§ 4.2.28 - L.R. 21 giugno 1996, n. 27.
Canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia sociale
Data:21/06/1996
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità del canone convenzionale di locazione).
Art. 2.  (Partecipazione dell'utenza).
Art. 3.  (Ulteriori oneri a carico degli assegnatari e solidarietà dell'obbligazione).
Art. 4.  (Elementi oggettivi e soggettivi per il calcolo del canone convenzionale di locazione).
Art. 5.  (Fasce di reddito).
Art. 6.  (Criteri per determinare l'incidenza della redditività dell'alloggio sul canone convenzionale di locazione).
Art. 7.  (Canone convenzionale minimo).
Art. 8.  (Canone massimo).
Art. 9.  (Criteri per i provvedimenti di competenza della Giunta regionale).
Art. 10.  (Collocazione nelle fasce di reddito).
Art. 11.  (Limite di reddito per l'assegnazione degli alloggi).
Art. 12.  (Fondo sociale).
Art. 13.  (Abrogazione di norme).
Art. 14.  (Norme finali e transitorie).
Art. 15.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.2.28 - L.R. 21 giugno 1996, n. 27.

Canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. 10 luglio 1996, n. 14).

 

Art. 1. (Finalità del canone convenzionale di locazione).

     1. Il canone convenzionale di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica così come definiti dall'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione nonché il versamento al fondo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457 dello 0,50 per cento annuo del valore catastale del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi assegnati alla fascia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della presente legge.

     2. L'incidenza sull'ammontare del canone convenzionale di locazione dei costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione è determinata annualmente dalla Giunta regionale, in modo anche differenziato per i quattro ambiti provinciali, sulla base delle proposte degli enti gestori che devono contestualmente indicare l'entità dell'eccedenza delle entrate complessive dei canoni rispetto a tali costi.

     3. Gli enti gestori formulano programmi quadriennali di manutenzione del patrimonio con aggiornamenti annuali da presentare unitamente alle proposte di cui al comma 2.

 

     Art. 2. (Partecipazione dell'utenza).

     1. E' riconosciuta la rappresentanza delle organizzazioni dell'utenza più significative a livello regionale e provinciale, al fine di determinare forme di partecipazione e controllo sull'attività degli enti gestori e di tutela dei diritti individuali e collettivi degli assegnatari.

     2. La partecipazione delle stesse alle fasi di programmazione sarà disciplinata dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge.

 

     Art. 3. (Ulteriori oneri a carico degli assegnatari e solidarietà dell'obbligazione).

     1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 24 della l.r. n. 10/1994 circa l'obbligo per l'assegnatario di rimborsare all'ente gestore tutte le spese, effettive e relative alla gestione, dei servizi a rimborso.

     2. Il costo dei servizi a rimborso viene calcolato dall'ente gestore sul complesso degli immobili gestiti ovvero su gruppi di essi facenti parte di aree omogenee individuate dall'ente stesso con i programmi di gestione del patrimonio edilizio esistente.

     3. Nella rendicontazione dei "servizi a rimborso" il costo effettivo del servizio reso deve essere distinto dal costo di gestione che deve essere determinato, per tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in base ai criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio regionale n. 49 in data 8 luglio 1987 e successive modifiche.

     4. I componenti del nucleo familiare sono obbligati, in solido con l'assegnatario, a corrispondere all'ente gestore il canone e gli oneri accessori di cui all'articolo 24 della l.r. n. 10/1994 in relazione alla conduzione dell'alloggio assegnato.

 

     Art. 4. (Elementi oggettivi e soggettivi per il calcolo del canone convenzionale di locazione).

     1. L'ammontare del canone di locazione di cui all'articolo 1 è determinato sulla base della redditività degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario.

     2. Per reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario, ad esclusione degli assegnatari collocati nella fascia a), di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge si intende quello determinato ai sensi della vigente normativa regionale per l'assegnazione degli alloggi, con l'applicazione delle detrazioni previste dall'articolo 21 della legge n. 457/1978 e dalla deliberazione del C.I.P.E. 13 marzo 1995 (edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni).

