§ 3.5.21 - L.R. 11 marzo 2008, n. 3.
Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 commercio
Data:11/03/2008
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Ambito e modalità di intervento)
Art. 4.  (Benefici economici e modalità di concessione)
Art. 5.  (Fondo per il sostegno alle piccole imprese commerciali)
Art. 6.  (Ambito e modalità d’intervento)
Art. 7.  (Procedure per la concessione del contributo)
Art. 8.  (Comitato tecnico)
Art. 9.  (Ambito e modalità di intervento)
Art. 10.  (Ambito territoriale degli interventi)
Art. 11.  (Incentivi)
Art. 12.  (Ambito di applicazione)
Art. 13.  (Modalità d’intervento)
Art. 14.  (Fondi e soggetto gestore)
Art. 15.  (Tipologia dei contributi)
Art. 16.  (Ambito di intervento)
Art. 17.  (Qualifica di Bottega Storica)
Art. 18.  (Misure a favore delle Botteghe Storiche)
Art. 19.  (Ambito di intervento)
Art. 20.  (Modalità d’intervento)
Art. 21.  (Ambito e modalità d’intervento)
Art. 22.  (Tipologia del contributo)
Art. 23.  (Fondo e soggetto gestore)
Art. 24.  (Potenziali imprenditori)
Art. 24 bis.  (Finalità e tipologie di agevolazione)
Art. 24 ter.  (Modalità di intervento)
Art. 25.  (Norma finanziaria)
Art. 26.  (Abrogazioni)
Art. 27.  (Disposizioni transitorie)
Art. 28.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 3.5.21 - L.R. 11 marzo 2008, n. 3.

Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali.

(B.U. 12 marzo 2008, n. 2)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione Liguria, nell’ambito delle competenze attribuite alle Regioni dall’articolo 117 della Costituzione e nel rispetto delle finalità indicate dall’articolo 2 della legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 (testo unico in materia di commercio), sostiene lo sviluppo delle attività commerciali, con particolare riguardo al settore delle piccole imprese, mediante misure di carattere economico-finanziario.

 

     Art. 2. (Definizioni)

     1. Ai fini della presente legge si intendono:

     a) per “piccola e media impresa”: l’impresa che presenta le dimensioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese);

     b) per “impresa aperta al pubblico”: l’impresa che svolge la sua attività in locali ai quali può accedere la generalità degli utenti, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti;

     b bis) per “comune non costiero”: il comune il cui territorio non è delimitato in alcuna sua parte dal litorale marino [1].

 

TITOLO II

BENEFICI ECONOMICI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA [2]

 

     Art. 3. (Ambito e modalità di intervento) [3]

     1. Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza della rete distributiva, sono attribuiti alle piccole imprese commerciali benefici economici per interventi diretti alla qualificazione, alla specializzazione, alla trasformazione e al sostegno delle loro attività.

     2. Il sostegno economico riguarda l’acquisto di beni strumentali funzionali all’esercizio dell’impresa e gli investimenti concernenti le strutture edilizie delle unità locali dove l’impresa opera.

 

     Art. 4. (Benefici economici e modalità di concessione) [4]

     1. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, determina:

     a) la tipologia e l’entità delle agevolazioni, con le eventuali elevazioni in relazione a specifici ambiti territoriali, attività, condizioni soggettive dell’imprenditore nonché alla qualifica di Bottega Storica dell’esercizio commerciale;

     b) i criteri, le modalità, i limiti ed i termini per la concessione, l’erogazione e la revoca dei benefici economici;

     c) i limiti dell’investimento complessivo e del corrispondente finanziamento ammissibili alle agevolazioni.

     2. La Giunta regionale, nell’ambito della stessa misura agevolativa, può prevedere, a sostegno delle piccole imprese commerciali, diverse tipologie di benefici economici, stabilendo anche l’eventuale possibilità di scelta tra i medesimi.

     3. Se l’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi esso è in forma attualizzata e le relative operazioni di finanziamento sono effettuate da Istituti di credito alle condizioni previste dalle convenzioni tipo definite dalla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E.) S.p.A..

