§ 3.3.f - R.R. 17 luglio 1998, n. 1.
Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 zootecnia
Data:17/07/1998
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Funzioni amministrative).
Art. 3.  (Domanda di autorizzazione).
Art. 4.  (Autorizzazione).
Art. 5.  (Cessazione).
Art. 6.  (Registri).
Art. 7.  (Identificazione degli animali).
Art. 8.  (Vigilanza).
Art. 9.  (Finalità).
Art. 10.  (Numero dei riproduttori).
Art. 11.  (Provenienza dei riproduttori).
Art. 12.  (Commercializzazione).
Art. 13.  (Finalità).
Art. 14.  (Dimensione degli allevamenti).
Art. 15.  (Provenienza dei riproduttori).
Art. 16.  (Commercializzazione).
Art. 17.  (Finalità).
Art. 18.  (Identificazione).
Art. 19.  (Divieti).
Art. 20.  (Norme transitorie).
Art. 21.  (Rinvio).
Art. 22.  (Abrogazione).


§ 3.3.f - R.R. 17 luglio 1998, n. 1.

Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge Regionale 1 Luglio 1994 n. 29).

(B.U. 5 agosto 1998, n. 9).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento disciplina gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

     2. Per fauna selvatica, ai fini del presente regolamento, si intende quella così definita dagli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni.

 

     Art. 2. (Funzioni amministrative).

     1. Le Amministrazioni provinciali esercitano le funzioni amministrative e di controllo in materia di allevamenti di fauna selvatica.

     2. Le Amministrazioni provinciali possono sospendere per ragioni di tutela del patrimonio faunistico l'allevamento di determinate specie per periodi definiti.

     3. Le Amministrazioni provinciali, considerate le diverse esigenze locali, possono integrare le disposizioni del presente regolamento in senso restrittivo.

 

     Art. 3. (Domanda di autorizzazione).

     1. Sono consentiti la detenzione e l'allevamento di fauna selvatica per gli scopi di cui all'articolo 1, previa autorizzazione delle Amministrazioni provinciali e nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

     2. Le Amministrazioni provinciali rilasciano l'autorizzazione previo nulla osta del Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per territorio, nonché in caso di allevamenti ubicati all'interno dei Parchi naturali, previo parere dell'ente parco.

     3. La domanda di autorizzazione all'allevamento a scopo alimentare e di ripopolamento deve essere corredata dalla seguente documentazione, fatto salvo quanto previsto al comma 6:

     a) cartografia in scala 1:5.000 dell'area per la quale si richiede l'autorizzazione;

     b) planimetria, con relativi certificati catastali ovvero con autocertificazione della disponibilità dei terreni sui quali si intende attuare l'allevamento;

     c) relazione contenente la indicazione delle specie e del numero degli animali da allevare, la provenienza dei riproduttori, il tipo di strutture previste.

     4. I requisiti strutturali dell'allevamento devono essere descritti nella domanda da parte dell'allevatore.

     5. La domanda di allevamento a scopo ornamentale ed amatoriale deve contenere la indicazione del numero, delle specie, della provenienza degli animali, del luogo e dei locali dove si intende detenerli.

     6. Qualora l'allevamento sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, a scopo alimentare, questi è tenuto a dare semplice comunicazione all'Amministrazione provinciale dello svolgimento dell'attività in conformità alle norme del presente regolamento e a segnalare le specie allevate.

     7. Gli A.T.C. e i C.A., nonché le Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e che non abbiano fini di lucro, svolgono le attività di allevamento, ai fini di ripopolamento, in conformità al comma 6.

 

     Art. 4. (Autorizzazione).

     1. Nel provvedimento di autorizzazione devono essere indicate le generalità dell'allevatore, le specie allevate, il tipo di allevamento, la superficie e gli elementi di identificazione dell'area interessata e la durata dell'autorizzazione.

     2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Amministrazione provinciale per una durata massima di cinque anni ed è rinnovabile a richiesta del titolare.

     3. Ogni variazione deve essere autorizzata dall'Amministrazione provinciale.

 

     Art. 5. (Cessazione).

     1. L'autorizzazione può cessare per i seguenti motivi:

     a) rinunzia: il titolare può in ogni momento rinunciare all'autorizzazione dandone comunicazione scritta alla Amministrazione provinciale;

     b) decadenza: il titolare decade dalla autorizzazione qualora non provveda a richiedere il rinnovo prima della scadenza; la richiesta di rinnovo vale come autorizzazione provvisoria;

     c) revoca: la revoca della autorizzazione è disposta, per inosservanza degli obblighi previsti, previa diffida della Amministrazione provinciale, che ne stabilisce i termini di esecuzione.

     2. In caso di cessazione di attività, l'allevatore deve disporre l'adeguata destinazione degli animali detenuti.

 

     Art. 6. (Registri).