     3. Sino alla revisione del classamento delle unità immobiliari urbane di cui alla legge 24 marzo 1993, n. 75 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie) e successive modifiche ed integrazioni, ed ai conseguenti provvedimenti regionali di cui al comma 4, l'elemento oggettivo sulla base del quale si calcola il canone convenzionale di locazione, è costituito dal canone fissato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani).

     4. Il canone di cui al comma 3 si applica anche ai comuni di cui all'articolo 26, comma 2 della legge n. 392/1978. Ad essi vengono attribuiti il coefficiente demografico di 0,80 e il coefficiente di ubicazione di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 392/1978.

     5. Entro quattro mesi dall'avvenuta revisione di cui al comma 3, la Giunta regionale determina l'aliquota del valore catastale calcolato ai sensi del comma 10 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) da prendere a riferimento come elemento oggettivo per il calcolo del canone delle fasce b) e c) di cui all'articolo 5, comma 1, in modo da consentire il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 8.6 della deliberazione del C.I.P.E. 13 marzo 1995, da attestare con apposito allegato.

     6. Con il provvedimento di cui al comma 5 la Giunta regionale può apportare, allo stesso fine, modifiche al canone minimo di cui all'articolo 7 o alle percentuali di reddito di cui all'articolo 8.

 

     Art. 5. (Fasce di reddito).

     1. L'applicazione del canone convenzionale di locazione è differenziata in base alle seguenti fasce di reddito:

     a) nucleo familiare con reddito imponibile risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti, non superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. percepito ai seguenti titoli: lavoro dipendente, pensione, trattamento di cassaintegrazione, indennità di mobilità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato;

     b) nucleo familiare con il reddito superiore o di diversa composizione rispetto a quello di cui al punto a) e inferiore al doppio del limite di reddito per l'assegnazione derivante dalla applicazione della normativa regionale;

     c) nucleo familiare con reddito superiore al limite di cui al punto b).

     2. Al fine di articolare meglio l'incidenza dei canoni in relazione al reddito la Giunta può al massimo ulteriormente suddividere le fasce di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 rispettivamente: in due la fascia di cui alla lettera a) e in tre la fascia di cui alla lettera b).

     3. Il reddito di cui al comma 1, lettera a) è quello effettivo mentre per i redditi di cui alle lettere b) e c), è il reddito convenzionale calcolato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della deliberazione C.I.P.E. 13.3.1995.

 

     Art. 6. (Criteri per determinare l'incidenza della redditività dell'alloggio sul canone convenzionale di locazione).

     1. L'incidenza della redditività dell'alloggio sul canone convenzionale di locazione è calcolata secondo il seguente schema:

     a) in misura corrispondente al 50 per cento del canone calcolato ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4 e, comunque, in misura non superiore all'8 per cento del reddito per gli assegnatari collocati nella fascia a) di cui all'articolo 5;

     b) in misura corrispondente al canone calcolato ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4 della presente legge, diminuito al massimo del 15 per cento o aumentato al massimo del 25 per cento, per gli assegnatari collocati nella fascia di cui alla lettera b) dell'articolo 5, determinato dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 2.

     2. Nel caso in cui il reddito ecceda per entità o composizione quello per la permanenza nel rapporto di assegnazione, pari al doppio del limite di reddito per l'assegnazione, l'ente gestore comunica agli interessati la perdita della qualifica di assegnatari e la conseguente applicazione di un canone fissato sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche; tale canone non può essere inferiore al canone di cui al comma 1, lettera b), incrementato del 50 per cento. La durata del nuovo rapporto e le procedure di rilascio dell'alloggio sono quelle indicate dall'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (norme per l'edilizia residenziale pubblica).

 

     Art. 7. (Canone convenzionale minimo).

     1. Il canone convenzionale minimo di locazione è compreso fra un minimo di lire 15.000 vano/mese e un massimo di lire 80.000 vano/mese secondo le fasce di reddito.

     2. I vani convenzionali sono determinati dalla superficie della unità immobiliare, calcolata ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, divisa per metri quadrati 14.

 

     Art. 8. (Canone massimo).

