§ 3.2.6 - L.R. 2 luglio 1976, n. 22.
Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per la floricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:02/07/1976
Numero:22


Sommario
Art. 1.      E' istituito in provincia di Imperia l'Istituto regionale per la floricoltura.
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      L'Assemblea dei soci è composta:
Art. 5. 
Art. 5 bis. 
Art. 6. 
Art. 6 bis. 
Art. 6 ter. 
Art. 6 qua ter.
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 12 bis. 
Art. 13. 
Art. 14.      Lo Statuto indica la sede dell'Istituto e prevede:
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18.      La Regione partecipa in sede di costituzione dell'Istituto per le spese di primo impianto con la somma di L. 500.000.000.
Art. 19. 
Art. 20.      Al fine di favorire la maggior partecipazione all'Istituto e l'associazionismo in floricoltura la Giunta regionale è autorizzata a concedere nell'esercizio finanziario 1976, a ciascuna [...]
Art. 21. 
Art. 22. 


§ 3.2.6 - L.R. 2 luglio 1976, n. 22. [1]

Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per la floricoltura.

(B.U. 14 luglio 1976, n. 28).

 

Art. 1.

     E' istituito in provincia di Imperia l'Istituto regionale per la floricoltura.

     Esso si propone di realizzare e promuovere la moltiplicazione di piante sane e selezionate, che devono essere destinate agli operatori floricoli liguri ad un prezzo fissato nel quadro di una gestione senza fini di lucro, nonché ricerche di base ed applicate di interesse regionale.

     L'Istituto pone tra i suoi fini altresì l'orientamento, la dimostrazione e la divulgazione per la specializzazione ed il miglioramento delle produzioni floricole e per l'aggiornamento della formazione professionale in tali settori, avvalendosi anche di adeguati strumenti di analisi.

     L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, è retto dalle norme di cui alla presente legge e dallo Statuto deliberato dagli enti e dalle associazioni partecipanti.

     Le modifiche e la revisione dello Statuto sono adottate dall'Assemblea dell'Istituto a maggioranza assoluta dei membri in carica e sono approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta [2].

 

     Art. 2. [3]

     Oltre alla Regione possono partecipare alla gestione dell'Istituto enti locali territoriali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed associazioni tra floricoltori mediante la nomina di propri rappresentanti in seno all'assemblea e mediante il versamento di quote secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e 14 della presente legge.

 

     Art. 3. [4]

     Sono organi dell'Istituto:

     a) l'Assemblea;

     b) il Presidente;

     c) il Comitato direttivo;

     d) le Commissioni provinciali;

     e) il Collegio dei revisori dei conti;

     f) il Comitato tecnico.

 

     Art. 4.

     L'Assemblea dei soci è composta:

     a) da sette membri nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro in modo da assicurare, in conformità all'art. 60 dello Statuto della Regione, la partecipazione delle minoranze;

     b) da tre rappresentanti di cui uno della minoranza di ciascun ente locale partecipante;

     c) da rappresentanti delle associazioni partecipanti, il cui numero sarà determinato dallo Statuto;

     d) da un rappresentante di ogni Camera di commercio partecipante [5];

     e) da sei membri designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale [6].

     f) Omissis [7].

     L'Assemblea è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le designazioni di cui alle lett. b), c), d), e) del precedente comma debbono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali, il Presidente stesso può costituire validamente l'Assemblea purché siano stati designati dalle rispettive componenti almeno i due terzi dei membri, salvo successiva integrazione con quelli designati in ritardo [8].

 

     Art. 5. [9]

     L'Assemblea dura in carica cinque anni; viene convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri.

     Oltre alle competenze stabilite dallo Statuto e da altre disposizioni della presente legge, spetta all'Assemblea deliberare:

     a) il programma quinquennale di attività;

     b) il bilancio di previsione con allegati i programmi annuali di attività;

     c) il rendiconto;

     d) l'assunzione di mutui, l'accensione e la cancellazione di ipoteche;

     e) gli atti di acquisito e di alienazione di beni immobili;

     f) il regolamento organico del personale dipendente;

     g) la scelta del tesoriere tra gli istituti di credito operanti nella provincia di Imperia e ha relativa convenzione;

     h) la nomina del direttore tecnico dell'Istituto.

     Spetta, inoltre, all'Assemblea:

     a) eleggere il Comitato direttivo, il Vicepresidente dell'Istituto e quattro componenti le Commissioni provinciali;

     b) nominare il Comitato tecnico.

