§ 2.9.2 - R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.
Modificazioni al regolamento approvato col regio decreto 12 ottobre 1933- XI, n. 1700, per l'esecuzione della Legge 18 giugno 1931- IX, n. 987, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.9 tutela fitosanitaria e sostanze chimiche
Data:02/12/1937
Numero:2504


Sommario
Art. 1.      Al primo comma dell'art. 19 del regolamento approvato col regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle [...]
Art. 2.      E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 25 del predetto regolamento
Art. 3.      Al terzo e al quarto comma dell'art. 26 del predetto regolamento sono sostituiti i seguenti
Art. 4.      L'ultimo comma dell'art. 40 del predetto regolamento è sostituito dal seguente
Art. 5.      Al primo comma dell'art. 41 del predetto regolamento è sostituito il seguente
Art. 6.      Al secondo comma dell'art. 42 del predetto regolamento è sostituito il seguente
Art. 7.      E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 43 del predetto regolamento
Art. 8.      All'art. 45 del predetto regolamento è sostituito il seguente
Art. 9.      All'art. 47 del predetto regolamento è sostituito il seguente
Art. 10.      All'art. 57 del predetto regolamento è sostituito il seguente
Art. 11.      All'art. 62 del predetto regolamento è sostituito il seguente
Art. 12.      Al terzo e al quarto comma dell'art. 66 del suddetto regolamento sono sostituite le seguenti disposizioni
Art. 13.      Al primo comma dell'art. 67 del suddetto regolamento è sostituito il seguente
Art. 14.      Al primo comma dell'art. 68 del predetto regolamento è sostituito il seguente
Art. 15.      All'art. 70 del predetto regolamento è sostituito il seguente
Art. 16.      All'art. 73 del predetto regolamento è sostituito il seguente
Art. 17.      Le disposizioni dell'art. 74 del predetto regolamento conservano efficacia transitoria nei riguardi del personale, già appartenente al soppresso ruolo transitorio dei delegati tecnici [...]
Art. 18.      Al primo e al secondo comma dell'art. 78 del predetto regolamento sono sostituiti i seguenti
Art. 19.      E' abrogato l'art. 76 del predetto regolamento
Art. 20.      All'art. 80 del predetto regolamento è sostituito il seguente
Art. 21.      All'art. 101 del predetto regolamento è sostituito il seguente
Art. 22.      All'art. 103 del predetto regolamento è sostituito il seguente
Art. 23.      Sono abrogati il primo e il secondo comma dell'art. 105 del predetto regolamento
Art. 24.      Nel regolamento interno, di cui all'art. 63 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, dovranno essere stabilite le sanzioni disciplinari a carico del personale dei [...]
Art. 25.      Al regolamento interno di cui all'art. 106 del regolamento approvato col regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, dovrà essere allegata la tabella organica relativa al trattamento economico di [...]


§ 2.9.2 - R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

Modificazioni al regolamento approvato col regio decreto 12 ottobre 1933- XI, n. 1700, per l'esecuzione della Legge 18 giugno 1931- IX, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

(G.U. 18 febbraio 1938, n. 40).

 

Art. 1.

     Al primo comma dell'art. 19 del regolamento approvato col regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, è sostituito il seguente:

     (Omissis).

     E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 19 del predetto regolamento.

 

     Art. 2.

     E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 25 del predetto regolamento.

 

     Art. 3.

     Al terzo e al quarto comma dell'art. 26 del predetto regolamento sono sostituiti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     L'ultimo comma dell'art. 40 del predetto regolamento è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     Al primo comma dell'art. 41 del predetto regolamento è sostituito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     Al secondo comma dell'art. 42 del predetto regolamento è sostituito il seguente:

     (Omissis).

     Al quarto comma dello stesso art. 42 è sostituito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 43 del predetto regolamento.

 

     Art. 8.

     All'art. 45 del predetto regolamento è sostituito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     All'art. 47 del predetto regolamento è sostituito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     All'art. 57 del predetto regolamento è sostituito il seguente:

     (Omissis).

     Sono abrogati gli artt. 58 e 61 del regolamento stesso.

 

     Art. 11.

     All'art. 62 del predetto regolamento è sostituito il seguente:

     (Omissis).

     E' abrogato il primo comma dell'art. 63 del regolamento stesso.

 

     Art. 12.

