§ 3.5.19 - L.R. 13 agosto 2007, n. 28.
Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 commercio
Data:13/08/2007
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Linee di azione)
Art. 3.  (Società regionale per l’Internazionalizzazione)
Art. 4.  (Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione delle imprese)
Art. 5.  (Comitato Regionale per l’Internazionalizzazione delle imprese)
Art. 6.  (Programma Regionale Triennale per l’Internazionalizzazione delle imprese)
Art. 7.  (Accordi di Programma)
Art. 8.  (Piano attuativo annuale delle iniziative sui mercati esteri)
Art. 9.  (Contributi per iniziative promozionali)
Art. 10.  (Fondo di rotazione per programmi di penetrazione commerciale)
Art. 11.  (Strumenti di garanzia per l’accesso al credito)
Art. 12.  (Norma in materia di aiuti di Stato)
Art. 13.  (Modifiche e abrogazioni)
Art. 14.  (Norma transitoria)
Art. 15.  (Norma finanziaria)


§ 3.5.19 - L.R. 13 agosto 2007, n. 28.

Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri

(B.U. 22 agosto 2007, n. 14)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione, nell’ambito delle competenze in materia di attività internazionali attribuite alle Regioni ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e di quanto previsto dagli articoli 1 e 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131 (disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3), favorisce e sostiene l’internazionalizzazione e la promozione dei prodotti e dei servizi alle aziende esistenti sul territorio regionale, attivando le iniziative idonee a tale scopo.

 

     Art. 2. (Linee di azione)

     1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, promuove e sostiene le seguenti iniziative:

     a) programmi e progetti per la promozione all’estero delle produzioni liguri;

     b) informazione sulle politiche commerciali, produttive e finanziarie nazionali, comunitarie ed internazionali;

     c) coordinamento delle misure di intervento di competenza della Regione con quelle dello Stato, delle altre Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e degli altri soggetti operanti nel settore del commercio con l’estero;

     d) progetti di penetrazione commerciale sui mercati esteri;

     e) istituzione di banche dati, sportelli telematici, repertori sull’internazionalizzazione dell’economia e delle imprese;

     f) formazione manageriale finalizzata alla creazione di esperti sui servizi e sugli strumenti regionali, nazionali e comunitari in materia di internazionalizzazione delle imprese;

     g) servizi specialistici, quali joint-venture, ricerca partner, contrattualistica, fiscalità, trasporti e dogane;

     h) attivazione e costituzione, anche in collaborazione con le associazioni di categoria liguri, di forme aggregate e reti tra imprese, anche di natura temporanea, finalizzate a favorire l’internazionalizzazione delle imprese partecipanti;

     i) collaborazione e coordinamento con gli uffici delle Camere di Commercio liguri e loro organismi controllati e con gli uffici dell’Unione Europea, al fine di promuovere iniziative di interesse comunitario di particolare rilevanza per l’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale ligure;

     j) sostegno alle imprese, singole o in forma associata, per ampliare gli spazi di mercato, con particolare attenzione alle imprese di minore dimensione ed alle imprese senza percorsi pregressi di internazionalizzazione;

     k) altri eventuali interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

 

CAPO II

SOGGETTI ATTUATORI E ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 3. (Società regionale per l’Internazionalizzazione)

     1. Al fine di favorire e sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale ligure attraverso un sistema integrato di servizi alle imprese, secondo quanto previsto dall’articolo 2, la Regione si avvale della Società Regionale della Liguria per l’Internazionalizzazione delle Imprese – Liguria International Soc. Cons. p.A., di seguito denominata Liguria International, costituita e partecipata dalla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 (costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A.).

     2. Oltre alla Regione, possono avvalersi di Liguria International, per la realizzazione di attività di promozione delle imprese liguri all’estero, le Camere di Commercio nonché altri enti partecipanti alla società, nel rispetto delle normative sull’affidamento dei servizi.

     3. Liguria International può essere indicata quale soggetto attuatore di iniziative e programmi regionali, nazionali e comunitari per la promozione delle imprese liguri all’estero. In tal caso essa, quale strumento operativo della Regione, attua un costante confronto con le associazioni di categoria delle imprese liguri, quali interlocutori prioritari, sulla base del principio di rappresentanza, e può sviluppare con le associazioni medesime appositi progetti.

     4. FI.L.S.E S.p.A. garantisce la conformità dell’operato di Liguria International agli indirizzi programmatici della Regione e a tal fine presenta annualmente alla Regione, in allegato alla relazione di cui all’articolo 8 della l.r. 48/1973, una relazione previsionale sull’attività e le iniziative di Liguria International nonché, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione di carattere consuntivo atta a verificare gli interventi attuati dalla Società nell’esercizio finanziario precedente.

