§ 3.1.21 - L.R. 6 giugno 1989, n. 14.
Norme per l'attuazione del regime dei prezzi concordati per le strutture ricettive gestite da imprese turistiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:06/06/1989
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Delega alle Province).
Art. 3.  (Commissione tecnica provinciale).
Art. 4.  (Nomina delle Commissioni tecniche provinciali).
Art. 5.  (Comitato di coordinamento).
Art. 6.  (Prezzi soggetti a concordato).
Art. 7.  (Procedure).
Art. 8.  (Compensi).
Art. 9.  (Vigilanza e controllo).
Art. 10.  (Sanzioni).
Art. 11.  (Pubblicazione dell'Annuario ufficiale).
Art. 12.  (Rapporti finanziari).
Art. 13.  (Norma transitoria).
Art. 14.  (Disposizioni finali).
Art. 15.  (Norma finanziaria).


§ 3.1.21 - L.R. 6 giugno 1989, n. 14. [1]

Norme per l'attuazione del regime dei prezzi concordati per le strutture ricettive gestite da imprese turistiche.

(B.U. 21 giugno 1989, n. 8).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina, con riferimento all'art. 7, ultimo comma, della L. 17 maggio 1983, n. 217, le procedure per l'attuazione del regime dei prezzi concordati riguardanti le strutture ricettive gestite da imprese turistiche e classificate in base ai criteri dettati dalle leggi regionali.

 

     Art. 2. (Delega alle Province).

     1. Le funzioni amministrative in materia di prezzi delle strutture ricettive gestite da imprese turistiche sono delegate alle Province.

     2. Per l'esercizio delle funzioni delegate le Province si avvalgono della Commissione di cui all'art. 3.

     3. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

     4. Gli enti destinatari della delega sono tenuti a:

     a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate;

     b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

     5. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione dei singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, previo invito a provvedere e sentite le Amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente nell'emissione del singolo atto.

     6. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze la Giunta regionale promuove la revoca della delega, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto.

 

     Art. 3. (Commissione tecnica provinciale).

     1. Per l'individuazione dei prezzi delle strutture ricettive di cui all'art. 1, è istituita presso ciascuna Provincia una Commissione tecnica composta da:

     a) il Presidente della Provincia o Assessore provinciale da lui delegato, con funzioni di Presidente;

     b) sei rappresentanti dei titolari delle strutture ricettive interessate designati dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

     c) due rappresentanti degli utenti delle strutture ricettive interessate, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale anche con riferimento alla L.R. 22 giugno 1988, n. 24;

     d) due rappresentanti dei Comuni della provincia, designati dal l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.);

     e) i Presidenti delle Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.) della Provincia;

     f) due esperti di economia turistica designati dalla Provincia.

     2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Provincia.

 

     Art. 4. (Nomina delle Commissioni tecniche provinciali).

     1. Le Commissioni tecniche provinciali sono nominate con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Gli enti, associazioni o organismi interessati designano, oltre al componente effettivo, anche un membro supplente che interviene in caso di assenza o impedimento del titolare.

     3. Le Commissioni tecniche provinciali durano in carica cinque anni e le operazioni per il rinnovo sono effettuate entro il semestre che precede la scadenza di ogni quinquennio.

     4. Le Commissioni tecniche provinciali sono regolarmente costituite, anche se tutte le designazioni non pervengono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, purché si raggiunga la metà più uno dei componenti.

 

     Art. 5. (Comitato di coordinamento).

     1. Presso la Regione è istituito un Comitato di coordinamento presieduto dal Presidente della Regione, o da un Assessore regionale da lui delegato, e composto da due esperti designati rispettivamente dalle Associazioni dei titolari delle imprese turistiche maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni degli utenti delle strutture ricettive maggiormente rappresentative a livello nazionale, con funzioni di informazione e collegamento per l'attività delle Commissioni tecniche provinciali.

     2. Nel caso in cui le Commissioni tecniche provinciali non concordino i prezzi da praticare, le stesse investono della questione il Comitato di cui al primo comma che, in veste arbitrale, decide entro quindici giorni.

 

     Art. 6. (Prezzi soggetti a concordato). [2]

     1. Sono soggetti a concordato i seguenti prezzi:

     a) per alberghi da 1 a 4 stelle: i prezzi giornalieri, minimo e massimo, delle camere a uno e a due letti, senza locale bagno e con locale bagno;

     b) per residenze turistico alberghiere: i prezzi per settimana, e giornalieri, minimo e massimo, delle unità abitative, indicati per unità abitativa in relazione al numero dei posti letto autorizzati in ciascuna;

     c) per campeggi: i prezzi giornalieri, minimo e massimo, per pernottamenti rispettivamente in tende, caravan, camper e altri mezzi autorizzati, in piazzole con area e senza area di parcheggio, indicanti la quota fissa per la piazzola, ivi compresi gli eventuali allacciamenti idrico e fognario e la quota per ciascuno degli occupanti;

     d) per villaggi turistici: i prezzi giornalieri, minimo e massimo, per pernottamenti in tende, caravan, camper o altro mezzo o manufatto autorizzato, in piazzole con area e senza area di parcheggio, indicati per unità abitativa in relazione al numero di posti letto in essa autorizzati, ivi compresi gli eventuali allacciamenti idrico e fognario.

