti contabili.

     1. Le U.S.S.L. della regione assicurano la verifica contabile delle distinte secondo le norme dell'accordo nazionale unico, di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché il controllo contabile e tecnico delle ricette mediche.

     2. La giunta regionale, con propria deliberazione, determina, in adeguamento ai fini di economicità ed efficienza di cui alla legge 26 aprile 1982, n. 181, le modalità di esercizio dell'attività di cui al primo comma del presente articolo, particolarmente per quanto attiene ai criteri di concentrazione della elaborazione informatica delle ricette mediche, spedite e consegnate dalle farmacie convenzionate nonché delle operazioni di pagamento con riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 115 della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106.

 

 

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 16. Soppressione della commissione ex art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e sostituzione del medico provinciale.

     1. E' soppressa la commissione di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

     2. Le funzioni già attribuite alla predetta commissione sono esercitate dal comitato di gestione della U.S.S.L. competente per territorio.

     3. Il medico provinciale, presidente o componente di commissioni, collegi e comitati previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica, è sostituito dal coordinatore sanitario della U.S.S.L. o, per sua delega, dal farmacista responsabile dell'ufficio farmaceutico della U.S.S.L.

 

     Art. 17. Trasferimento di farmacie.

     1. Entro il 1° anno dalla data di entrata in vigore del piano sanitario regionale ed in relazione ai singoli trasferimenti agli enti responsabili dei servizi di zona, le farmacie di cui al successivo elenco possono essere trasferite al comune in cui sono ubicate ovvero alienate con l'osservanza delle procedure previste dal titolo V della L.R. 31 dicembre 1980, n. 106, salvo che gli enti responsabili non intendano mantenerle al servizio delle strutture ospedaliere a cui accedevano.

     2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle seguenti farmacie:

     - farmacia sede n. 1 del comune di Suzzara, già dell'ente ospedaliero di Suzzara; U.S.S.L. n. 49;

     - farmacia sede n. 2 del comune di Viadana, già dell'ente ospedaliero di Casalmaggiore-Viadana; U.S.S.L. n. 50;

     - farmacia sede n. 2 del comune di Asola, già dell'ente ospedaliero di Asola; U.S.S.L. n. 45;

     - farmacia sede n. 1 del comune di Bozzolo, già dell'ente ospedaliero di Bozzolo; U.S.S.L. n. 50;

     - farmacia sede n. 8 del comune di Como, già dell'ente ospedaliero Sant'Anna di Como; U.S.S.L. n. 11;

     - farmacia sede n. 1 del comune di Manerbio, già dell'ente ospedaliero provinciale di Leno-Manerbio-Pontevico; U.S.S.L. n. 43;

     - farmacia sede n. 174 del comune di Milano, già dell'ente ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico, ex Fatebenefratelli, di Milano; U.S.S.L. n. 75;

     - farmacia sede n. 34 del comune di Brescia, già dell'ente ospedaliero spedali civili di Brescia; U.S.S.L. n. 41;

     - farmacia n. 24 del comune di Bergamo, già dell'ente ospedaliero ospedali riuniti di Bergamo; U.S.S.L. n. 29;

     - farmacia sede n. 9 del comune di Varese, già dell'ente ospedaliero ospedale di circolo di Varese; U.S.S.L. n. 3;

     - farmacia n. 46 del comune di Brescia, già dell'ente ospedaliero spedali civili di Brescia; U.S.S.L. n. 41.

 

     Art. 18.

     1. Agli oneri derivanti dal precedente art. 4, 5° comma si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 «spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese», iscritto tra le spese obbligatorie dei singoli bilanci annuali di competenza.

 

     Art. 19. Entrata in vigore.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.