     1. Il canone convenzionale massimo di locazione può variare dal 12 per cento al 16 per cento nella fascia di cui alla lettera b) e dal 16 per cento al 19 per cento nella fascia di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5.

     2. Il reddito considerato è quello calcolato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2.

     3. Qualora il canone minimo calcolato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 superi il canone massimo, ad eccezione del caso in cui il reddito di cui al comma 2 risulti pari a 0, trova applicazione il canone massimo. Per gli assegnatari collocati nella fascia di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, l'ente gestore applica d'ufficio quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a).

 

     Art. 9. (Criteri per i provvedimenti di competenza della Giunta regionale).

     1. La Giunta regionale, entro il 1996, nei limiti di quanto disposto dagli articoli 5, 6, 7 e 8, fissa ed aggiorna la suddivisione delle fasce di reddito in base alle quali viene determinato il canone convenzionale di locazione, nonché i canoni minimo e massimo per ciascuna fascia, secondo i seguenti criteri:

     a) raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, da attestarsi con apposito allegato;

     b) equilibrata correlazione con i redditi dei nuclei familiari dell'utenza in modo da consentire un incremento del canone graduale rispetto al reddito;

     c) correlazione della redditività del patrimonio con le prestazioni complessive degli alloggi quali la tipologia costruttiva ed edilizia ed il disagio ambientale;

     d) snellimento delle procedure ai fini del contenimento dei costi gestionali.

 

     Art. 10. (Collocazione nelle fasce di reddito).

     1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'articolo 5 sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti effettuati annualmente dall'ente gestore. L'accertamento del reddito così effettuato è posto a base anche dei provvedimenti di cui agli articoli 25 e 26 della l.r. 10/1994.

     2. La collocazione nelle fasce di reddito e l'applicazione del relativo canone convenzionale di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata l'indagine reddituale.

     3. L'ente gestore provvede a variare il canone convenzionale a partire dal mese successivo alla richiesta dell'assegnatario che documenti la diminuzione del reddito del nucleo familiare in conseguenza di collocamento a riposo, sopravvenuti stati di cassaintegrazione o disoccupazione ovvero decesso o cambio di residenza di un componente del nucleo familiare, percettore di reddito, tale da farlo rientrare in una fascia inferiore. Qualora la riduzione del nucleo familiare determini sottoutilizzazione dell'alloggio occupato, la variazione del canone viene effettuata solo previa contestuale dichiarazione da parte dell'assegnatario di accettare i successivi provvedimenti di mobilità volti a determinare una corretta utilizzazione dell'alloggio [1].

     4. Qualora l'assegnatario produca una documentazione da cui risulti un reddito ritenuto inattendibile ai fini fiscali, l'ente gestore ha l'obbligo di trasmettere agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione unitamente agli elementi in base ai quali la si ritiene inattendibile, dandone comunicazione all'interessato.

     In pendenza dell'accertamento, all'assegnatario è applicato il canone della fascia di appartenenza senza l'applicazione dell'articolo 8.

     5. La Giunta regionale definisce le modalità degli accertamenti e dell'inserimento nelle fasce di reddito di cui al comma 1, al fine di garantirne l'efficacia e contenere i costi.

 

     Art. 11. (Limite di reddito per l'assegnazione degli alloggi).

     1. Il limite di reddito per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della l.r. n. 10/1994 e secondo i criteri previsti all'articolo 3, punto 3.1, lettera e) della deliberazione C.I.P.E. 13 maggio 1995, è riferito ad un nucleo familiare di due componenti.

     Il limite è aumentato di un milione per ogni ulteriore componente del nucleo familiare fino al massimo di sei.

     2. Il limite di cui al comma 1 è utilizzato ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2.

 

     Art. 12. (Fondo sociale).

     1. Le quote disponibili del fondo sociale di cui all'articolo 33 della l.r. n. 10/1994 sono destinate agli enti gestori secondo le seguenti modalità:

     a) in via prioritaria al pagamento del canone minimo per l'importo eccedente l'8 per cento del reddito dei nuclei familiari inseriti nella fascia a) di cui all'articolo 5, comma 1;

     b) alla corresponsione di contributi per il pagamento del costo dei servizi a rimborso di cui all'articolo 3, per gli assegnatari collocati nelle fasce a) e b) dell'articolo 5, comma 1.