     2. I prezzi non indicati al primo comma e quelli delle restanti strutture ricettive, sono soggetti all'obbligo della denuncia ai sensi del r.d. 24 ottobre 1935, n. 2049 e successive modificazioni.

     3. I prezzi sono comprensivi di tasse e imposte di ogni tipo e natura e possono essere diversificati per alta e bassa stagione. I periodi di alta e bassa stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni degli operatori interessati e possono anche riguardare parte del territorio regionale.

 

     Art. 7. (Procedure).

     1. Entro il 31 luglio di ogni anno gli esercenti delle imprese turistiche presentano le denunce dei prezzi, che intendono praticare, a valere dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo [3].

     2. Coloro che hanno ottemperato alla denuncia di cui al primo comma hanno facoltà di presentare entro il 1° marzo una seconda denuncia, modificante la prima, a valere dal 1° giugno al 30 novembre successivi, debitamente motivata e documentata.

     3. Le denunce, relative ai prezzi indicati all'art. 6, primo comma, devono essere presentate in duplice copia, utilizzando appositi modelli alla Provincia competente per territorio che li trasmette alla Commissione tecnica provinciale (C.T.P.).

     4. La Commissione tecnica provinciale esamina le denunce tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) variazioni dei costi di gestione e di ogni altro elemento utile, ai fini dell'accertamento dei costi di produzione;

     b) opere di miglioramento delle strutture e degli impianti ovvero della qualità dei servizi che non concorrono all'ottenimento di un livello superiore;

     c) particolari esigenze di carattere locale derivanti dalla brevità della stagione turistica.

     5. La Commissione può richiedere i dati e le informazioni inerenti agli aumenti di costo alle singole imprese turistiche e loro associazioni, agli enti e aziende pubbliche, avendo riguardo all'obbligo del segreto d'ufficio previsto dall'art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

     6. Sulla base delle denunce, dei dati e delle informazioni la Commissione concorda i prezzi per ogni singola struttura ricettiva.

     7. I lavori della Commissione devono concludersi entro il 15 ottobre ed il 15 aprile per le denunce presentate rispettivamente entro il 31 luglio ed il 1° marzo.

     8. Dei lavori della Commissione è redatto formale processo verbale che viene trasmesso alla Provincia, unitamente alla relativa documentazione, e alla Regione.

     9. La Provincia provvede alla pubblicazione dei prezzi concordati e degli altri denunciati nel Foglio degli annunzi legali (F.A.L.); tali prezzi hanno efficacia a decorrere dalla data in cui avviene la pubblicazione.

 

     Art. 8. (Compensi).

     1. Ai componenti del Comitato di coordinamento di cui all'art. 5 si applicano le disposizioni della L.R. 5 marzo 1984, n. 13 e successive modificazioni.

 

     Art. 9. (Vigilanza e controllo).

     1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dalla Provincia.

     2. La Regione può disporre controlli ispettivi a mezzo di proprio personale per verificare l'osservanza della presente legge.

 

     Art. 10. (Sanzioni).

     1. L'esercente dell'impresa turistica che applica prezzi difformi da quelli denunciati o concordati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000 che viene raddoppiata in caso di recidiva.

     2. In caso di reiterata recidiva il Comune provvede, su comunicazione della Provincia, alla sospensione della licenza da tre a quindici giorni.

     3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del r.d. 24 ottobre 1935, n. 2049 convertito nella l. 23 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie.

     4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al terzo comma la violazione delle disposizioni sui prezzi concordati è equiparata alla violazione sui prezzi denunciati.

     5. All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede la Provincia secondo le disposizioni di cui alla L.R. 2 dicembre 1982, n. 45 e successive modificazioni.

     6. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste dal presente articolo spettano alla Provincia.

 

     Art. 11. (Pubblicazione dell'Annuario ufficiale).

     1. La Giunta regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un Annuario ufficiale delle strutture ricettive gestite da imprese, classificate ai sensi di leggi regionali, contenente i prezzi e i principali dati sull'attrezzatura.

     2. La Giunta regionale può provvedere alla pubblicazione di uno o più aggiornamenti e di estratti.

     3. La pubblicazione dell'Annuario è effettuata anche ai fini dell'obbligo derivante dall'art. 12, terzo comma, della L.R. 4 marzo 1982, n. 13 e successive modificazioni.

 

     Art. 12. (Rapporti finanziari).

     1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge sono attribuiti a ciascuna Provincia i proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 10.

 

     Art. 13. (Norma transitoria).

     (Omissis)

 

     Art. 14. (Disposizioni finali).

     1. La presente legge sostituisce le norme con la stessa incompatibili.

 

     Art. 15. (Norma finanziaria).

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative contenute nella presente legge, vedi l'art. 15 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 1991, n. 10.

[3] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7 che ha sostituito il termine.