     4. I benefici economici di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del regime “de minimis” fissato dalla vigente normativa comunitaria.

 

     Art. 5. (Fondo per il sostegno alle piccole imprese commerciali)

     1. Allo scopo di finanziare gli investimenti di cui all’articolo 3, è istituito presso FI.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato “Fondo per il sostegno alle piccole imprese commerciali”.

     2. La FI.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, la riduzione e la revoca delle agevolazioni e adotta le corrispondenti determinazioni finali [5].

     3. I rapporti tra la Regione Liguria e la FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle attività amministrative sono regolati da apposita convenzione.

     4. Le disponibilità finanziarie del Fondo possono essere integrate mediante l’apporto di risorse da parte dello Stato, di altri enti od organismi pubblici o privati.

 

TITOLO III

INCENTIVI PER LA SICUREZZA DELLE IMPRESE

 

     Art. 6. (Ambito e modalità d’intervento)

     1. La Regione concede contributi alle piccole imprese commerciali, turistiche ed artigiane aperte al pubblico esposte al rischio criminalità, per favorire l’acquisto e l’installazione di impianti di sicurezza all’interno dei luoghi nei quali esse svolgono l’attività.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, per la medesima finalità, anche alle imprese agricole che esercitano:

     a) l’attività agrituristica di cui all’articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2007 n. 37 (disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo);

     b) l’attività di vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende.

     3. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce la misura del contributo, nonché i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione, l’erogazione e la revoca del medesimo.

     4. Nella formazione della graduatoria, il principale criterio è costituito dai punteggi attribuiti alle imprese sulla base dell’intensità dell’esposizione al rischio di subire attività criminose. A tale fine le indicazioni delle Forze dell’Ordine assumono carattere obbligatorio e vincolante.

     5. Il contributo di cui al presente articolo è a fondo perduto e viene concesso nel rispetto del regime “de minimis” previsto dalla vigente normativa comunitaria.

 

     Art. 7. (Procedure per la concessione del contributo)

     1. La domanda diretta ad ottenere il contributo di cui all’articolo 6 è presentata alla Camera di Commercio della Provincia nella quale l’intervento viene realizzato, la quale provvede ad effettuare le istruttorie relative alla concessione, alla riduzione e alla revoca del contributo medesimo.

     2. Gli esiti istruttori concernenti la concessione del contributo sono inviati a Unioncamere che redige la graduatoria unica regionale delle domande ammesse e concede i relativi contributi. Unioncamere, sulla base degli esiti istruttori inviati dalle Camere di Commercio, dispone anche la revoca e la riduzione dei contributi.

     3. La Regione trasferisce a Unioncamere i fondi necessari per l’erogazione dei contributi. Le disponibilità finanziarie possono essere integrate mediante l’apporto di risorse da parte delle Camere di Commercio e di altri enti od organismi pubblici o privati.

     4. I rapporti tra la Regione, le Camere di Commercio e Unioncamere sono disciplinati da apposite convenzioni.

 

     Art. 8. (Comitato tecnico)

     1. Le Camere di Commercio e Unioncamere, per l’espletamento delle attività amministrative a esse attribuite ai sensi dell’articolo 7, possono avvalersi di un Comitato tecnico composto da:

     a) un rappresentante dalla Regione Liguria che lo presiede;

     b) quattro rappresentanti designati dalle Camere di Commercio delle Province liguri;

     c) un rappresentante delle Forze dell’Ordine designato congiuntamente dai Prefetti della Liguria, previo accordo con le Prefetture;

     d) un rappresentante designato dall’ANCI regionale;

     e) due rappresentanti designati congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

     2. Le pronunce del Comitato tecnico hanno carattere vincolante.

     3. Il Comitato tecnico è nominato da Unioncamere con propria determinazione. Il Vicepresidente è scelto tra i membri designati dalle Camere di Commercio. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1 è nominato un membro supplente.