 

     Art. 4. (Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione delle imprese)

     1. La Regione favorisce l’accesso degli operatori economici liguri ai servizi promozionali, assicurativi e finanziari e agli strumenti regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, mediante una maggiore ed organica diffusione degli stessi sul territorio, attraverso lo Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione del Sistema delle imprese della Liguria costituito, mediante protocollo operativo siglato in data 11 ottobre 2004, tra Regione, Ministero delle Attività Produttive, I.C.E. Istituto Commercio Estero, SACE S.p.A., SIMEST S.p.A., Liguria International e il sistema camerale ligure ai sensi dell’articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 (disposizioni in materia di commercio con l’estero, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), e dell’articolo 11 della l. 15 marzo 1997 n. 59).

     2. Lo Sportello costituisce un’unità di decentramento operativo, articolato in una struttura centrale, ubicata a Genova presso Liguria International, e in una rete di strutture collocate presso le Camere di Commercio di ciascuna provincia. Allo Sportello possono collegarsi, mediante specifici accordi, le associazioni di categoria liguri, gli enti fieristici e altri organismi eventualmente interessati.

 

     Art. 5. (Comitato Regionale per l’Internazionalizzazione delle imprese)

     1. E’ istituito il Comitato Regionale per l’Internazionalizzazione delle imprese allo scopo di assicurare un indirizzo unitario di intervento nell’ambito dei programmi di internazionalizzazione delle imprese e di realizzare un confronto costante tra le Regione e le associazioni di categoria liguri in ordine all’analisi e all’elaborazione delle scelte strategiche per lo sviluppo del commercio con l’estero.

     2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

     a) formula pareri sul Programma triennale di cui all’articolo 6 e sugli Accordi di Programma di cui all’articolo 7, anche al fine di attuare un coordinamento fra i programmi regionali per l’internazionalizzazione e le iniziative promosse da altri soggetti pubblici;

     b) acquisisce tutte le informazioni e le documentazioni necessarie per lo svolgimento della sua attività, anche disponendo audizioni o invitando ad assistere alle proprie riunioni esperti ed operatori dei settori interessati all’internazionalizzazione delle imprese.

     3. Il Comitato è composto da:

     a) l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, con funzioni di Presidente, o suo delegato;

     b) il Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di internazionalizzazione delle imprese, o suo delegato;

     c) un rappresentante designato dall’URP Liguria;

     d) un rappresentante designato dall’ANCI Liguria;

     e) un rappresentante di Unioncamere Liguria;

     f) un rappresentante appartenente al settore dell’industria, un rappresentante appartenente al settore dell’artigianato, un rappresentante appartenente al settore del commercio, un rappresentante appartenente al settore dell’agricoltura e un rappresentante appartenente al settore della cooperazione, designati rispettivamente dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative;

     g) un rappresentante di Liguria International.

     4. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 3, lettere c), d), e), f) e g) è nominato un membro supplente, su designazione degli stessi soggetti competenti per la designazione dei membri effettivi.

     5. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni e delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le designazioni dei componenti devono essere inviate entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale nomina il Comitato qualora le designazioni pervenute consentano l’individuazione di almeno la metà più uno dei componenti previsti, salva l’integrazione al pervenire delle successive designazioni.

     6. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dal Dipartimento regionale competente in materia di internazionalizzazione delle imprese.

     7. Il Comitato, nella prima seduta, adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento ed elegge al suo interno un vicepresidente. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

 

     Art. 6. (Programma Regionale Triennale per l’Internazionalizzazione delle imprese)

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 il Consiglio regionale approva il Programma Regionale Triennale per l’Internazionalizzazione delle imprese.

     2. La Giunta regionale predispone il Programma di cui al comma 1 sulla base anche degli esiti delle attività già realizzate o avviate da Liguria International a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese e propone il medesimo al Consiglio regionale dopo aver acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 5.

     3. Il Programma contiene i seguenti aspetti:

     a) orientamenti geografici e settoriali;

     b) indirizzi sulle principali attività e azioni da intraprendere;

     c) interventi specifici a sostegno delle microimprese;

     d) raccordi con le altre programmazioni regionali su innovazione, cooperazione internazionale, turismo, agricoltura e formazione;

     e) politiche di attrazione degli investimenti e marketing territoriale.

     4. Il Programma ha validità triennale e può essere aggiornato dalla Giunta regionale. Esso conserva comunque efficacia anche dopo la sua scadenza, fino all’approvazione del successivo Programma.

 

     Art. 7. (Accordi di Programma)

     1. La Regione può stipulare Accordi di Programma con soggetti pubblici statali, tra i quali il Ministero del Commercio Internazionale, o con altri enti od organismi operanti a livello locale, che siano finalizzati alla programmazione e alla successiva attuazione, tramite specifiche convenzioni operative, delle iniziative previste dall’articolo 2.

