§ 4.7.24 - L.R. 4 settembre 1991, n. 24.
Misure urgenti per l'emergenza idrica, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 tutela dall'inquinamento
Data:04/09/1991
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Nuovi acquedotti).
Art. 2.  (Acquedotti esistenti).
Art. 3.  (Contributi relativi all'adeguamento delle reti distributive degli acquedotti esistenti).
Art. 4.  (Modalità per la concessione dei contributi).
Art. 5.  (Provvedimenti urgenti per il Comune di Genova).
Art. 6.  (Interventi urgenti per la crisi idrica).
Art. 7.  (Modalità di concessione dei contributi).
Art. 8.  (Contributi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani pericolosi).
Art. 9.  (Modalità di presentazione delle domande).
Art. 10.  (Contributi per l'impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani).
Art. 11.  (Norma finanziaria).
Art. 12.  (Urgenza).


§ 4.7.24 - L.R. 4 settembre 1991, n. 24.

Misure urgenti per l'emergenza idrica, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

(B.U. 18 settembre 1991, n. 13).

TITOLO I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACQUEDOTTI

 

Art. 1. (Nuovi acquedotti).

     1. La Regione individua, tra gli interventi prioritari, per il superamento della crisi idrica, l'eliminazione del sistema distributivo a luce tarata, altrimenti detta bocca tassata, degli acquedotti per usi civili, come identificati nell'allegato 2, punto 2.1 della delibera 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge in tutto il territorio regionale è vietata, nella costruzione e nell'esercizio, dei nuovi acquedotti e nell'ampliamento di quelli esistenti, l'installazione dei sistemi distributivi a luce tarata o bocca tassata.

 

     Art. 2. (Acquedotti esistenti).

     1. I sistemi distributivi a luce tarata o bocca tassata degli acquedotti esistenti devono essere adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 1 secondo i criteri adottati della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della sezione competente per l'inquinamento delle acque del Comitato Tecnico per l'Ambiente di cui alla legge 24 marzo 1980, n. 20 e successive modificazioni e di concerto con le Province.

     2. Il provvedimento di cui al comma 1 stabilisce anche i criteri di priorità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3.

     3. Entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del provvedimento di cui al comma 1, i Comuni approvano i programmi di adeguamento degli acquedotti in conformità ai criteri sopra citati.

     4. Qualora l'adozione dei programmi di cui al comma 3 riguardi interventi che per la loro completa realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di più Comuni o altri soggetti, l'Ente locale maggiormente interessato dal numero degli interventi può promuovere un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     5. Qualora l'accordo di programma non sia concluso, la Giunta regionale può promuovere, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, una convenzione obbligatoria tra i soggetti di cui al comma 3.

     6. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 3, i gestori dei servizi pubblici di acquedotto presentano ai Comuni, nei termini fissati dagli stessi, progetti dettagliati con la data di inizio dei lavori e dei tempi di attuazione per l'adeguamento dei sistemi distributivi della disciplina della presente legge.

 

     Art. 3. (Contributi relativi all'adeguamento delle reti distributive degli acquedotti esistenti).

     1. La Regione, nei limiti della disponibilità di bilancio, concede ai Comuni contributi in conto capitale per l'adeguamento ai sensi della presente legge degli impianti distributivi a luce tarata degli acquedotti esistenti, secondo i criteri stabiliti nel provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1.

     2. I contributi potranno essere concessi nella misura non superiore all'80 per cento delle spese ammissibili, a partire dall'anno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento del comma 1.

 

     Art. 4. (Modalità per la concessione dei contributi).

     1. Comuni presentano alla Regione, entro il termine fissato annualmente dalla Giunta regionale, le richieste di contributo di cui all'articolo 3 corredate dal programma di adeguamento comunale nonché dai progetti di attuazione redatti dai soggetti gestori del servizio pubblico di acquedotto.

     2. La Giunta regionale sentita la sezione competente per l'inquinamento delle acque del Comitato Tecnico per l'Ambiente di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, concede i contributi ai Comuni, fissando altresì le modalità di erogazione del contributo stesso ai soggetti attuatori degli interventi.

 

     Art. 5. (Provvedimenti urgenti per il Comune di Genova).

     1. Per il Comune di Genova in deroga a quanto previsto nell'articolo 2, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.

     2. I gestori del servizio pubblico di acquedotti che approvvigionano il territorio del Comune di Genova presentano, entro i termini fissati dal Comune stesso, progetti per l'eliminazione degli impianti distributivi a luce tarata o bocca tassata esistenti.

     3. Sulla base di tali progetti, il Comune approva un programma di adeguamento degli impianti esistenti, fissando i termini e le modalità di realizzazione.

     4. Nel caso che l'adozione del programma riguardi interventi che per la loro completa realizzazione richiedano l'azione integrata di altri Comuni o soggetti pubblici, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 quarto e quinto comma.

 

     Art. 6. (Interventi urgenti per la crisi idrica).

