§ 3.2.49 - L.R. 26 luglio 1988, n. 34.
Interpretazione della L.R. 2 luglio 1976 n. 22 “Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per la floricoltura” e successive modifiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:26/07/1988
Numero:34


Sommario
Art. unico.  (Interpretazione terzo comma, art. 12 bis l.r. 2 luglio 1976, n. 22).


§ 3.2.49 - L.R. 26 luglio 1988, n. 34. [1]

Interpretazione della L.R. 2 luglio 1976 n. 22 “Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per la floricoltura” e successive modifiche.

(B.U. 17 agosto 1988, n. 33).

 

Art. unico. (Interpretazione terzo comma, art. 12 bis l.r. 2 luglio 1976, n. 22).

     Il personale dipendente dell'Istituto regionale per la floricoltura, in applicazione di quanto disposto dall'art. 12 bis, terzo comma della l.r. 2 luglio 1976 n. 22, si deve intendere iscritto ai fini previdenziali e pensionistici, rispettivamente all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (INADEL) ed alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.