§ 3.1.28 - L.R. 22 giugno 1992, n. 16.
Ulteriori modificazioni alla l.r. 19 dicembre 1983, n. 48 e alla l.r. 7 settembre 1988, n. 50 in materia di turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:22/06/1992
Numero:16


Sommario
Art. 12.  (Norma transitoria).
Art. 13.      (Omissis)


§ 3.1.28 - L.R. 22 giugno 1992, n. 16. [1]

Ulteriori modificazioni alla l.r. 19 dicembre 1983, n. 48 e alla l.r. 7 settembre 1988, n. 50 in materia di turismo.

(B.U. 15 luglio 1992, n. 12).

 

     Artt. 1. - 11. [2]

 

Art. 12. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione le domande di cui all'art. 7 sono inoltrate, a mezzo raccomandata A.R., entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed i termini indicati al 1° e 2° comma dell'art. 9 della l.r. n. 48/1983 sono rispettivamente fissati al 1° ottobre e 1° dicembre 1992.

     2. Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dall'art. 18 della l.r. 7 settembre 1988, n. 50 la composizione della Commissione consultiva, di cui all'art. 6 della l.r. n. 48/1983, è integrata dal Presidente di ciascuna Provincia o da un suo delegato.

 

     Art. 13.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1, comma 2 lettera a), della L.R. 17 marzo 2000, n. 17, ad eccezione dell'art. 11, e salvo quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge di abrogazione e dall'art. 2 della L.R. 14 maggio 2013, n. 13.

[2] Modificano ed integrano le LL.RR. 19 dicembre 1983, n. 48 e 7 settembre 1988, n. 50.

[3] Reca disposizioni finanziarie.