 

     Art. 5 bis. [10]

     1. Le Commissioni provinciali, una per ciascuna Provincia, promuovendo la partecipazione dei floricoltori all'attività dell'Istituto ed elaborano proposte concernenti problemi peculiari dei relativi territori per il successivo esame dei competenti organi dell'Istituto.

     2. Le Commissioni si avvalgono delle strutture tecniche ed amministrative dell'Istituto.

     3. Le Commissioni sono composte da cinque membri uno dei quali designato dalla Giunta regionale e quattro eletti dall'Assemblea.

     4. Il membro designato dalla Giunta regionale è scelto tra i funzionari del servizio provinciale agro-alimentare della rispettiva provincia.

     5. I membri eletti dall'Assemblea sono scelti:

     a) uno fra i componenti della stessa che assume la presidenza della Commissione;

     b) tre tra floricoltori o tecnici del settore operanti nella rispettiva Provincia.

     6. Per l'elezione dei membri esterni ciascun componente dell'Assemblea indica sulla propria scheda non più di due nominativi: risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

     7. Le Commissioni provinciali durano in carica per tutta la durata dell'Assemblea, la quale provvede al rinnovo delle stesse nella sua prima riunione.

 

     Art. 6. [11]

     Il Presidente dell'Istituto viene eletto dal Consiglio regionale contemporaneamente alle nomine di cui all'art. 4, lett. a) ed assume la carica dalla data di esecutività del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui allo stesso art. 4 secondo comma.

     Il Presidente è sostituito, in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica, dal Vicepresidente, eletto dall'Assemblea nella sua prima riunione.

     Nell'ipotesi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente o del Vicepresidente, il Consiglio regionale o l'Assemblea dell'Istituto, secondo le rispettive competenze, procedono entro quindici giorni alla nuova elezione.

     Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica fino alla scadenza dell'Assemblea, salvo l'esercizio della ordinaria amministrazione in attesa della nomina dei rispettivi sostituti.

     Il Presidente:

     a) rappresenta legalmente l'Istituto;

     b) convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute;

     c) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo;

     d) prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti e delle formalità necessarie, delle nuove adesioni di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 4 richiedendo al Presidente della Giunta regionale l'emanazione del relativo provvedimento e ne riferisce al Comitato direttivo nella riunione successiva;

     e) svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto che non sia riservata ad altri organi dalla presente legge.

     Il Presidente può adottare, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Comitato direttivo quando l'urgenza sia tale da non consentirne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima riunione del Comitato.

     Tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del Comitato direttivo nella riunione immediatamente successiva.

 

     Art. 6 bis. [12]

     Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e dal Vicepresidente dell'Istituto e da altri otto membri eletti dall'Assemblea nel suo seno, dei quali:

     a) quattro, fra cui almeno uno rappresentante della Regione, scelti tra i rappresentanti degli enti locali e della Regione;

     b) quattro, scelti tra i rappresentanti delle associazioni partecipanti e delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli.

     L'Assemblea elegge il Comitato direttivo nella sua prima riunione a maggioranza assoluta dei membri in carica, provvedendo separatamente per i membri di cui alle lett. a) e b) del comma precedente; ciascun membro dell'Assemblea indica sulla propria scheda fino a tre nominativi: risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

     L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei membri in carica, può revocare il Comitato direttivo; in tal caso la elezione del nuovo Comitato deve effettuarsi nella seduta immediatamente successiva.

 

     Art. 6 ter. [13]

     Le deliberazioni del Comitato direttivo sono validamente assunte con la presenza di almeno la metà più uno dei membri assegnati e a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Alle riunioni del Comitato direttivo partecipa, con voto consultivo, il direttore tecnico dell'Istituto.

 

     Art. 6 quater. [14]

     Il Comitato direttivo propone all'approvazione dell'Assemblea gli atti di cui al secondo comma dell'art. 5 ed è competente su ogni altro affare che non sia attribuito ad altri organi dell'Istituto della presente legge o dallo Statuto.

