§ 1.7.75 - L.R. 30 dicembre 1994, n. 47.
Nuove norme concernenti le commissioni esaminatrici per i concorsi della regione relativi ai livelli funzionali dal sesto all'ottavo. Modifiche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:30/12/1994
Numero:47


Sommario
Art. 1.  (Composizione delle commissioni).
Art. 2.  (Adeguamento dei compensi).
Art. 3.  (Norma finanziaria).
Art. 4.  (Norma transitoria).
Art. 5.  (Clausola d'urgenza).


§ 1.7.75 - L.R. 30 dicembre 1994, n. 47. [1]

Nuove norme concernenti le commissioni esaminatrici per i concorsi della regione relativi ai livelli funzionali dal sesto all'ottavo. Modifiche dell'art. 12 della l.r. 6 ottobre 1979, n. 54 «Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario» e dell'art. 3 della l.r. 22 novembre 1982, n. 63 «Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati».

(B.U. 30 dicembre 1994, n. 52 - 2° suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Composizione delle commissioni). [2]

 

     Art. 2. (Adeguamento dei compensi).

     1. L'art. 3 «Commissioni d'esame» della l.r. 22 novembre 1982, n. 63 «Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati» è sostituito dal seguente.

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'art. 2 della presente legge si provvede, per quanto riguarda la giunta regionale, con la dotazione del capitolo 1.2.7.1/322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi è commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese», e, per quanto riguarda il consiglio regionale, con la dotazione del capitolo 1.1.1.1/294 «Spese per il personale addetto al consiglio regionale» per compensi spettanti a componenti di commissione che siano dipendenti del consiglio regionale e 1.1.1.1/295 «Compensi onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e privati a favore del consiglio regionale convegni indagini conoscitive, studi e ricerche» in ogni altro caso iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 1994 ed anni successivi.

 

     Art. 4. (Norma transitoria).

     1. La presente legge si applica alle commissioni esaminatrici le quali, prima della sua entrata in vigore, non abbiano dato inizio alle operazioni concorsuali.

 

     Art. 5. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 della Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.