§ 1.7.19 - L.R. 3 marzo 1980, n. 24.
Modifiche alla L.R. 14 gennaio 1980, n. 5 "Ordinamento dei servizi e degli uffici del consiglio regionale". [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/03/1980
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Fermo restando il contingente globale del ruolo organico del consiglio regionale previsto dall'art. 15 della L.R. 14 gennaio 1980, n. 5; i contingenti dei singoli livelli funzionali sono così [...]
Art. 2.      Per la copertura dei posti resisi disponibili in conseguenza delle modifiche di cui al precedente articolo, i relativi concorsi potranno essere banditi entro 60 giorni dalla data di entrata in [...]
Art. 3.      La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dall'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 1.7.19 - L.R. 3 marzo 1980, n. 24.

Modifiche alla L.R. 14 gennaio 1980, n. 5 "Ordinamento dei servizi e degli uffici del consiglio regionale". [*]

(B.U. 5 marzo 1980, n. 10, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     Fermo restando il contingente globale del ruolo organico del consiglio regionale previsto dall'art. 15 della L.R. 14 gennaio 1980, n. 5; i contingenti dei singoli livelli funzionali sono così modificati:

 

 

                       livello 1°     n.  --

                       livello 2°     n.   6

                       livello 3°     n.  18

                       livello 4°     n.  59

                       livello 5°     n.  50

                       livello 6°     n.  20

                       livello 7°     n.  27

                       livello 8°     n.  20

                                      ------

                       Totale         n. 200

 

 

     Art. 2.

     Per la copertura dei posti resisi disponibili in conseguenza delle modifiche di cui al precedente articolo, i relativi concorsi potranno essere banditi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 3 della L.R. 6 ottobre 1979, n. 54.

 

     Art. 3.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dall'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 31 della L.R. 7 settembre 1996, n. 21. Vedi tuttavia quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 31 L.R. 21/96.