Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 13/01/1997 |
Numero: | 6 |
§ 2.1.1054 - D.G.R. 13 gennaio 1997, n. 6/23995 .
Determinazioni in merito alle disposizioni di cui all'art. 8 comma 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e del D.Lgs. n. 517 del 1993 e relativamente all'istituto dell'accreditamento.
(B.U. 24 gennaio 1997, n. 4, III S.S.)
Omissis
La Giunta regionale
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
delibera
1. Le strutture di ricovero e cura già accreditate per il biennio 1995/96 in virtù dei disposti di cui all'art. 6 comma 6 della
2. Sono altresì transitoriamente accreditate le strutture sanitarie di ricovero e cura autorizzate ed in esercizio alla data di adozione del presente provvedimento;
3. Di dare atto che tale accreditamento è a valere, nel limite complessivo dei posti letto e per le specialità autorizzate, alla data di adozione del presente provvedimento;
4. Possono essere altresì transitoriamente accreditate le strutture sanitarie di ricovero e cura che ottengano l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio nel periodo compreso tra l'adozione del presente provvedimento e la data di emanazione dei provvedimenti regionali di accreditamento attuativi delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, dei decreti di riordino;
5. Il transitorio accreditamento è subordinato, per le sole strutture di cui ai punti 2 e 4, a provvedimenti di ricognizione della Giunta regionale, successivi alla richiesta da parte del legale rappresentante delle strutture, da inoltrare entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nella quale si dichiara l'accettazione del sistema di remunerazione a tariffa e del sistema di vigilanza e controllo sulla base delle disposizioni vigenti;
6. Le strutture già transitoriamente accreditate ai sensi dell'art. 6, comma 6, della
7. Di disporre l'invio del presente provvedimento al presidente del Consiglio regionale per informativa alla competente commissione;
8. Di dare atto che tali transitori accreditamenti conservano validità sino all'emanazione dei provvedimenti regionali di accreditamento attuativi delle disposizioni di cui all'art. 8 comma 4 dei decreti di riordino;
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e, sempre a voti unanimi espressi nei modi di legge
delibera
di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della