Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 pesca e acquacoltura |
Data: | 10/11/2009 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità della legge) |
Art. 2. (Soggetti beneficiari) |
Art. 3. (Contributi a fondo perduto) |
Art. 4. (Programma regionale della pesca e dell’acquacoltura) |
Art. 5. (Modalità, criteri e procedure per la concessione dei contributi a fondo perduto) |
Art. 6. (Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all’acquacoltura) |
Art. 7. (Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori) |
Art. 8. (Commissione consultiva regionale per la pesca e l’acquacoltura) |
Art. 9. (Norme transitorie) |
Art. 10. (Norma finanziaria) |
Art. 11. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 4.5.14 - L.R. 10 novembre 2009, n. 50.
Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquacoltura
(B.U. 11 novembre 2009, n. 20)
Art. 1. (Finalità della legge)
1. La Regione, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale, al fine di sostenere il processo di modernizzazione delle attività del settore della pesca e dell’acquacoltura marittima, dispone gli interventi finanziari e promuove le iniziative di cui alla presente legge.
2. La Regione in particolare favorisce l’ammodernamento della flotta peschereccia, la valorizzazione delle attività di produzione di pesca, acquacoltura e attività connesse, la cooperazione e l’associazionismo, la ricerca e tecnologia applicata e le misure di conservazione delle risorse del mare.
Art. 2. (Soggetti beneficiari)
1. Sono ammessi ai benefici della presente legge:
a) gli imprenditori ittici così come definiti dall’articolo 2 del
b) le associazioni delle imprese e delle cooperative della pesca e dell’acquacoltura presenti sul territorio della Regione Liguria, se organizzate con proprie strutture, maggiormente rappresentative a livello territoriale, aderenti ad associazioni nazionali riconosciute;
c) le organizzazioni di produttori riconosciute di cui all’articolo 5 del
d) organismi scientifici pubblici riconosciuti ai sensi della normativa vigente;
e) fondi di garanzia operanti a favore degli imprenditori ittici di cui all’articolo 2 comma 1 del
Art. 3. (Contributi a fondo perduto)
1. La Regione eroga contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del
a) ammodernamento delle imbarcazioni da pesca in esercizio;
b) realizzazione e ammodernamento di impianti di acquacoltura marittima;
c) realizzazione e ammodernamento di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti;
d) introduzione di sistemi di certificazione ambientale e di qualità;
e) adeguamento delle imbarcazioni, dei fabbricati, delle attrezzature e degli impianti per le attività di pescaturismo e ittiturismo;
f) valorizzazione della cooperazione e dell’associazionismo attraverso progetti e programmi di assistenza tecnica alle imprese;
g) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all’acquacoltura e volta alla conservazione e gestione delle risorse alieutiche;
h) sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori;
i) fondi di garanzia operanti a favore degli imprenditori ittici di cui all’articolo 2 del
2. L’intensità dell’aiuto è quella prevista dal
Art. 4. (Programma regionale della pesca e dell’acquacoltura)
1. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa approva il Programma regionale della pesca e dell’acquacoltura adottato dalla Giunta regionale.
2. Il Programma regionale, che ha durata triennale, rappresenta lo strumento di pianificazione regionale di riferimento del settore pesca ed acquacoltura professionale marittima per il periodo di programmazione e contiene gli interventi di competenza regionale da realizzare con le proprie dotazioni di bilancio.
3. Il Programma regionale definisce, coerentemente e in attuazione degli indirizzi nazionali, comunitari e degli impegni internazionali, le misure di conservazione e gestione delle risorse del mare in ambito regionale finalizzate alla conservazione degli ecosistemi marini e contiene le indicazioni degli interventi e delle iniziative da realizzare.
4. Il Programma regionale, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria:
a) contiene l’analisi regionale del settore pesca e acquacoltura, anche avvalendosi di supporti informatici appositamente predisposti;
b) descrive lo stato delle risorse alieutiche;
c) indica gli obiettivi strategici regionali atti a favorire lo sviluppo sostenibile delle attività di pesca e acquacoltura, la tutela del consumatore, la tracciabilità e lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, la ricerca scientifica applicata al settore, nonché le opportunità occupazionali e il ricambio generazionale;
d) indica le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici regionali;
e) indica le risorse complessive da destinare all’attuazione del programma, con particolare riferimento a quelle relative alla sua prima annualità;
f) indica le tipologie di intervento finanziabili tra quelle descritte nell’articolo 3 e ne fissa la priorità.
Art. 5. (Modalità, criteri e procedure per la concessione dei contributi a fondo perduto)
1. La Giunta regionale, nel rispetto del
2. La Giunta regionale stabilisce le linee guida per la presentazione di programmi e progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere f) e g), nonché i criteri di valutazione per l’approvazione iniziale e le modalità di controllo e di verifica dei programmi e dei progetti.
