§ 1.8.5 - L.R. 28 agosto 1989, n. 34.
Disciplina del collegio dei revisori dei conti di enti ed aziende istituiti con Legge Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:28/08/1989
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Individuazione degli enti.
Art. 2.  Composizione e nomina del collegio dei revisori degli enti.
Art. 3.  Composizione e nomina del collegio dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia - ERSAL.
Art. 4.  Composizione e nomina del collegio dei revisori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.
Art. 5.  Competenze del collegio dei revisori.
Art. 6.  Compensi.
Art. 7.  Partecipazione alle riunioni del collegio.
Art. 8.  Disposizioni transitorie.


§ 1.8.5 - L.R. 28 agosto 1989, n. 34.

Disciplina del collegio dei revisori dei conti di enti ed aziende istituiti con Legge Regionale. [1]

(B.U. 30 agosto 1989, n. 35, 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1. Individuazione degli enti.

     1. A modifica ed integrazione di quanto disposto dalle Leggi Regionali istitutive e dai relativi statuti, sono disciplinati dalle disposizioni di cui alla presente Legge la composizione, la nomina, i compiti e le indennità dei componenti del collegio dei revisori dei conti dei seguenti istituti, enti ed aziende:

     a) Azienda regionale delle foreste;

     b) Ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia;

     c) Istituto regionale lombardo di formazione per l'Amministrazione pubblica;

     d) Istituto regionale di ricerca;

     e) Azienda regionale per i porti fluviali delle Province di Cremona e di Mantova;

     f) Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna;

     g) Istituto lattiero caseario di Mantova;

     h) Centro Regionale per l'incremento ippico;

     i) Centro regionale per l'incremento della vitivinicoltura, frutticoltura e cerealicoltura;

     l) Istituti per il diritto allo studio universitario e altri istituti, enti ed aziende che saranno istituiti con Legge Regionale ed operanti per l'intera circoscrizione regionale.

 

     Art. 2. Composizione e nomina del collegio dei revisori degli enti.

     1. Il collegio dei revisori degli enti di cui al precedente art. 1 è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti dal Consiglio Regionale fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti che siano anche iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati.

     2. Il presidente del collegio è eletto dal collegio stesso tra i membri effettivi.

     3. I componenti del collegio sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'assessore delegato.

 

     Art. 3. Composizione e nomina del collegio dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia - ERSAL.

     1. Il collegio dei revisori dell'ERSAL è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti.

     2. I membri effettivi sono designati sulla base della seguente proporzione:

     a) tre dal Consiglio Regionale nel rispetto degli stessi requisiti di cui al precedente art. 2;

     b) due rispettivamente dal ministro dell'agricoltura e foreste e dal ministro del tesoro.

     3. I due membri supplenti sono designati dal Consiglio Regionale secondo quanto previsto dal precedente art. 2.

 

     Art. 4. Composizione e nomina del collegio dei revisori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.

     1. Il collegio dei revisori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale è composto da cinque membri effettivi e due supplenti.

     2. I membri effettivi sono scelti sulla base della seguente proporzione:

     a) due dal Consiglio Regionale nel rispetto degli stessi requisiti di cui al precedente art. 2;

     b) due dal Consiglio della Regione Emilia Romagna;

     c) uno dal Consiglio di Amministrazione dell'istituto.

 

     Art. 5. Competenze del collegio dei revisori.

     1. Il collegio dei revisori:

     a) esercita il controllo sull'attività contabile e finanziaria dell'ente, valutando la regolarità e la conformità dell'azione amministrativa alle norme che disciplinano l'attività dell'ente, ai programmi, ai criteri ed alle direttive della Regione ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità contabili riscontrate;

     b) verifica altresì l'efficienza e l'economicità della gestione dell'ente.

     2. In particolare, il collegio dei revisori provvede:

     a) a verificare, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa, nonché l'andamento patrimoniale dell'ente;

     b) a presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione dell'ente, e contestualmente trasmettere alla Giunta Regionale, tre relazioni: la prima con il parere sul bilancio di previsione, la seconda a metà esercizio sull'andamento della gestione dell'ente e la terza a commento del conto consuntivo.

     3. I membri del collegio possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, della cui convocazione deve essere data loro notizia nei termini e nei modi prescritti per i componenti dello stesso Consiglio.

     4. Limitatamente agli enti con un ammontare di entrate di competenza (esclusi i residui attivi e le partite di giro) superiore a 5 miliardi, al fine di adempiere ai compiti di verifica dell'efficienza e dell'economicità della gestione dell'ente, il collegio dei revisori, previa autorizzazione della Giunta Regionale, può farsi affiancare da non più di tre esperti del settore nel quale opera l'ente stesso.

 

     Art. 6. Compensi.

     1. Il compenso spettante per l'attività svolta dai membri del collegio dei revisori dei conti è determinato come segue:

     a) l'indennità di funzione spettante per l'attività svolta è determinata in relazione all'ammontare delle entrate risultanti dal bilancio di previsione dell'ente ratificato dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 78 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 concernente «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» ed alle tariffe professionali minime in vigore per i dottori commercialisti;

     b) a tale fine gli scaglioni di riferimento per l'applicazione delle tariffe professionali di cui alla precedente lettera a) vengono individuati dividendo per 10 l'ammontare delle entrate di competenza, con esclusione dei residui attivi e delle partite di giro;

     c) al presidente del collegio l'indennità di carica è aumentata del 50%;

     d) al presidente ed ai componenti del collegio spetta inoltre un gettone di presenza per ogni giornata di riunione del collegio o dell'organo esecutivo cui partecipano, pari a L. 120.000, per un massimo di L. 1.200.000 all'anno;

     e) ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta, per la partecipazione alle riunioni del collegio o dell'organo esecutivo, il rimborso integrale delle spese di trasporto il cui ammontare è determinato con le modalità di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della L.R. 12 giugno 1975, n. 80 concernente «Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 4 agosto 1972, n. 23 e n. 24»;

     f) agli stessi membri che si rechino in località diverse dal Comune nel quale opera il collegio per attività inerenti l'esercizio delle funzioni del collegio stesso compete, oltre al rimborso delle spese di trasporto sostenute nelle forme previste dalla precedente lettera e), il trattamento di missione secondo le modalità previste dall'art. 2 della citata L.R. 12 giugno 1975, n. 80.

 

     Art. 7. Partecipazione alle riunioni del collegio.

     1. Per la validità delle riunioni del collegio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

     2. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio dei revisori dei conti decade dalla carica; la decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta Regionale, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ente.

 

     Art. 8. Disposizioni transitorie.

     1. Le disposizioni di cui al primo comma del precedente art. 2, che disciplinano i requisiti per la scelta dei revisori dei conti, trovano applicazione alla data di scadenza dei collegi attualmente in funzione.

     2. Il trattamento economico di cui al precedente art. 6 si applica a far tempo dall'entrata in vigore della presente Legge.

     3. Limitatamente al collegio dei revisori dei conti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, le disposizioni della presente Legge verranno applicate dalla data di approvazione dell'intesa tra la Giunta Regionale della Lombardia e dell'Emilia Romagna prevista dall'art. 9 dell'accordo allegato alla L.R. 13 dicembre 1977, n. 62 concernente «Regionalizzazione ai sensi della Legge 23 dicembre 1975, n. 745 dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna».

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 a decorrere dalla data indicata dall’art. 7 della stessa L.R. 15/2002.