     1. A cura dei titolari degli allevamenti deve essere tenuto un registro, in ogni sua pagina vidimato dalle Amministrazioni provinciali al momento del rilascio dell'autorizzazione, nel quale devono essere annotati tutti i dati dell'allevamento relativi alle specie allevate, alla consistenza numerica iniziale, alle nascite, ai decessi, agli acquisti, alle vendite e alle cessioni a qualunque titolo degli animali; devono essere altresì indicati la provenienza e lo stato sanitario dei capi acquistati e le generalità complete dell'acquirente in caso di vendita. Nel registro sono altresì annotati, da parte del veterinario dell'allevamento o, se del caso, del veterinario della U.S.L. competente, gli interventi sanitari e immunizzanti praticati.

     2. I titolari di allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale devono elencare nel proprio registro, oltre agli elementi di cui al comma 1, separatamente le famiglie di mammiferi ed uccelli in loro possesso nonché, per ciascun animale, i dati indicati sugli anellini inamovibili e sulle marche o marchi, apposti agli uccelli ed ai mammiferi a cura dell'allevatore.

 

     Art. 7. (Identificazione degli animali).

     1. All'avifauna prodotta nell'impianto di allevamento devono essere applicati anelli inamovibili, privi di punti di frattura, in modo da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolti, con inciso un numero progressivo e la sigla dell'allevatore; i mammiferi devono essere marcati o marchiati, con marche o marchi recanti un numero progressivo e la sigla dell'allevatore, al fine di poterne rilevare l'esatta provenienza. Queste operazioni devono essere effettuate dal titolare entro e non oltre sette giorni dalla nascita dell'animale o dal suo ingresso nell'allevamento e comunque prima dell'uscita dall'allevamento medesimo. Le misure degli anelli (diametro ed altezza) verranno stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, sentito il parere dell'INFS.

     2. E' consentito l'utilizzo di qualsiasi altro mezzo di identificazione ufficialmente riconosciuto in base alla normativa vigente.

 

     Art. 8. (Vigilanza).

     1. All’Amministrazione provinciale competono i controlli sugli impianti di allevamento autorizzati [1].

     2. Il titolare dell'autorizzazione deve consentire l'ispezione dei locali adibiti all'allevamento ed al deposito delle attrezzature agli incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

 

CAPO II

ALLEVAMENTI A SCOPO ALIMENTARE

 

     Art. 9. (Finalità).

     1. Gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare hanno come finalità la produzione di carni di ungulati, galliformi, anseriformi, lagomorfi e di eventuali altre specie di particolare interesse zootecnico e commerciale.

     2. A tale fine è consentito anche l'allevamento del cinghiale.

     3. I cinghiali allevati a scopo alimentare possono essere utilizzati per l’addestramento cinofilo, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della l.r. 29/1994, purché gli stessi non siano successivamente immessi sul territorio [2].

 

     Art. 10. (Numero dei riproduttori).

     1. L'autorizzazione ad effettuare attività di allevamento a scopo alimentare è richiesta per un numero di riproduttori superiore a 5 capi per i mammiferi e a 50 capi per gli uccelli.

 

     Art. 11. (Provenienza dei riproduttori).

     1. Il titolare dell'allevamento è tenuto a trasmettere alla Amministrazione provinciale un documento attestante la legittima provenienza degli animali quale la fattura di acquisto o la dichiarazione di cessione entro trenta giorni dalla data di rilascio da parte del venditore.

 

     Art. 12. (Commercializzazione).

     1. Gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare devono uniformarsi alla normativa sanitaria vigente in materia di allevamenti zootecnici e di commercializzazione del prodotto.

     2. La cessione degli esemplari prodotti è consentita unicamente per:

     a) vendita per l'avvio ai centri di macellazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente;

     b) vendita per l'avvio ad altro analogo centro autorizzato.

 

CAPO III

ALLEVAMENTI A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO

 

     Art. 13. (Finalità).

     1.Negli allevamenti a scopo di ripopolamento è consentito l’allevamento delle seguenti specie di fauna selvatica autoctona: pernice rossa, starna, fagiano, lepre, germano reale, quaglia (preferibilmente della specie coturnix coturnix). Le Province possono altresì consentire l’allevamento di specie di particolare interesse naturalistico o venatorio ai fini di reintroduzione o ripopolamento del patrimonio faunistico. E’ consentito l’allevamento delle specie: pernice rossa fagiano, starna lepre e quaglia (preferibilmente della specie coturnix coturnix) al fine di addestramento cinofilo [3].

     2. E' vietato l'allevamento del cinghiale ai fini di ripopolamento.

 

     Art. 14. (Dimensione degli allevamenti).

     1. Gli allevamenti devono essere dimensionati sulla base della densità massima dei capi allevati. I rapporti minimi per le specie più comunemente allevate sono i seguenti:

     a) fagiano e pernice: 1 mq./capo con oltre 60 giorni di età;

     b) lepre: 10 mq./capo con oltre 30 giorni di età;

     c) ungulati: 5000 mq./capo.

 

     Art. 15. (Provenienza dei riproduttori).

     1. I riproduttori destinati ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento devono di norma provenire dal territorio regionale o da località con caratteristiche ambientali simili. In ogni caso i riproduttori devono essere muniti di certificazione veterinaria attestante la loro provenienza.

