Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 turismo |
Data: | 29/04/1997 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 48 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1992, n. 16). |
Art. 2. (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 48/1983, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 16/1992). |
Art. 3. (Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 48/1983, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 16/1992). |
Art. 4. (Norma transitoria). |
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 3.1.47 - L.R. 29 aprile 1997, n. 14. [1]
Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1983, n. 48 "Provvedimenti per l'incentivazione delle strutture turistico-ricettive".
(B.U. 21 maggio 1997, n. 7).
Art. 1. (Modifica dell'articolo 2 della
Art. 2. (Modifica dell'articolo 3 della
Art. 3. (Modifica dell'articolo 5 della
1. Per l'anno 1997 le istanze relative agli stabilimenti balneari possono essere presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le istanze riferite a stabilimenti balneari o ad esercizi ricettivi danneggiati dalle mareggiate succedutesi a partire dal 16 novembre 1996, sono ordinate, nella graduatoria redatta in applicazione delle priorità stabilite dall'articolo 5 della
3. Limitatamente all'anno 1997, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 della
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall'art. 1, comma 2 lettera d), della
[2] Aggiunge la lett. e) all'art. 2, comma 1, della
[3] Sostituisce l'art. 3, comma 1, lett. b), della
[4] Integra l'art. 5, comma 1, lett. b), della