§ 4.6.a - R.R. 15 dicembre 1993, n. 4.
Regolamento di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 1992, n. 37 recante norme sul divieto di Sorvolo e atterraggio di veivoli a motore [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:15/12/1993
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Ambito di applicazione).
Art. 3.  (Sorvolo a bassa quota).
Art. 4.  (Atterraggio e decollo).
Art. 5.  (Sorvoli a bassa quota, atterraggi e decolli consentiti).
Art. 6.  (Comunicazione).
Art. 7.  (Deroghe).
Art. 8.  (Modalità di sorvolo a bassa quota, di atterraggio e decollo).
Art. 9.  (Divulgazione, controlli e vigilanza).


§ 4.6.a - R.R. 15 dicembre 1993, n. 4.

Regolamento di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 1992, n. 37 recante norme sul divieto di Sorvolo e atterraggio di veivoli a motore nelle aree protette.

(B.U. 5 gennaio 1994, n. 1).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Il presente regolamento è volto a disciplinare, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali ed internazionali sulla disciplina del volo, i casi in cui è consentito il sorvolo, l'atterraggio e il decollo di velivoli a motore nelle aree protette regionali e le relative modalità, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge regionale 15 dicembre 1992, n. 37.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione).

     1. Il presente regolamento si applica nelle aree protette regionali costituenti il "sistema regionale delle aree protette" ai sensi della legge regionale di adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

     2. Fino all'entrata in vigore della suddetta legge regionale il presente regolamento si applica nelle aree costituenti parchi, riserve naturali, aree protette, sistemi di aree di interesse naturalistico- ambientale istituiti con apposite leggi regionali riportati nella planimetria allegata al presente Regolamento e di seguito elencati:

     a) Parco Fluviale della Magra come istituito e individuato con la legge regionale 19 novembre 1982, n. 43 e avente sede presso la Provincia di La Spezia;

     b) Area Protetta di Bric Tana come istituita e individuata con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 7 e avente sede presso il Comune di Millesimo;

     c) Area Protetta di Piana Crixia come istituita e individuata con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 8 e avente sede presso il Comune di Piana Crixia;

     d) Riserva Naturale di Rio Torsero come istituita e individuata con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 9 e avente sede presso il Comune di Ceriale;

     e) Riserva Naturale di Bergeggi come istituita e individuata con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 10 e avente sede presso il Comune di Bergeggi;

     f) Sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale Bracco Mesco/Cinque Terre/Montemarcello come istituito e individuato con la legge regionale 18 marzo 1985, n. 12 suddiviso nelle seguenti aree protette: AP1 "Punta Manara - Punta Moneglia", AP2 "Monte Serro - Punta Mesco", AP3 "Cinque Terre", AP4 "Montemarcello", aventi sede rispettivamente presso la Comunità Montana Val Petronio, la Comunità Montana Riviera Spezzina, la Provincia di La Spezia, il Comune di Ameglia;

     g) Sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale del Monte Beigua come istituito e individuato con la legge regionale 9 aprile 1985, n. 16 e avente sede presso la Provincia di Savona;

     h) Sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale del Monte di Portofino come istituito e individuato con la legge regionale 4 dicembre 1986, n. 32 e avente sede presso l'Ente Regionale Monte di Portofino - S. Margherita Ligure;

     i) Parco Naturale dell'Isola Gallinara come istituito e individuato con la legge regionale 26 aprile 1989, n. 11 e avente sede presso il Comune di Albenga;

     l) Sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale dell'Aveto come istituito e individuato con la legge regionale 19 dicembre 1989, n. 50 e avente sede presso la Comunità Montana Aveto - Graveglia - Sturla;

     m) Sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale del Monte Antola come istituito e individuato dalla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 52 suddiviso in AP1 "Alta Valle Scrivia" e AP2 "Alta Val Trebbia" aventi sede rispettivamente presso la Comunità Montana Alta Valle Scrivia e il Comune di Torriglia.

 

     Art. 3. (Sorvolo a bassa quota).

     1. Sulle aree di cui all'articolo 2, ferme restando le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali ed internazionali in materia di disciplina del volo, è vietato il sorvolo da parte di velivoli e apparecchi a motore ad un'altezza dal suolo inferiore a 1500 FT (450 mt.), salvo per motivi di sicurezza del volo per operazioni di manovra, di decollo o atterraggio in stazioni aeroportuali ubicate nelle immediate prossimità delle aree protette o necessità derivanti da sfavorevoli condizioni meteorologiche o nei casi previsti dall'articolo 5.

 

     Art. 4. (Atterraggio e decollo).

     1. Nelle aree di cui all'articolo 2, ferme restando le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali e internazionali in materia di disciplina del volo, è vietato l'atterraggio e il decollo di velivoli e apparecchi a motore, salvo i casi previsti dall'articolo 5.

