§ 1.7.72 - L.R. 18 marzo 1993, n. 11.
Disposizioni per l'attuazione dell'art. 3 della l.r. 8 maggio 1990, n. 38«Recepimento nell'ordinamento giuridico della Regione Lombardia dell'accordo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:18/03/1993
Numero:11

§ 1.7.72 - L.R. 18 marzo 1993, n. 11.

Disposizioni per l'attuazione dell'art. 3 della l.r. 8 maggio 1990, n. 38«Recepimento nell'ordinamento giuridico della Regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988/1990 riguardante il personale dipendente delle Regioni a statuto ordinario, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi, nonchè dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale» e successive integrazioni e dell'art. 37 dell'allegato alla legge stessa [1].

(B.U. 22 marzo 1993, n. 12 - 1° suppl ord.).

 

(Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15).


[1] La Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio 1993 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata a suo tempo dal presidente del consiglio dei ministri.