§ 4.9.13 - L.R. 27 giugno 1979, n. 24.
Subdelega alle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona delle funzioni amministrative di cui al 2° comma, lettera b), dell'art. 96 del d.P.R. 24 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.9 trasporti, porti e comunicazioni
Data:27/06/1979
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Le funzioni amministrative di cui al 2° comma lettera b) dell'art. 96 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli [...]
Art. 2.      Le Province trasmettono alla Regione tutte le informazioni e i dati necessari ad esse richiesti per il coordinamento delle funzioni subdelegate
Art. 3.      In caso di persistente inattività o reiterata inosservanza delle istruzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1 nell'esercizio delle funzioni subdelegate la Giunta regionale promuove ai sensi [...]
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 4.9.13 - L.R. 27 giugno 1979, n. 24.

Subdelega alle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona delle funzioni amministrative di cui al 2° comma, lettera b), dell'art. 96 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

(B.U. 18 luglio 1979, n. 29).

 

Art. 1.

     Le funzioni amministrative di cui al 2° comma lettera b) dell'art. 96 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi previsto dalla legge 6 giugno 1974 n. 298) sono subdelegate alle Province che le esercitano nei territori di rispettiva competenza.

     La subdelega di cui trattasi è esercitata in ciascuna Provincia con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge in conformità alle istruzioni impartite dalla Regione Liguria in attuazione delle direttive statali.

 

     Art. 2.

     Le Province trasmettono alla Regione tutte le informazioni e i dati necessari ad esse richiesti per il coordinamento delle funzioni subdelegate.

 

     Art. 3.

     In caso di persistente inattività o reiterata inosservanza delle istruzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1 nell'esercizio delle funzioni subdelegate la Giunta regionale promuove ai sensi dell'art. 64 dello Statuto la revoca della subdelega.

 

     Art. 4. [1]

     (Omissis).

 

     Art. 5. [1]

     (Omissis).

 

 


[1] Gli articoli 4 e 5, recanti disposizioni finanziarie, sono stati abrogati dall'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 44, che all'art. 2 della legge medesima, detta disposizioni finanziarie sostitutive.

[1] Gli articoli 4 e 5, recanti disposizioni finanziarie, sono stati abrogati dall'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 44, che all'art. 2 della legge medesima, detta disposizioni finanziarie sostitutive.