Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.10 varietà vegetali e specie agrarie |
Data: | 25/05/1950 |
Numero: | 310 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 4 della legge 28 aprile 1938, n. 546, è sostituita dal seguente |
§ 2.10.a - Legge 25 maggio 1950, n. 310. [1]
Rettifica dell'art. 4 della legge 28 aprile 1938, n. 546, concernente la istituzione del “Registro nazionale delle varietà elette di frumento”.
(G.U. 13 giugno 1950, n. n. 133).
L'art. 4 della
«Il giudizio sull'ammissibilità, in rapporto ai requisiti indicati nell'art. 1, di una varietà nel «Registro nazionale delle varietà elette di frumento» è demandato ad una Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e composta:
a) dal direttore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura che la presiede;
b) dal direttore dell'Istituto nazionale di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna;
c) da un professore ordinario di botanica scelto fra i docenti delle Facoltà di agraria delle università;
d) da un professore ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee scelto fra i docenti delle Facoltà di agraria delle università;
e) da un direttore di Istituto di sperimentazione agraria specializzato in patologia vegetale;
f) da un professore ordinario di patologia vegetale della facoltà di agraria delle università;
g) da un agricoltore scelto fra quelli designati da Associazioni nazionali di agricoltori;
h) da tre ispettori agrari provinciali, scelti rispettivamente nell'Italia settentrionale, centrale e meridionale.
I membri della Commissione esclusi quelli di diritto, durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del ruolo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore all'8°».
[1] Abrogata dall'art. 24 del