     4. Le designazioni dei componenti devono essere inviate entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, Unioncamere nomina il Comitato qualora le designazioni pervenute consentano l’individuazione di almeno la metà più uno dei componenti previsti, salva l’integrazione con le successive designazioni.

     5. Il Comitato tecnico dura in carica cinque anni e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le funzioni di segreteria sono assicurate da Unioncamere.

     6. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

     7. Il Comitato tecnico, nella prima seduta, approva un Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

 

TITOLO IV

SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE COMUNI DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

 

     Art. 9. (Ambito e modalità di intervento)

     1. La Regione persegue gli obiettivi dello sviluppo della rete distributiva e della qualificazione del servizio commerciale incentivando le iniziative partecipate da soggetti pubblici e privati, idonee a tale scopo.

 

CAPO I

INCENTIVI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA

 

     Art. 10. (Ambito territoriale degli interventi)

     1. I Comuni, anche in forma associata, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, individuano le aree dei loro territori nelle quali ritengono necessario predisporre interventi diretti a migliorare le condizioni di vivibilità e la qualità del servizio commerciale.

 

     Art. 11. (Incentivi)

     1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 10, sono concessi contributi a favore di Comuni e Consorzi di piccole imprese, prevalentemente commerciali, attivi nelle aree individuate ai sensi del medesimo articolo, diretti al sostegno di progetti da essi programmati ed attuati in modo congiunto.

     2. Le iniziative, integrate e funzionalmente collegate tra loro, devono essere oggetto di un’apposita convenzione sottoscritta dal Consorzio e dal Comune, in cui ciascuno si impegna a realizzare la parte di sua competenza. Qualora l’investimento sia sostenuto mediante l’apporto di risorse finanziarie da parte di ulteriori soggetti pubblici o privati, la convenzione è sottoscritta anche da questi.

     3. Il singolo operatore consorziato acquisisce titolo alla priorità nella concessione o all’aumento percentuale dei benefici previsti dall’articolo 4, comma 3, diretti a sostenere gli investimenti individuali destinati alla qualificazione, alla specializzazione e alla trasformazione dell’attività commerciale.

     4. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale e l’ANCI Liguria, stabilisce i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi.

 

CAPO II

INCENTIVI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

 

     Art. 12. (Ambito di applicazione)

     1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano ai mercati, così come definiti dall’articolo 27, comma 1, lettera c), della l.r. 1/2007, e si estendono alle zone adiacenti, qualora siano previste iniziative dirette ad armonizzare il mercato con il contesto urbano circostante.

 

     Art. 13. (Modalità d’intervento)

     1. Il Comune ed il Consorzio costituito dagli operatori titolari di posteggio nel mercato di cui il Comune stesso ha la disponibilità predispongono un progetto d’intervento diretto a:

     a) realizzare, laddove carenti, impianti, servizi a fruizione collettiva ed altre infrastrutture, anche esterne al mercato, purché collegate funzionalmente a questo;

     b) valorizzare e qualificare l’offerta commerciale.

     2. Il progetto d’intervento deve essere oggetto di un’apposita convenzione sottoscritta dal Consorzio e dal Comune, in cui ciascuno si impegna a realizzare la parte di sua competenza. Qualora l’investimento sia sostenuto mediante l’apporto di risorse finanziarie da parte di ulteriori soggetti pubblici o privati, la convenzione è sottoscritta anche da questi.

     3. I contributi sono concessi al Comune e al Consorzio, per la parte di rispettiva competenza. Il contributo spettante al Consorzio è maggiorato qualora esso abbia assunto la gestione del mercato.

     4. La gestione consortile del mercato, se associata ad interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, conferisce al singolo operatore consorziato titolo alla priorità nella concessione o all’aumento percentuale dei benefici previsti dall’articolo 4, comma 3, diretti a sostenere gli investimenti individuali destinati alla qualificazione, alla specializzazione, alla trasformazione dell’attività commerciale.

