§ 3.2.66 - L.R. 3 novembre 1994, n. 57.
Prima attuazione della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 5 "Norme ed interventi per ridurre l'uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:03/11/1994
Numero:57


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Norma transitoria).
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale n. 5/1994).
Art. 4.  (Urgenza).


§ 3.2.66 - L.R. 3 novembre 1994, n. 57. [1]

Prima attuazione della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 5 "Norme ed interventi per ridurre l'uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell'agricoltura biologica" e modifiche alla legge regionale medesima.

(B.U. 23 novembre 1994, n. 24).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge si propone di assicurare la continuità nell'attuazione delle norme regionali in materia di riduzione dell'impiego delle sostanze di sintesi in agricoltura. ai sensi della legge regionale 1° febbraio 1994, n. 5.

 

     Art. 2. (Norma transitoria).

     1. I soggetti che intendono realizzare nel 1994 programmi di lotta integrata, guidata e biologica, ai sensi del capo II della legge regionale 10 febbraio 1994, n. 5, possono presentare i programmi stessi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 5/1994.

     2. I soggetti che hanno già presentato programmi di lotta integrata, guidata e biologica da realizzare nel 1994, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 37, possono presentare, entro il termine di cui al comma 1, le integrazioni necessarie per conformare gli stessi programmi ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 5/1994.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale n. 5/1994). [2]

 

     Art. 4. (Urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.

[2] Integra l'art. 21, comma 1, della L.R. 1 febbraio 1994, n. 5.