§ 2.1.1054 - D.G.R. 13 gennaio 1997, n. 6/23995 .
Determinazioni in merito alle disposizioni di cui all'art. 8 comma 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e del D.Lgs. n. 517 del 1993 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:13/01/1997
Numero:6

§ 2.1.1054 - D.G.R. 13 gennaio 1997, n. 6/23995 .

Determinazioni in merito alle disposizioni di cui all'art. 8 comma 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e del D.Lgs. n. 517 del 1993 e relativamente all'istituto dell'accreditamento.

(B.U. 24 gennaio 1997, n. 4, III S.S.)

 

Omissis

La Giunta regionale

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

1. Le strutture di ricovero e cura già accreditate per il biennio 1995/96 in virtù dei disposti di cui all'art. 6 comma 6 della L. n. 724 del 1994 sono transitoriamente accreditate a far data dall'1 gennaio 1997.

2. Sono altresì transitoriamente accreditate le strutture sanitarie di ricovero e cura autorizzate ed in esercizio alla data di adozione del presente provvedimento;

3. Di dare atto che tale accreditamento è a valere, nel limite complessivo dei posti letto e per le specialità autorizzate, alla data di adozione del presente provvedimento;

4. Possono essere altresì transitoriamente accreditate le strutture sanitarie di ricovero e cura che ottengano l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio nel periodo compreso tra l'adozione del presente provvedimento e la data di emanazione dei provvedimenti regionali di accreditamento attuativi delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, dei decreti di riordino;

5. Il transitorio accreditamento è subordinato, per le sole strutture di cui ai punti 2 e 4, a provvedimenti di ricognizione della Giunta regionale, successivi alla richiesta da parte del legale rappresentante delle strutture, da inoltrare entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nella quale si dichiara l'accettazione del sistema di remunerazione a tariffa e del sistema di vigilanza e controllo sulla base delle disposizioni vigenti;

6. Le strutture già transitoriamente accreditate ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994 possono, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento, rivolgere istanza atta a modificare, entro il limite complessivo dei posti letto autorizzati, la propria organizzazione funzionale prevedendo, eventualmente, l'istituzione di nuove specialità mediche o chirurgiche di base così come definite dagli allegati alla Delib.G.R. 30 dicembre 1996, n. 23603;

7. Di disporre l'invio del presente provvedimento al presidente del Consiglio regionale per informativa alla competente commissione;

8. Di dare atto che tali transitori accreditamenti conservano validità sino all'emanazione dei provvedimenti regionali di accreditamento attuativi delle disposizioni di cui all'art. 8 comma 4 dei decreti di riordino;

9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e, sempre a voti unanimi espressi nei modi di legge

delibera

di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della L. n. 62 del 1953.