     5. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e l’ANCI Liguria, stabilisce i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 14. (Fondi e soggetto gestore)

     1. Sono istituiti presso la FI.L.S.E. S.p.A., un fondo denominato “Fondo per il miglioramento della qualità territoriale del servizio commerciale in sede fissa” ed un fondo denominato “Fondo per la qualificazione del servizio commerciale su aree pubbliche” rispettivamente per il finanziamento delle iniziative previste dal Capo I e dal Capo II del presente Titolo.

     2. La FI.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, la riduzione e la revoca dei contributi e adotta le corrispondenti determinazioni finali.

     3. I rapporti tra la Regione Liguria e la FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione dei Fondi e lo svolgimento delle attività amministrative sono regolati da apposite convenzioni.

     4. Le disponibilità finanziarie dei Fondi possono essere integrate mediante l’apporto di risorse da parte dello Stato e di altri enti od organismi pubblici o privati.

 

     Art. 15. (Tipologia dei contributi)

     1. I Fondi di cui all’articolo 14 operano mediante la concessione di contributi a fondo perduto.

     2. I contributi sono concessi nel rispetto del regime “de minimis” di cui alla vigente normativa comunitaria.

 

TITOLO V

BOTTEGHE STORICHE DEL COMMERCIO

 

     Art. 16. (Ambito di intervento)

     1. Allo scopo di valorizzare le tradizioni ed il patrimonio culturale del commercio ligure, la Regione promuove il censimento delle Botteghe Storiche, come identificate in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e contribuisce alla loro salvaguardia anche attraverso l’attribuzione di benefici economici.

 

     Art. 17. (Qualifica di Bottega Storica)

     1. Il Comune predispone l’elenco delle Botteghe Storiche esistenti sul suo territorio. L’iscrizione e la cancellazione dall’elenco è disposta dal Comune sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione. L’iscrizione nell’elenco comunale è costitutiva della qualifica di “Bottega Storica”.

     2. L’elenco di cui al comma 1 è affisso all’Albo Pretorio del Comune che lo ha approvato e viene pubblicato, su iniziativa del Comune stesso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

     3. La Regione definisce il contenuto necessario del modello di targa di Bottega Storica che viene assegnata dal Comune agli esercizi commerciali contenuti nell’elenco di cui al comma 1. La targa deve essere esposta nei locali dove ha luogo l’attività di vendita al dettaglio delle merci o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

     4. L’utilizzo abusivo della qualifica di Bottega Storica da parte di un esercizio commerciale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Il Comune è competente per l’applicazione della sanzione e ne introita i proventi. Si applicano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

 

     Art. 18. (Misure a favore delle Botteghe Storiche)

     1. Al fine di preservare  l’identità delle Botteghe Storiche, è istituito presso la FI.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato “Fondo per il restauro conservativo delle Botteghe Storiche”, che opera mediante la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle Botteghe medesime.

     2. La FI.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, la riduzione e la revoca dei contributi e adotta le corrispondenti determinazioni finali. I rapporti tra la Regione e la FI.L.S.E. S.p.A.  per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle attività amministrative sono regolati da apposita convenzione.

     3. Il contributo è concesso nel rispetto del regime “de minimis” di cui alla vigente normativa comunitaria.

     4. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce i criteri, le modalità ed i termini per la concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi. Essa può inoltre adottare ulteriori misure di carattere amministrativo e/o finanziario destinate alla salvaguardia delle Botteghe Storiche.

 

TITOLO VI

INTERVENTI PER AGEVOLARE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI

 

     Art. 19. (Ambito di intervento)

     1. La Regione favorisce l’accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali mediante misure di carattere economico destinate ai soggetti istituzionali che svolgono in modo esclusivo l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali.

 

     Art. 20. (Modalità d’intervento)

     1. Le misure di cui all’articolo 19 consistono in:

     a) contributi diretti ad aumentare la disponibilità dei fondi di garanzia dei Confidi;

     b) partecipazioni a operazioni di finanza strutturata finalizzate al rafforzamento della capacità operativa dei Confidi.