 

     Art. 5. (Sorvoli a bassa quota, atterraggi e decolli consentiti).

     1. Il sorvolo a bassa quota, l'atterraggio e il decollo di velivoli e apparecchi a motore nelle aree di cui all'articolo 2 è consentito nei casi di:

     a) operazioni di soccorso;

     b) servizi di pubblica necessità quali:

     b1) operazioni di vigilanza e intervento antincendio;

     b2) operazioni di controllo, manutenzione e costruzione di reti e impianti elettrici o comunque di approvvigionamento e trasporto energetico, telefonici e di altri sistemi di comunicazione, di approvvigionamento e trasporto idrico;

     b3) operazioni di difesa fitosanitaria;

     b4) operazioni connesse a interventi di difesa del suolo, salvaguardia o riqualificazione ambientale ivi incluse quelle necessarie al mantenimento e all'espletamento di attività agro-silvo-pastorali e di gestione faunistica o zootecnica;

     c) attività di rifornimento intesa quale:

     c1) trasporto di materiale necessario per l'esercizio di attività insediate all'interno delle aree protette in località non raggiungibili con altri mezzi se non con interventi tali da provocare un maggiore e irreversibile danno ambientale;

     c2) trasporto di materiale necessario per la realizzazione di opere o l'insediamento di attività all'interno delle aree protette in località non raggiungibili con altri mezzi se non con interventi tali da provocare un maggiore e irreversibile danno ambientale;

     d) smaltimento rifiuti inteso quale:

     d1) prelievo e allontanamento di rifiuti di qualsiasi natura non altrimenti rimovibili;

     d2) prelievo e allontanamento di residui di lavorazioni, interventi ed attività svolte all'interno dell'area protetta in località non altrimenti raggiungibili;

     e) costruzione e manutenzione di rifugi escursionistici custoditi e non, realizzati o gestiti da soggetti pubblici o privati convenzionati con l'Ente di gestione dell'area protetta;

     f) rilevamenti finalizzati ad attività di studio e di ricerca.

 

     Art. 6. (Comunicazione).

     1. Nei casi di sorvolo a bassa quota, atterraggio e decollo nelle aree protette previsti dall'articolo 5 punti 2, 3, 4 della lettera b), ed in tutti i punti delle lettere c), d), e), f); gli interessati trasmettono comunicazione preventiva all'ente di gestione dell'area protetta.

     2. L'Ente può richiedere precisazioni sulle modalità e i fini delle operazioni e formulare prescrizioni valide a garantire l'osservanza della legge e del regolamento e la tutela dell'ambiente.

     3. In caso di atterraggio o decollo nelle aree protette, il pilota deve ottemperare in ogni caso a quanto previsto dal d.m. 10 mano 1988 "Modificazione al d.m. 27 dicembre 1971 recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio".

 

     Art. 7. (Deroghe).

     1. Oltre i casi di cui all'articolo 5 l'ente di gestione dell'area protetta interessata può autorizzare, adottando le necessarie precauzioni per la tutela ambiente, sorvoli a bassa quota, atterraggi o decolli in deroga ai divieti di cui agli articoli 3 e 4 per servizi di pubblica necessità connessi alla gestione dell'area protetta stessa e all'attuazione dei relativi programmi o per l'effettuazione di pubblici servizi o interventi di comprovate finalità di pubblico interesse su richiesta degli enti interessati.

 

     Art. 8. (Modalità di sorvolo a bassa quota, di atterraggio e decollo).

     1. I velivoli e gli apparecchi a motore che sorvolano a bassa quota, atterrano e decollano nelle aree di cui all'articolo 2 sono tenuti:

     a) a seguire i percorsi che interessano tali aree per il minor tempo possibile;

     b) al decollo e all'atterraggio più ripido possibile, in accordo con le prestazioni e compatibilmente con una condotta di volo in sicurezza;

     c) all'applicazione delle procedure raccomandate di controllo del rumore.

 

     Art. 9. (Divulgazione, controlli e vigilanza).

     1. Delle norme del presente regolamento è data diffusione attraverso i competenti organi del Ministero dei Trasporti e dell'Azienda autonoma di assistenza al volo al traffico aereo generale.

     2. L'ente di gestione o i soggetti preposti alla vigilanza della singola area protetta a norma delle rispettive leggi istitutive, ai fini dell'applicazione della legge e del presente regolamento qualora ne rilevino l'inosservanza, acquisiscono dalla Direzione della Circoscrizione aeroportuale di Genova gli elementi necessari per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge a carico dei soggetti inadempienti, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento previsto dalle leggi sulla disciplina del volo.