     1. La Regione per far fronte all'emergenza idrica, concorre all'attuazione di adempimenti finalizzati alla salvaguardia delle risorse idriche ed alla loro corretta e razionale utilizzazione attraverso i propri fondi per i seguenti interventi:

     a) Contributo in conto capitale di lire 2.500.000.000 a favore del Comune di Ventimiglia per la realizzazione di opere di derivazione dal fiume Roja delle portate per le quali il Comune dispone della concessione rilasciata ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

     b) Contributo in conto capitale di lire 500.000.000 all'A.M.G.A. - Azienda Municipalizzata Gas e Acqua del Comune di Genova - per la corresponsione dei contributi a favore degli utenti di acquedotti pubblici e privati di una quota non superiore al 30 per cento del costo delle opere conseguenti agli interventi di adeguamento delle reti distributive, in attuazione del programma comunale di cui all'articolo 5.

     c) Contributo in conto capitale di lire 550.000.000 a favore della Provincia di La Spezia per la realizzazione di un primo intervento di gestione delle risorse idriche della foce del Magra, in applicazione del progetto inserito nel sub-schema D.E.A.C. del Programma triennale dell'azione pubblica di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305.

     d) Contributi in conto capitale per lire 200.000.000 a favore del Comune di Albenga per la realizzazione di un progetto sperimentale di pozzi pilota di cui allo «Studio particolareggiato di risanamento della piana di Albenga per la protezione ed ottimizzazione della utilizzazione delle risorse idropotabili superficiali e sotterranee», di cui al decreto 16 febbraio 1988, n. 122 del Ministero dell'Ambiente.

 

     Art. 7. (Modalità di concessione dei contributi).

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6, la Regione stipula apposite convenzioni con gli enti interessati contenenti le modalità di presentazione del progetto o del programma di intervento, la copertura finanziaria qualora l'importo del progetto superi il contributo di cui allo stesso articolo 6, le condizioni di erogazione, gestione, rendicontazione ed eventuale revoca del contributo.

     2. La convenzione per la concessione del contributo di cui all'articolo 6 lettera b) deve inoltre contenere le modalità di presentazione delle richieste di contributo da parte degli utenti degli acquedotti pubblici e privati all'AMGA, nonché i criteri e le modalità di erogazione del contributo stesso.

     3. La Regione cura la pubblicazione sul B.U.R.L. e sui principali quotidiani locali dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi agli utenti di cui al secondo comma, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO II

INTERVENTI URGENTI PER I RIFIUTI URBANI

 

     Art. 8. (Contributi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani pericolosi).

     1. Per l'anno 1991 i contributi di cui all'articolo 39 della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 sono concessi, con le modalità di cui ai successivi commi, in misura non superiore al 70 per cento delle spese ammissibili. Per interventi che propongano innovazioni tecnologiche la percentuale può essere elevata al 90 per cento.

     2. La Regione e gli enti locali interessati determinano, mediante accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, gli interventi da realizzare con le risorse finanziarie disponibili, nonché, per ciascun intervento, l'ammontare del contributo e le relative modalità di erogazione, l'Ente tenuto alla realizzazione, i termini per l'inizio e fine lavori.

     3. L'accordo deve essere informato a criteri che privilegiano l'efficacia ed efficienza degli interventi particolarmente in relazione al numero degli abitanti serviti rispetto al territorio da coprire con il servizio.

     4. La Provincia competente per territorio è tenuta a verificare l'attuazione degli interventi.

 

     Art. 9. (Modalità di presentazione delle domande).

     1. Le richieste dei contributi sono presentate alla Regione e alla Provincia competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. La richiesta deve essere corredata di una relazione tecnico descrittiva dettagliata, con allegati eventuali elaborati cartografici e disegni, nonché di una documentata giustificazione di spesa, che illustri l'intervento oggetto della richiesta.

     3. Le istanze di contributi inoltrate prima dell'entrata in vigore della presente legge devono essere ripresentate nei termini di cui al comma 1.

 

     Art. 10. (Contributi per l'impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani).

     1. Per l'anno 1991, i finanziamenti disponibili per la realizzazioni di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui all'articolo 41 della legge 8 gennaio 1990, n. 1, sono concessi dalla Giunta regionale con le modalità di cui ai successivi commi e per i seguenti interventi:

     a) realizzazione delle opere concernenti i progetti relativi alle discariche di Busalla, Località Birra e Varazze, Località Ramognina;

     b) realizzazione delle opere relative agli interventi approvati dalla Giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361 convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 441, della legge regionale 18 febbraio 1988, n. 7, della legge regionale 7 settembre 1988, n. 48, della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 non ancora finanziati e che tuttora abbiano i requisiti necessari per essere ammessi al finanziamento.

     2. Gli impianti di cui al comma 1 devono servire gli ambiti territoriali indicati nella pianificazione regionale di settore.

     3. Al fine della concessione del contributo i Comuni di Varazze e Busalla predispongono un programma di gestione degli impianti stessi, comprendente le tariffe da applicare agli altri Comuni interessati secondo i criteri atti a coprire gli oneri di gestione e di ammortamento.

     4. I soggetti tenuti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1 lettera b) devono presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Regione ed alla Provincia competente, istanza di contributo accompagnata da una relazione tecnica delle opere da realizzare con i relativi costi aggiornati che dimostri la fattibilità e l'attualità delle opere stesse in relazione al progetto approvato dalla Giunta regionale.

     5. La Regione e gli enti locali interessati determinano mediante accordo di programma, di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, gli interventi da realizzare con le risorse finanziarie disponibili nonché per ciascun intervento, l'ammontare del contributo, le relative modalità di erogazione, i casi di revoca, i soggetti tenuti alla realizzazione, i termini per l'inizio e la fine dei lavori.

     6. La Provincia competente per territorio è tenuta a verificare l'attuazione degli interventi.

     7. In caso di inadempienza la Provincia interviene in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 441.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 11. (Norma finanziaria).

     (Omissis)

 

     Art. 12. (Urgenza).

     (Omissis)