 

     Art. 7. [15]

     Il Comitato tecnico, nominato dall'Assemblea, è composto:

     a) dal direttore dell'Istituto, che lo presiede;

     b) dal direttore dell'Istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo;

     c) da tre tecnici esperti in agricoltura dipendenti dalla Regione dei quali almeno uno dirigente di Osservatorio regionale per le malattie delle piante, designati dalla Giunta regionale;

     d) da un preside di Istituto professionale di Stato, per l'agricoltura, scelto dal Comitato direttivo fra i presidi degli Istituti stessi funzionanti in Liguria;

     e) da due ricercatori in floricoltura appartenenti ad Istituti universitari o al Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), proposti dal Comitato direttivo;

     f) da tre esperti in floricoltura designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     g) da un rappresentante della categoria dei commercianti ed esportatori floricoli, scelto fra tre nominativi designati

dall'Associazione commercianti ed esportatori floricoli;

     h) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni partecipanti all'Istituto ai sensi della lett. c) dell'art. 4.

     2. Le designazioni di cui alle lett. c), f), g) e h) devono essere richieste dal Presidente dell'Istituto appena assunta la carica ai sensi dell'art. 6, primo comma.

     3. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalle richieste, l'Assemblea può comunque procedere alla nomina del Comitato tecnico anche in assenza di designazioni, salvo successive integrazioni.

     4. Il Comitato può essere convocato dal suo Presidente o dal Presidente dell'Istituto.

     5. Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte con la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica e a maggioranza dei presenti.

 

     Art. 8. [16]

     Il Comitato tecnico, quale organo consultivo dell'Istituto:

     a) propone al Comitato direttivo i criteri e gli indirizzi tecnici per l'elaborazione del programma quinquennale e dei programmi annuali di attività;

     b) vigila sull'attività di ricerca e di sperimentazione;

     c) si esprime obbligatoriamente sui programmi di attività e sugli aspetti tecnici degli atti di competenza degli altri organi dell'Istituto concernenti l'attività stessa;

     d) si esprime, inoltre, su ogni altra questione sottoposta al suo esame dagli organi dell'Istituto.

 

     Artt. 9. - 10. [17]

     (Omissis).

 

     Art. 11. [18]

     La deliberazione dell'Istituto riguardante la nomina del direttore tecnico è sottoposta al controllo di legittimità del Comitato regionale di controllo.

 

     Art. 12. [19]

     1. Il direttore tecnico dell'Istituto è nominato dall'Assemblea con contratto a termine, rinnovabile a scadenza.

     2. L'Assemblea, nel determinare le modalità della nomina del direttore tecnico, ha riguardo soprattutto alle particolari capacità ed esperienze nel campo della ricerca e della moltiplicazione di piante sane e selezionate; i motivi della scelta devono essere specificati nella deliberazione di nomina.

     3. Il trattamento economico del direttore tecnico corrisponde a quello complessivo che compete alla seconda qualifica dirigenziale del personale regionale.

 

          Art. 12 bis. [20]

     1. (Omissis).

     2. (Omissis).

     3. Al personale dipendente dell'Istituto si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione [21].

     4. Il regolamento organico previsto dall'art. 5, secondo comma, lett. f) adegua al personale dell'Istituto la vigente normativa sul personale dipendente della Regione, fatti salvi gli istituti giuridici che, ai sensi dell'art. 2 della l. 29 marzo 1983 n. 93 «Legge-quadro sul pubblico impiego», debbono essere regolati con legge.

 

     Art. 13. [22]

     1. L'Istituto, qualora per necessità di alta specializzazione debba integrare la propria preminente attività di ricerca e sperimentazione, può conferire incarichi di consulenza ad enti di ricerca e ad Università degli studi.

     2. L'Istituto, per realizzare la moltiplicazione di piante sane e selezionate frutto della propria attività di ricerca e di sperimentazione, stipula di norma apposita convenzione con associazioni e cooperative di floricoltori e con imprenditori agricoli.

     3. L'Istituto, previa autorizzazione della Giunta regionale, può assumere operai agricoli stagionali nel rispetto delle norme vigenti, per soddisfare esigenze di carattere contingente.

 

     Art. 14.

     Lo Statuto indica la sede dell'Istituto e prevede:

     1) l'ammontare delle quote di partecipazione che per le associazioni deve essere determinato in proporzione al numero dei soci di ciascuna;

     2) il numero dei rappresentanti che spetta a ciascuna quota di partecipazione delle associazioni in applicazione dell'art. 4 lett. c);

     3) le modalità per l'elezione e per la revoca del Vicepresidente e del Comitato direttivo [23];

     4) le modalità per l'elezione e per il funzionamento delle Commissioni provinciali nonché per il funzionamento del Comitato tecnico [24];

     5) (Omissis) [25];

     6) (Omissis) [26];

     7) le modalità per la scelta del direttore tecnico;

     8) le modalità di funzionamento dell'Istituto per quanto non previsto dalla presente legge, ed ogni altra norma di buona amministrazione;

     9) le modalità per l'eventuale liquidazione dell'Istituto.

