Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 03/03/1980 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Fermo restando il contingente globale del ruolo organico del consiglio regionale previsto dall'art. 15 della L.R. 14 gennaio 1980, n. 5; i contingenti dei singoli livelli funzionali sono così [...] |
Art. 2. Per la copertura dei posti resisi disponibili in conseguenza delle modifiche di cui al precedente articolo, i relativi concorsi potranno essere banditi entro 60 giorni dalla data di entrata in [...] |
Art. 3. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dall'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 1.7.19 - L.R. 3 marzo 1980, n. 24.
Modifiche alla L.R. 14 gennaio 1980, n. 5 "Ordinamento dei servizi e degli uffici del consiglio regionale". [*]
(B.U. 5 marzo 1980, n. 10, 1° suppl. ord.).
Fermo restando il contingente globale del ruolo organico del consiglio regionale previsto dall'art. 15 della
livello 1° n. -- |
livello 2° n. 6 |
livello 3° n. 18 |
livello 4° n. 59 |
livello 5° n. 50 |
livello 6° n. 20 |
livello 7° n. 27 |
livello 8° n. 20 |
------ |
Totale n. 200 |
Per la copertura dei posti resisi disponibili in conseguenza delle modifiche di cui al precedente articolo, i relativi concorsi potranno essere banditi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 3 della
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dall'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
[*] Legge abrogata dall'art. 31 della