Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 turismo |
Data: | 24/01/1985 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità della legge). |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. (Rinvio legislativo). |
Art. 5. (Disciplina transitoria). |
Art. 6. (Omissis) |
§ 3.1.11 - L.R. 24 gennaio 1985, n. 5. [1]
Modificazioni ed integrazioni alle ll.rr. 4 marzo 1982, n. 11 e 30 luglio 1979, n. 26 in materia di ricettività turistica ed agrituristica.
(B.U. 6 febbraio 1985, n. 6).
Art. 1. (Finalità della legge).
Le ll.rr. 4 marzo 1982, n. 11 e 30 luglio 1979, n. 26 sono modificate ed integrate secondo quanto previsto nei successivi articoli, in adeguamento anche ai principi stabiliti dalla
Art. 4. (Rinvio legislativo).
Con successive leggi regionali si provvederà a dare ulteriore attuazione ai principi contenuti nella
Art. 5. (Disciplina transitoria).
Fino all'emanazione di nuove disposizioni, e comunque a tutto il 31 dicembre 1985, gli esercizi ricettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano assoggettati alla normativa di classificazione preesistente, ad esclusione delle revisioni di classificazione a domanda di parte e fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti [4].
Le residenze turistico-alberghiere già classificate come alberghi residenziali ai sensi della
alberghi residenziali 3 stelle = residenze turistico-alberghiere 2 stelle;
alberghi residenziali 4 stelle = residenze turistico-alberghiere 3 stelle;
alberghi residenziali 5 stelle = residenze turistico-alberghiere 4 stelle.
I villaggi turistici già classificati «una stella» sono provvisoriamente classificati «due stelle» fino al 31 dicembre 1985.
I conduttori di alloggi agrituristici per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati concessi contributi o siano in corso di istruzione domande di contributo in forza dell'art. 2 della
(Omissis) [5].
[1] Abrogata dall'art. 74 della
[2] Modifica ed integra la
[3] Modifica la
[4] Il regime transitorio di cui al presente articolo resta in vigore fino al 31 dicembre 1986 per effetto dell'art. 1 della
[5] Reca dichiarazione d'urgenza.