§ 4.3.17 - L.R. 17 giugno 1998, n. 21.
Disposizioni transitorie urgenti per il Parco regionale naturale di Montemarcello-Magra.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 parchi
Data:17/06/1998
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. Sino alla data di entrata in vigore del Piano dell'area protetta ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e successive [...]


§ 4.3.17 - L.R. 17 giugno 1998, n. 21.

Disposizioni transitorie urgenti per il Parco regionale naturale di Montemarcello-Magra.

(B.U. 1 luglio 1998, n. 8).

 

Art. 1.

     1. Sino alla data di entrata in vigore del Piano dell'area protetta ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, nel Parco naturale regionale Magra-Montemarcello, per le aree interessate dal Piano Territoriale del Parco fluviale della Magra approvato con deliberazione del Consiglio regionale 14 dicembre 1988, n. 151 ai sensi della legge regionale 19 novembre 1982, n. 43 (istituzione del parco fluviale della Magra), è consentita la permanenza:

     a) delle attività turistico-ricreative nonché di quelle di servizio alla nautica da diporto assentite dall'Autorità demaniale mediante rilascio della pertinente concessione prima dell'8 marzo 1989, data di entrata in vigore del Piano Territoriale del Parco fluviale della Magra;

     b) dei banchinamenti esistenti eventualmente attrezzati con ormeggi anche se realizzati e gestiti da privati nelle zone classificate P.A. - Pubblica Attrezzata - e R.V. - Ripristino Vegetazionale - e disciplinate rispettivamente dagli articoli 16 e 27 delle norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco fluviale della Magra, adiacenti all'alveo e collocate al di sotto del limite della navigabilità a motore previsto dall'articolo 30 delle norme stesse, assentite dall'Autorità demaniale mediante rilascio della pertinente concessione prima dell'8 marzo 1989.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ove siano garantiti:

     a) l'accesso e la fruizione pubblica delle sponde, con particolare riferimento alle previsioni del programma pluriennale di intervento, accessibilità e percorsi pubblici e relativi stralci triennali;

     b) il soddisfacimento delle specifiche esigenze nautico-diportistiche espresse dai residenti nei Comuni interessati.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai territori con destinazione P.A. - Pubblica Attrezzata - che nel corso dell'anno, durante i periodi di secca, non siano lambiti dall'acqua.