Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 turismo |
Data: | 17/07/1991 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. (Disposizioni per l'anno 1991). |
Art. 3. (Obblighi dei conduttori). |
Art. 4. (Omissis) |
§ 3.1.24 - L.R. 17 luglio 1991, n. 10. [1]
Modificazioni e integrazioni alla L.R. 6 giugno 1989, n. 14 concernente i prezzi concordati per strutture ricettive turistiche (B.U. 24 luglio 1991, n. 9).
Art. 2. (Disposizioni per l'anno 1991).
1. Per l'anno 1991 le denunce dei prezzi che si intendono praticare fino al 30 novembre 1991, redatte tenendo conto delle modificazioni apportate con l'art. 1, sono presentate, in deroga a quanto disposto dall'art. 7 comma 2 della
2. Le Commissioni tecniche provinciali esaminano nei successivi trenta giorni le predette denunce e pervengono a concordare i prezzi secondo le procedure definite dall'art. 7, commi 4, 5 e 6 della
Art. 3. (Obblighi dei conduttori).
1. E' fatto obbligo ai conduttori di alberghi, residenze turistico alberghiere e villaggi turistici di tenere in ogni camera, unità abitativa, mezzo o manufatto autorizzato per il pernottamento un cartello indicante i prezzi in vigore, vistato dalla Provincia; per i campeggi tale obbligo è assolto mediante esposizione nel locale di ricevimento-accettazione e nei locali di ristoro di apposita tabella contenente i prezzi di ogni singola piazzola.
2. I conduttori dei predetti esercizi ricettivi sono inoltre obbligati a consegnare al viaggiatore, all'atto dell'arrivo, apposito bollettino sul quale dovrà essere indicato il numero della camera, dell'unità abitativa o della piazzola ed i prezzi relativi al pernottamento ed all'eventuale pensione.
(Omissis) [3].
[1] Abrogata dall'art. 74 della
[2] Sostituisce l'art. 6 della
[3] Reca dichiarazioni d'urgenza.