§ 3.2.85 - L.R. 18 marzo 2003, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001 n. 42 (istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente).


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:18/03/2003
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001 n. 42).


§ 3.2.85 - L.R. 18 marzo 2003, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001 n. 42 (istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente).

(B.U. 26 marzo 2003, n. 6).

 

     Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001 n. 42).

     1. Il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2001 n. 42 (istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente) è sostituito dal seguente:

     “5. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Consiglio direttivo, che è composto da sette membri compresi il Presidente ed il Vice Presidente.”.

     2. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 42/2001 è sostituito dal seguente:

     “2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili:

     a) agli imprenditori agricoli, singoli o associati, e ai soggetti che trasformano o commercializzano i prodotti agricoli nel limite di 100.000,00 euro per beneficiario e per triennio;

     b) ai restanti beneficiari, di cui all’articolo 7, nel limite del regime di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.”.

     3. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 42/2001 è sostituito dal seguente:

     “2. Le spese di funzionamento vengono regolate con atto del Consiglio direttivo. La Regione partecipa alle spese di funzionamento con un contributo massimo di euro 100.000,00 per triennio, secondo i limiti del regime di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.”.