     2. La Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi esistenti in relazione ai processi di capitalizzazione dei Confidi e sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce quali misure attivare tra quelle di cui al comma 1, definendo le relative modalità di attuazione.

     3. Le misure di cui al comma 1 sono destinate ai Confidi costituiti da piccole e medie imprese appartenenti prevalentemente ai settori del commercio e del turismo che impiegano la maggior parte delle loro risorse a garanzia dei crediti di esercizio o di investimento concessi ad imprese con unità locali operanti in Liguria.

     4. La Giunta regionale, valutata la dinamica del mercato delle garanzie sul territorio ligure, stabilisce la quota, in termini di percentuale, delle garanzie in essere che i Confidi sono tenuti a raggiungere per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1. Tale quota deve in ogni caso superare il cinquanta per cento dei capitali impegnati.

 

TITOLO VII

AGEVOLAZIONI PER LE NUOVE IMPRESE COMMERCIALI

 

     Art. 21. (Ambito e modalità d’intervento)

     1. La Regione sostiene la creazione di piccole imprese commerciali mediante la concessione di agevolazioni dirette a finanziare progetti d’investimento iniziali che siano funzionali all’avvio dell’attività economica.

     2. La Giunta regionale, sentite l’ANCI e le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione, l’erogazione e la revoca delle agevolazioni.

 

     Art. 22. (Tipologia del contributo)

     1. L’agevolazione di cui all’articolo 21 consiste in un anticipo rimborsabile. La restituzione del prestito deve essere assicurata da idonea garanzia.

     2. La Giunta regionale fissa i limiti dell’investimento complessivo e del corrispondente finanziamento ammissibili a beneficio e determina la misura dell’agevolazione, che può essere diversificata in considerazione dei seguenti elementi:

     a) ambito territoriale nel quale è realizzata la nuova iniziativa imprenditoriale;

     b) attività svolta;

     c) condizioni soggettive dell’imprenditore;

     d) qualifica di Bottega Storica dell’esercizio commerciale.

     3. I contributi sono concessi prioritariamente alle imprese in possesso dei seguenti requisiti:

     a) imprese individuali il cui titolare abbia un’età non superiore ai trentacinque anni;

     b) società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, abbiano un’età non superiore ai trentacinque anni;

     c) società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, abbia un’età non superiore ai trentacinque anni [6].

     4. I contributi sono concessi nel rispetto del regime “de minimis” di cui alla vigente normativa comunitaria.

 

     Art. 23. (Fondo e soggetto gestore)

     1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 21, è istituito presso la FI.L.S.E. S.p.A. un fondo di rotazione denominato “Fondo per favorire l’avvio di piccole imprese commerciali”. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento del Fondo e di rientro nel bilancio regionale, conformemente all’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003).

     2. La FI.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, la riduzione e la revoca delle agevolazioni e adotta le corrispondenti determinazioni finali.

     3. I rapporti tra la Regione Liguria e la FI.L.S.E. S.p.A. per lo svolgimento delle attività amministrative e per la gestione del Fondo di rotazione sono regolati da apposita convenzione, che definisce anche le modalità ed i termini della rendicontazione annuale.

     4. Il fondo può essere implementato con risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali.

 

     Art. 24. (Potenziali imprenditori)

     1. Possono essere presentati progetti di investimento iniziale anche da parte di potenziali imprenditori. La FI.L.S.E. S.p.A. esamina tali progetti con riserva, fermo restando che l’eventuale contributo è concesso ad avvenuta costituzione dell’impresa.