3. I criteri e le linee guida di cui ai commi 1 e 2 sono predisposti in coerenza con le previsioni del Programma di cui all’articolo 4.
Art. 6. (Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all’acquacoltura)
1. Per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile del settore e valorizzazione della produzione di pesca, acquacoltura e attività connesse previsti dal Programma regionale di cui all’articolo 4 la Giunta regionale approva ed attua, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio, un programma di iniziative finalizzate:
a) all’effettuazione di ricerche volte, in coerenza con i programmi nazionali e comunitari, ad orientare e qualificare le attività di pesca e acquacoltura marittima;
b) allo svolgimento di studi per la valutazione delle caratteristiche biologiche e dello stato di conservazione delle specie di interesse alieutico;
c) allo svolgimento di ricerche volte alla conoscenza e alla valorizzazione delle attività di pesca regionali;
d) allo sviluppo di tecnologie in grado di incrementare la sostenibilità ambientale e sanitaria della maricoltura e l’aumento della competitività delle imprese.
2. Per la realizzazione del programma di iniziative di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, può avvalersi dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e d), ovvero erogare contributi agli stessi secondo le modalità previste all’articolo 5, comma 2.
3. I progetti e i programmi di assistenza tecnica alle imprese previsti all’articolo 3, comma 1, lettera f), possono essere realizzati direttamente dalla Regione o avvalendosi dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).
Art. 7. (Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori)
1. Per il perseguimento degli obiettivi atti a favorire la tutela del consumatore e la tracciabilità e lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura previsti dal Programma regionale di cui all’articolo 4, la Giunta regionale approva ed attua, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio, un programma di iniziative indirizzate:
a) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione regionali dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
b) alla valorizzazione delle specie eccedentarie e poco utilizzate;
c) a campagne finalizzate a migliorare l’immagine dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
d) alla realizzazione di indagini di mercato;
e) all’organizzazione e partecipazione a fiere ed esposizioni;
f) alla realizzazione di iniziative volte ad aumentare la competitività delle imprese di pesca e acquacoltura.
2. Per la realizzazione del programma di iniziative di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, può erogare contributi ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) .
Art. 8. (Commissione consultiva regionale per la pesca e l’acquacoltura)
1. E’ istituita la Commissione consultiva regionale per la pesca e l’acquacoltura che esprime pareri:
a) sulle tematiche relative a leggi, regolamenti e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
b) sui progetti di sviluppo delle attività di pesca e acquacoltura e delle attività connesse;
c) su questioni di natura ambientale che interagiscono con la pesca;
d) su progetti di pianificazione delle attività in aree demaniali di interesse per l’attività della pesca professionale;
e) su altre questioni inerenti la pesca in ambito regionale.
2. La Commissione consultiva regionale di cui al comma 1 è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca con funzioni di presidente;
b) un funzionario appartenente alla struttura regionale competente in materia di pesca con funzioni di segretario;
c) un funzionario regionale esperto in materia di opere marittime ed ecosistema marino;
d) un funzionario regionale esperto in materia di sanità veterinaria;
e) un funzionario regionale esperto in materia di pianificazione territoriale;
f) due rappresentanti delle Capitanerie di Porto designati, previa intesa, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Marittima della Liguria;
g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di cui all’articolo 2, lettera b);
h) due esperti di biologia marina designati, previa intesa, dall’Università degli Studi di Genova;
i) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
j) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura designato da Unioncamere;
k) un rappresentante designato congiuntamente dai direttori dei mercati ittici comunali;
l) un rappresentante delle Associazioni di pesca sportiva, da queste congiuntamente designato;
m) un rappresentante delle Associazioni dei commercianti dei prodotti ittici, da queste congiuntamente designato.
3. La Giunta regionale definisce i compiti di cui al comma 1 e stabilisce le modalità di funzionamento della Commissione.
4. Con riferimento alle specifiche tematiche poste all’ordine del giorno, possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto al voto, persone particolarmente esperte in materia, nonché i rappresentanti di enti interessati.
5. La Commissione ha durata triennale ed opera a titolo gratuito.
6. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla data di richiesta. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale provvede comunque alla costituzione della Commissione con un numero minimo di membri superiore alla metà dei componenti di diritto; con successivi atti si provvede ad integrare i membri in base alle designazioni pervenute.
Art. 9. (Norme transitorie)
1. Gli effetti dell’articolo 3, comma 1, lettere a) ed i), decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione dell’Unione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo.
2. Gli aiuti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) ed h), non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 del
3. Per i contributi concessi nell’anno 2010, limitatamente agli interventi previsti dagli articoli 7 e 16 del
Art. 10. (Norma finanziaria)
(Omissis)
Art. 11. (Dichiarazione d’urgenza)
(Omissis)