     Al terzo e al quarto comma dell'art. 66 del suddetto regolamento sono sostituite le seguenti disposizioni:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     Al primo comma dell'art. 67 del suddetto regolamento è sostituito il seguente:

     (Omissis).

     E' abrogato il secondo comma dello stesso articolo.

     All'ultimo comma è aggiunta la seguente disposizione:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     Al primo comma dell'art. 68 del predetto regolamento è sostituito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     All'art. 70 del predetto regolamento è sostituito il seguente:

     (Omissis).

     E' abrogato l'art. 71 del regolamento stesso.

 

     Art. 16.

     All'art. 73 del predetto regolamento è sostituito il seguente:

     (Omissis).

     E' abrogato il secondo comma dell'art. 75 del regolamento stesso.

 

     Art. 17.

     Le disposizioni dell'art. 74 del predetto regolamento conservano efficacia transitoria nei riguardi del personale, già appartenente al soppresso ruolo transitorio dei delegati tecnici antifilosserici di cui al regio decreto 19 marzo 1931, n. 247, e inquadrato, in applicazione dell'art. 8 del regio decreto 22 febbraio 1937, n. 327, nel ruolo tecnico di cui alla tabella C annessa a tale decreto.

 

     Art. 18.

     Al primo e al secondo comma dell'art. 78 del predetto regolamento sono sostituiti i seguenti:

     (Omissis).

     L'intitolazione dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 19.

     E' abrogato l'art. 76 del predetto regolamento.

     All'art. 79 del regolamento stesso è sostituito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 20.

     All'art. 80 del predetto regolamento è sostituito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 21.

     All'art. 101 del predetto regolamento è sostituito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 22.

     All'art. 103 del predetto regolamento è sostituito il seguente:

     (Omissis).

     E' abrogato l'art. 104 del regolamento stesso.

 

     Art. 23.

     Sono abrogati il primo e il secondo comma dell'art. 105 del predetto regolamento.

     L'intitolazione dello stesso articolo è soppressa.

 

     Art. 24.

     Nel regolamento interno, di cui all'art. 63 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, dovranno essere stabilite le sanzioni disciplinari a carico del personale dei consorzi e le norme per la loro applicazione, che devono prevedere, fra l'altro, la costituzione di una commissione di disciplina.

     Contro i provvedimenti disciplinari adottati dalla commissione di disciplina è ammesso ricorso, da presentare entro dieci giorni dalla notificazione, alla commissione amministratrice del consorzio, che decide in via definitiva.

     Nei riguardi del direttore le funzioni della commissione di disciplina sono esercitate dalla commissione amministratrice.

     Contro i provvedimenti disciplinari adottati dalla commissione amministratrice a carico del direttore è ammesso ricorso, da presentare entro quindici giorni dalla notificazione, ad una commissione, che si pronuncia in via definitiva, istituita presso la federazione, presieduta dal presidente della federazione stessa e composta dal rappresentante del ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno alla commissione amministratrice della federazione e dal direttore della federazione. Ove non sia stata costituita la federazione è ammesso ricorso, entro lo stesso termine, al ministro per l'agricoltura e foreste, che decide in via definitiva.

 

     Art. 25.

     Al regolamento interno di cui all'art. 106 del regolamento approvato col regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, dovrà essere allegata la tabella organica relativa al trattamento economico di attività e di quiescenza del personale delle federazioni, nonché alla dotazione numerica di esso.

     La tabella organica dovrà essere concordata con il ministero delle finanze.

     Nello stesso regolamento dovranno, inoltre, essere stabilite le sanzioni disciplinari a carico del personale delle federazioni e le norme per la loro applicazione, che debbono prevedere, fra l'altro, la costituzione di una commissione di disciplina.

     Contro i provvedimenti disciplinari adottati dalla commissione di disciplina è ammesso ricorso, da presentare entro dieci giorni dalla notificazione, alla commissione amministratrice della federazione, che si pronuncia in via definitiva.

     Nei riguardi dei direttori delle federazioni le funzioni della commissione di disciplina sono esercitate dalle commissioni amministratrici delle rispettive federazioni.

     Contro i provvedimenti disciplinari adottati dalla commissione amministratrice a carico del direttore è ammesso ricorso, da presentare entro quindici giorni dalla notificazione, al ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide in via definitiva.