 

TITOLO VII BIS [7]

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RETE DISTRIBUTIVA NEI COMUNI NON COSTIERI

 

     Art. 24 bis. (Finalità e tipologie di agevolazione) [8]

     1. La Regione, riconoscendo lo specifico valore sociale ed economico che la presenza di piccole imprese commerciali assume nei territori dell’entroterra, finanzia iniziative dirette al sostegno di piccole imprese commerciali, ubicate nei comuni ricompresi nelle aree interne come definite dalla Giunta regionale sulla base della strategia nazionale aree interne e nei comuni non costieri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis), che abbiano una popolazione residente non superiore a 1000 abitanti ovvero che abbiano una popolazione residente non superiore a 5000 abitanti e soddisfino almeno due dei seguenti tre criteri:

a) rapporto tra popolazione residente e superficie inferiore al valore medio della provincia di appartenenza;

b) rapporto tra numero di imprese e superficie inferiore al valore medio della provincia di appartenenza;

c) rapporto tra numero di imprese e popolazione residente inferiore al valore medio della provincia di appartenenza.

     2. L’obiettivo di preservare e incrementare la rete distributiva nei comuni di cui al comma 1 è perseguito mediante le seguenti tipologie di agevolazione, concesse nel rispetto del regime de minimis fissato dalla vigente normativa comunitaria:

a) contributi a fondo perduto e/o contributi in conto interesse in forma attualizzata;

b) strumenti finanziari che assicurino alle piccole imprese commerciali condizioni di particolare vantaggio nell’accesso al credito.

 

     Art. 24 ter. (Modalità di intervento) [9]

     1. La Giunta regionale, sentiti ANCI Liguria e le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, determina le tipologie di agevolazione da finanziare, i criteri, le priorità, i limiti e le condizioni per la concessione, liquidazione e revoca delle agevolazioni, potendo anche stabilire:

a) l’elevazione dell’entità dell’agevolazione in relazione a particolari caratteristiche delle aree interessate dagli interventi, alle condizioni soggettive dell’imprenditore, all’attività svolta, nonché alla qualifica di Bottega Storica dell’esercizio commerciale;

b) l’attribuzione congiunta delle misure agevolative di cui all’articolo 24 bis, comma 2, anche con possibilità di scelta tra le stesse.

     2. Per il finanziamento delle agevolazioni del presente Titolo, la Giunta riserva annualmente una quota della dotazione del Fondo di cui all’articolo 5.

     3. La Giunta predispone annualmente un report sull’efficacia dei provvedimenti di agevolazione di cui al comma 1 e lo trasmette alla Commissione consiliare competente.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 25. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 26. (Abrogazioni)

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

     a) la legge regionale 13 gennaio 1992, n. 2 (interventi per favorire l’accesso al credito alle piccole e medie imprese commerciali);

     b) la legge regionale 5 luglio 1994, n. 34 (incentivi per la ristrutturazione della rete distributiva) e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) gli articoli 4, 5, 6 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 14 (interventi per la riqualificazione dei siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane), come modificati dall’articolo 3 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 2;

     d) l’articolo 16 della legge regionale 2 gennaio 2002, n. 29 (misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi);

     e) la legge regionale 12 marzo 2003, n. 10 (concessione di contributi regionali per favorire l’installazione di sistemi di tutela in luoghi destinati al commercio, all’artigianato ed al turismo);

     f) l’articolo 122, commi 4, 5, 6, della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (testo unico in materia di commercio).

 

     Art. 27. (Disposizioni transitorie)

     1. Ai bandi regionali già approvati ed ai relativi procedimenti amministrativi nonché ai procedimenti amministrativi in corso e non conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, che riguardino la concessione di contributi alle attività commerciali, si applicano le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

     2. La deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2005 n. 1366 (criteri per il censimento delle Botteghe Storiche esistenti sul territorio ligure), adottata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della l.r. 29/2002, conserva efficacia anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la facoltà della Giunta regionale di procedere a modifiche o revisioni.

 

     Art. 28. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[2] Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2013, n. 7.

[3] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 7 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 marzo 2013, n. 7.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 18 marzo 2013, n. 7.

[6] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 1.

[7] Il Titolo VII bis, artt. 24 bis - 24 ter, è stato inserito dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[8] Il Titolo VII bis, artt. 24 bis - 24 ter, è stato inserito dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[9] Il Titolo VII bis, artt. 24 bis - 24 ter, è stato inserito dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.