     2. La realizzazione delle attività poste a carico della Regione nell’ambito delle convenzioni operative di cui al comma 1 può essere affidata, con apposita convenzione, a Liguria International.

 

CAPO III

ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE.

 

     Art. 8. (Piano attuativo annuale delle iniziative sui mercati esteri)

     1. La Regione approva annualmente, entro il mese di settembre, il Piano attuativo annuale sui mercati esteri, nel quale sono inserite, in conformità con gli indirizzi contenuti nel Programma Regionale Triennale di cui all’articolo 6 e con le Linee Direttrici in materia di internazionalizzazione emanate dal Ministero del commercio internazionale, le iniziative sui mercati esteri finanziate dalla Regione da attuarsi nell’anno solare successivo, comprese quelle previste dalle convenzioni attuative degli Accordi di Programma di cui all’articolo 7 e dai Piani attuativi previsti in attuazione di Programmi comunitari.

     2. La predisposizione del Piano attuativo è realizzata con il contributo di Liguria International, delle Camere di Commercio, degli Enti Fieristici, delle associazioni di categoria liguri ed altri soggetti idonei.

 

     Art. 9. (Contributi per iniziative promozionali)

     1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nell’ambito degli orientamenti geografici e settoriali individuati nel Programma Regionale Triennale di cui all’articolo 6, concede annualmente contributi a favore dei soggetti di cui al comma 2, finalizzati a:

     a) sostenere la partecipazione a manifestazioni fieristiche all’estero o in Italia con qualifica internazionale;

     b) realizzazione, stampa, distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informativo in lingua estera;

     c) work-shop, conferenze, incontri di affari;

     d) realizzazione di siti internet in lingue estere;

     e) iniziative finalizzate al commercio elettronico internazionale;

     f) missioni di operatori esteri in Italia finalizzate ad incontri con imprese liguri.

     2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono:

     a) consorzi o società consortili aventi sede legale in Liguria, costituiti per almeno il settantacinque per cento da imprese con unità locale sul territorio regionale e con almeno due terzi di imprese produttive industriali e artigianali e di servizi alla produzione;

     b) associazioni di categoria delle imprese produttive liguri maggiormente rappresentative a livello regionale o loro società controllate.

     3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo criteri, modalità e tempi stabiliti dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

 

     Art. 10. (Fondo di rotazione per programmi di penetrazione commerciale)

     1. E’ istituito il Fondo di rotazione per programmi di penetrazione commerciale, destinato alla concessione, a favore delle piccole e medie imprese liguri, di finanziamenti per le spese sostenute per programmi di penetrazione commerciale finalizzati alla realizzazione di insediamenti commerciali sui mercati esteri e relativi insediamenti produttivi, purché non costituenti delocalizzazione produttiva.

     2. I programmi di cui al comma 1 devono essere caratterizzati dalla previsione di attività, quali costituzione e finanziamento all’estero di insediamenti produttivi, rappresentanze permanenti (uffici, magazzini, centri espositivi, centri di assistenza), attività di promozione, pubblicità, consulenza di advisors internazionali, assistenza pre e post-vendita, che siano funzionali all’insediamento commerciale all’estero.

     3. Il Fondo è costituito presso FI.L.S.E. S.p.A. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le spese ammissibili e le modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)).

     4. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra la Regione e FI.L.S.E. S.p.A. concernenti la gestione del Fondo e la concessione delle agevolazioni.

 

     Art. 11. (Strumenti di garanzia per l’accesso al credito)

     1. Al fine di agevolare l’internazionalizzazione del sistema economico regionale mediante idonea copertura dei rischi a carico delle imprese, la Regione promuove opportune sinergie tra il sistema dei Confidi liguri e le società a partecipazione pubblica operanti nel settore degli incentivi per investimenti all’estero e dei crediti all’esportazione, anche mediante la stipula di convenzioni nelle quali definire modalità e strumenti di intervento.

 

CAPO IV

NORME FINALI

 

     Art. 12. (Norma in materia di aiuti di Stato)

     1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 13. (Modifiche e abrogazioni)

     1. All’articolo 12, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2000, n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale) e successive modificazioni, sono soppresse le parole «del Ministero del Commercio Estero,» e le parole da «anche nell’ambito» sino alla fine del comma.

     2. All’articolo 14, comma 1, della l.r. 8/2000, sono soppresse le parole da «ivi compresi gli interventi» sino alla fine del comma.

     3. Gli articoli 15, 16 e 17 della l.r. 8/2000 sono abrogati.

 

     Art. 14. (Norma transitoria)

     1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge inerenti le domande di contributo di cui all’articolo 16 della l.r. 8/2000 sono conclusi ai sensi delle disposizioni previgenti.

 

     Art. 15. (Norma finanziaria)

     (Omissis)