 

     Art. 15. [27]

     1. L'Istituto è dotato di un proprio patrimonio la cui costituzione può avvenire per acquisto, donazione, eredità e legato.

     2. Alle spese correnti e di investimento l'Istituto provvede in particolare con:

     a) le somme stanziate dalla Regione nel proprio bilancio annuale relative a spese correnti ed, eventualmente, di investimento;

     b) le quote che ciascun ente ed associazione partecipante è tenuto a corrispondere ai sensi della presente legge, nei tempi e nelle quantità fissati dallo Statuto;

     c) i proventi derivanti dall'attività dell'Istituto ed in particolare quelli derivanti dalla commercializzazione del materiale di riproduzione;

     d) le entrate derivanti da rendite, interessi e frutti dei beni patrimoniali di cui l'Istituto dispone;

     e) ogni altra entrata derivante da contribuzioni straordinarie di enti ed associazioni partecipanti e di privati.

 

     Art. 16. [28]

     (Omissis).

 

     Art. 17. [29]

     Al fine di sottoporre a consultazione il progetto del bilancio di previsione ed i relativi programmi annuali di attività, il Presidente dell'Istituto promuove, tramite le Commissioni provinciali, la convocazione in ciascuna Provincia, entro il 30 luglio di ogni anno, di un'assemblea aperta ad imprenditori agricoli, coltivatori diretti, ibridatori, esportatori e commercianti floricoltori della Liguria.

 

     Art. 18.

     La Regione partecipa in sede di costituzione dell'Istituto per le spese di primo impianto con la somma di L. 500.000.000.

 

     Art. 19. [30]

     La Regione concorre nelle spese di gestione dell'Istituto con un contributo annuo da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio regionale nei limiti di disponibilità dello stesso.

     La Regione può concorrere nelle spese di investimento dell'Istituto mediante la concessione di contributi in conto capitale il cui ammontare è anch'esso stabilito con la legge di approvazione del bilancio regionale.

 

     Art. 20.

     Al fine di favorire la maggior partecipazione all'Istituto e l'associazionismo in floricoltura la Giunta regionale è autorizzata a concedere nell'esercizio finanziario 1976, a ciascuna associazione che aderisca all'Istituto stesso ai fini di cui all'art. 2 una somma non superiore a L. 2.000.000.

     L'ammontare della somma è determinato dalla Giunta regionale in relazione al numero dei soci.

     Per essere ammesse alle provvidenze di cui al precedente comma le associazioni devono dimostrare di avere un numero di aderenti non inferiore a cento e di avere istituito uno dei centri di cui al comma successivo.

     Nell'esercizio finanziario 1977 la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, non superiori al 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, per le spese di primo impianto ad associazioni tra floricoltori aderenti all'Istituto che hanno istituito o istituiscono centri per la moltiplicazione e la radicazione di piante sane e selezionate.

 

     Art. 21. [31]

     (Omissis).

 

     Art. 22. [32]

     (Omissis).

 

Tabella [33]

(Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 39, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della stessa L.R. 39/2006.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6.

[3] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 13 marzo 1986 n. 6.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 13 marzo 1986 n. 6.

[7] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6.

[8] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6.

[12] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6.

[17] Articoli abrogati dall'art. 25 della L.R. 29 dicembre 1986, n. 35 oggi abrogata.

[18] Articolo già sostituito dall'art. 14 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6 e successivamente dall'art. 25 della L.R. 29 dicembre 1986, n. 35 oggi abrogata.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 16 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6 e modificato dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 1996, 52 che ha abrogato i primi due commi.

[21] Per un'interpretazione del presente comma, vedi la L.R. 26 luglio 1988, n. 34.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6.

[23] Numero così sostituito dall'art. 18 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6.

[24] Numero così sostituito dall'art. 18 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6.

[25] Numero abrogato dall'art. 18 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6.

[26] Numero abrogato dall'art. 18 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6.

[28] Articolo abrogato dall'art. 25 della 29 dicembre 1986, n. 35 oggi abrogata.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6.

[31] Reca disposizioni transitorie.

[32] Articolo recante disposizioni finanziarie abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6. Quest'ultima legge regionale agli artt. 23 - 26 detta norme transitorie ormai superate.

[33] Tabella già sostituita dall'art. 25 della L.R. 13 marzo 1986, n. 6 e successivamente abrogata dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 1996, n. 52.