 

     Art. 13. (Abrogazione di norme).

     1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, sono abrogati:

     a) la legge regionale 22 dicembre 1983, n. 50 (determinazione del canone sociale per l'edilizia residenziale);

     b) il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. n. 10/1994.

     2. E' abrogata ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 14. (Norme finali e transitorie).

     1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2 della presente legge e dall'articolo 6, comma 1, lettera f) della l.r. n. 10/1994 (norme per l'edilizia residenziale pubblica), qualora il reddito del nucleo familiare non derivi in percentuale superiore all'80 per cento da lavoro dipendente e l'assegnazione sia avvenuta in base alla normativa precedente all'entrata in vigore della l.r. n. 10/1994, il Comune, anche su richiesta dell'ente gestore, può, con motivato provvedimento, previ accertamenti anche tramite apposite richieste agli uffici finanziari, disporre il permanere nel rapporto di assegnazione.

     2. Dal 1° gennaio 1996 sino alla rilevazione dei redditi riferiti all'anno 1995, al fine di conseguire l'immediato incremento del gettito necessario al raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 8.6 del provvedimento del C.I.P.E. 13 marzo 1995, i canoni derivanti dalla applicazione delle leggi regionali vigenti prima della entrata in vigore della presente legge sono incrementati nella seguente misura:

     a) 35.000 lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera a) dell'articolo 6, comma 1;

     b) 40.000 lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera b) dell'articolo 6, comma 1, se il reddito è superiore a quello di cui alla precedente lettera a) e inferiore al limite di reddito per l'accesso;

     c) 55.000 Lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera b) dell'articolo 6, comma 1, se il reddito è superiore a quello di cui alla precedente lettera b) e inferiore al doppio del limite di reddito per l'accesso;

     d) non meno di 150.000 lire al mese per gli assegnatari di cui all'articolo 6, comma 2.

     Al fine di garantire il risultato di cui all'articolo 1, comma 1, gli enti gestori possono apportare ulteriori incrementi, fino al massimo del 10 per cento delle quote di cui alle lettere b) e c) del presente comma, qualora l'utenza collocata nella fascia c), di cui all'articolo 5, comma 1 non superi il tre per cento del patrimonio gestito.

     3. L'inserimento degli assegnatari nelle fasce di cui all'articolo 5, comma 1, viene effettuato dall'ente gestore sulla base del limite di reddito per le assegnazioni vigente nel 1995 e delle rilevazioni dei redditi utilizzate per il calcolo dei canoni per lo stesso anno, senza l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 11.

     4. Nell'anno 1996 le quote disponibili del fondo sociale sono utilizzate dagli enti gestori anche per la corresponsione di contributi in conto canone per gli assegnatari di cui alla lettera b) del comma 2, qualora, in base agli incrementi di cui allo stesso comma 2, il canone superi il 16 per cento del reddito del nucleo familiare.

     Per tale anno lo stanziamento è destinato per il 50 per cento ai contributi da versare in conto canoni, con priorità per l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, e per il restante 50 per cento ai contributi da versare in conto servizi.

     Sulla base delle necessità rilevate, l'ente gestore può variare le percentuali di destinazione.

     5. Nel caso in cui intervengano modifiche della imposizione fiscale relativa agli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica, ovvero alla deliberazione C.I.P.E. 13 marzo 1995, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, può apportare modifiche ai parametri di cui agli articoli 7 e 8 ed al canone di riferimento di cui alla legge n. 392/1978, che, a partire dall'anno 1997, consentano di determinare il canone in base alle specifiche realtà territoriali della Regione.

     6. Il subentro nel rapporto di assegnazione è ammesso, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, della l.r. n. 10/1994, qualora in base alla certificazione storico anagrafica il rientro nel nucleo familiare o l'ampliamento dello stesso sia avvenuto in data anteriore alla entrata in vigore della nuova normativa.

 

     Art. 15. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.