     2. Ai soggetti prodotti nell’impianto, fatto salvo quelli appartenenti alle specie di fagiano, starna pernice rossa e quaglia destinate all’addestramento cinofilo, devono essere applicati anelli inamovibili, marche o marchi ai sensi di quanto disposto all’articolo 7 [4].

 

     Art. 16. (Commercializzazione).

     1. I titolari degli allevamenti sono tenuti a comunicare alle Amministrazioni provinciali, entro il 30 settembre di ogni anno, il numero dei riproduttori disponibili. La selvaggina prodotta negli allevamenti è acquistata con diritto di prelazione dagli Enti pubblici o dagli organismi di gestione della caccia ed è utilizzata esclusivamente ai fini di ripopolamento, reintroduzione ed addestramento cinofilo. Gli allevamenti devono uniformarsi alla normativa sanitaria vigente in materia di allevamenti zootecnici e di commercializzazione del prodotto.

 

CAPO IV

ALLEVAMENTI A SCOPO

ORNAMENTALE ED AMATORIALE

 

     Art. 17. (Finalità). [5]

     1. Gli allevamenti per la produzione di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale sono autorizzati esclusivamente per mammiferi ed uccelli provenienti da allevamenti e appartenenti alle specie di cui agli articoli 2 e 18 della legge 157/1992 purché legittimamente acquisite e detenute.

     2. E’ consentito l’impiego ai fini venatori, come richiami vivi, degli uccelli appartenenti alle specie riconosciute cacciabili allevati a scopo ornamentale ed amatoriale.

     3. Tutta la fauna allevata e detenuta a scopo ornamentale ed amatoriale di provenienza nazionale od estera deve essere munita di certificato sanitario rilasciato dal veterinario della Asl territorialmente competente.

 

     Art. 18. (Identificazione).

     1. Sono consentiti il commercio e l'esposizione a manifestazioni di fauna selvatica nata in cattività di riproduttori detenuti legalmente, purchè identificati con i mezzi di cui all'articolo 8.

     2. Gli allevatori affiliati ad associazioni riconosciute a livello nazionale ed internazionale possono applicare gli anellini forniti dalle associazioni medesime, con inciso il numero di registro dell'allevamento, di diametro adeguato alle specie e privi di punti di frattura.

     3. Relativamente alle nascite o alle riproduzioni in cattività degli animali di cui all'articolo 2 lettera c) della legge 157/1992, gli allevatori sono tenuti a rispettare l'articolo 8 bis della legge 13 marzo 1993 n. 59 (modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992 n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati da estinzione).

 

     Art. 19. (Divieti).

     1. E' vietata la immissione nel territorio degli animali selvatici allevati a scopo ornamentale ed amatoriale.

     2. E' vietato l'allevamento di animali selvatici in forma estensiva, anche su terreni recintati, a meno che le recinzioni siano tali da impedire in qualsiasi situazione la fuga.

     3. E' vietato l'allevamento delle specie di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 19 aprile 1996 (elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione).

     4. E' vietato l'allevamento a scopo ornamentale ed amatoriale del cinghiale, della lepre, del coniglio selvatico, della coturnice e del gallo forcello.

     5. [6].

 

CAPO V

NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

 

     Art. 20. (Norme transitorie).

     1. Gli allevamenti già esistenti devono essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente regolamento entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

     2. I titolari di allevamenti di cinghiali, lepri, conigli selvatici e coturnici a scopo ornamentale ed amatoriale devono cessare la loro attività e comunicare alle Amministrazioni provinciali la destinazione degli animali detenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     3. Gli A.T.C. e gli Enti che provvedono al recupero della fauna selvatica in difficoltà possono assegnare a privati i soggetti non più autosufficienti, previa identificazione con i mezzi di cui all'articolo 8.

 

     Art. 21. (Rinvio).

     1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia.

 

     Art. 22. (Abrogazione).

     1. I regolamenti regionali 29 luglio 1987 n. 2 (regolamento per l'allevamento di selvaggina nel territorio della Provincia di La Spezia), 10 maggio 1988 n. 2 (regolamento delle attività amatoriali relative all'allevamento di specie avicole in cattività e di selvaggina a scopo alimentare nel territorio della Provincia di Imperia), 10 maggio 1988 n. 3 (regolamento per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento nel territorio della Provincia di Genova), 10 maggio 1988 n. 4 (regolamento per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare nel territorio della Provincia di Genova), 10 maggio 1988 n. 5 (regolamento per le attività amatoriali relative alla nidificazione e alla creazione di ibridi in cattività nel territorio della Provincia di Genova) e 10 maggio 1988 n. 6 (regolamento per gli allevamenti di specie animali appartenenti alla fauna oggetto di caccia destinati alla produzione di selvaggina a scopo alimentare nel territorio della Provincia di Savona) sono abrogati.

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5/REG.

[2] Comma aggiunto dall’art. 2 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5/REG.

[3] Comma così sostituito dall’art. 3 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5/REG.

[4] Comma così sostituito dall’art. 4 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5/REG.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 5 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5/REG.

[6] Comma abroga dall’art. 4 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5/REG.