§ 14.5.c - L. 11 febbraio 1980, n. 20.
Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del museo nazionale della scienza e della tecnica 'Leonardo da Vinci' di Milano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.5 musei e pinacoteche
Data:11/02/1980
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Il contributo annuo dello Stato a favore del museo nazionale della scienza e della tecnica 'Leonardo da Vinci' di Milano, stabilito in lire 120 milioni dalla legge 29 aprile 1976, n. 354 ,è [...]
Art. 2.      Il primo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 332 ,modificato dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95,e dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 354,è sostituito [...]
Art. 3.      All'onere di lire 860 milioni,derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1978-1979,si provvede: per lire 760 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.


§ 14.5.c - L. 11 febbraio 1980, n. 20.

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del museo nazionale della scienza e della tecnica 'Leonardo da Vinci' di Milano.

(G.U. 15 febbraio 1980, n. 45)

 

 

Art. 1.

     Il contributo annuo dello Stato a favore del museo nazionale della scienza e della tecnica 'Leonardo da Vinci' di Milano, stabilito in lire 120 milioni dalla legge 29 aprile 1976, n. 354 ,è elevato a lire 500 milioni per l'anno finanziario 1978, a lire 600 milioni per l'anno finanziario 1979 e a lire 700 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1980.

 

     Art. 2.

     Il primo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 332 ,modificato dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95,e dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 354,è sostituito dal seguente:

"L'ente è retto da un consiglio di amministrazione composto da:

a) tre rappresentanti del ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del ministero per i beni culturali e ambientali;

c) un rappresentante del ministero del tesoro;

d) un rappresentante del consiglio nazionale delle ricerche;

e) un rappresentante della provincia di Milano, designato dalla giunta provinciale;

f) tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal consiglio comunale;

g) un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura di Milano,designato dal consiglio camerale;

h) un membro designato dal ministero della pubblica istruzione scelto fra i benemeriti di cui al secondo comma dell'articolo 7;

i) il rettore dell'università statale di Milano e il rettore del politecnico di Milano, ciascuno dei quali designa un professore ordinario che lo supplisce nelle funzioni di membro del consiglio, in caso di assenza o impedimento;

l) un rappresentante del personale,designato dal personale del museo;

m) un rappresentante della regione Lombardia."

 

     Art. 3.

     All'onere di lire 860 milioni,derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1978-1979,si provvede: per lire 760 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'anno 1979, all'uopo utilizzando,quanto a lire 380 milioni, l'apposito accantonamento e, quanto ad ulteriori lire 380 milioni, l'accantonamento 'estensione dell'assegno di studio agli studenti dei conservatori di musica,dell'accademia di danza e dell'accademia nazionale di arte drammatica'; per lire 100 milioni,a carico dello stanziamento del capitolo 1204 dello stato di previsione della spesa del ministero della pubblica istruzione per l'anno 1979;all'onere di lire 580 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo dell'apposito accantonamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per il suddetto anno.

     Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.