Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 industria |
Data: | 02/01/2003 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 14/1998). |
Art. 2. (Sostituzione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 14/1998). |
Art. 3. (Sostituzione degli articoli 4, 5, 6 e 7). |
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 3.8.13 - L.R. 2 gennaio 2003, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1998 n. 14 (interventi per la riqualificazione dei siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane).
(B.U. 15 gennaio 2003, n. 1).
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 1 della
1. L’articolo 1 della
"Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge è diretta a favorire l’insediamento di attività produttive, lo sviluppo di nuova imprenditorialità ed il miglioramento e recupero ambientale di aree ed immobili produttivi degradati e dismessi.
2. La presente legge è diretta altresì a favorire la rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani.
Art. 2. (Ambito di applicazione).
1. La presente legge opera nelle zone del territorio regionale in cui gli interventi diretti alle finalità di cui all’articolo 1 non sono assistiti da misure agevolative previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (DOCUP) Obiettivo 2.".
Art. 2. (Sostituzione degli articoli 2 e 3 della
1. Gli articoli 2 e 3 della
“Art. 3. (Fondo per aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate).
1. La Regione costituisce presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E. S.p.A.), un Fondo destinato alla realizzazione di aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate, così come definite dall’articolo 10 della
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare, tramite la concessione di contributi in conto capitale, Enti locali o Società miste a maggioranza pubblica per iniziative ricomprese nel Piano di Interventi di cui all’articolo 10, comma 4, della
a) al recupero di siti produttivi parzialmente o totalmente dismessi;
b) all’approntamento di aree produttive parzialmente o totalmente libere;
c) al miglioramento ambientale e al superamento del rischio ambientale di aree produttive;
d) alla creazione di aree ecologicamente attrezzate o alla trasformazione di aree produttive insediate in aree ecologicamente attrezzate.
3. La Giunta regionale approva i criteri di priorità e le modalità per la concessione dei contributi, per la gestione del Fondo nonchè per il trasferimento delle risorse finanziarie a FI.L.S.E. S.p.A.
4. I rapporti tra la Regione e FI.L.S.E. S.p.A. sono disciplinati mediante la stipulazione di apposita convenzione, contenente, tra l’altro, le modalità di rendicontazione annuale e di monitoraggio degli interventi, nonché l’indicazione dei corrispettivi da attribuire a FI.L.S.E. S.p.A. per le attività previste dalla presente legge.".
Art. 3. (Sostituzione degli articoli 4, 5, 6 e 7).
1. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della
"Art. 4. (Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani).
1. La Regione concede contributi in conto capitale per l’attuazione, negli ambiti territoriali di cui al comma 2, di progetti di investimento integrati e funzionalmente collegati, diretti alla rivitalizzazione e alla riqualificazione dei centri urbani, presentati congiuntamente da Comuni e Consorzi di piccole e medie imprese industriali e/o artigiane, e/o commerciali e/o di servizi, con prevalenza numerica di imprese commerciali aventi sede operativa negli ambiti medesimi.
2. Ai fini della concessione dei contributi, i Comuni individuano, all’interno delle zone di cui all’articolo 2, determinati ambiti territoriali ricadenti nei centri urbani, caratterizzati da una concentrazione di piccole e medie imprese industriali e/o artigiane e/o commerciali e/o di servizi che necessitano di un miglioramento delle condizioni di vivibilità e di fruibilità dei servizi stessi, da parte della collettività.
3. I contributi sono concessi nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al
Art. 5. (Riconoscimento dei Consorzi).
1. I Consorzi, per poter fruire dei contributi di cui alla presente legge, devono essere riconosciuti secondo i criteri e con le modalità approvate dalla Giunta regionale.
Art. 6. (Disposizioni attuative).
1. La Giunta regionale approva la tipologia degli interventi ammissibili, i criteri di priorità nonchè le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4 e ne riferisce alla Commissione competente.".
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.