§ 2.8.6 - L.R. 30 gennaio 1995, n. 7.
Norme per il finanziamento della legge regionale 1 giugno 1993, n. 23 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale).


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.8 cooperazione
Data:30/01/1995
Numero:7


Sommario
Art. unico.      1. Agli oneri derivanti dalla legge regionale 1° giugno 1993, n. 23 (norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale), si provvede mediante utilizzazione di quota [...]


§ 2.8.6 - L.R. 30 gennaio 1995, n. 7.

Norme per il finanziamento della legge regionale 1 giugno 1993, n. 23 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale).

(B.U. 8 febbraio 1995, n. 3).

 

Art. unico.

     1. Agli oneri derivanti dalla legge regionale 1° giugno 1993, n. 23 (norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale), si provvede mediante utilizzazione di quota pari a lire 325.000.000 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9535 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994, ed istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995, dei seguenti capitoli:

     a) 5965 "Contributi agli enti locali per la concessione di incentivi generali finalizzati alla promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale" con lo stanziamento di lire 125.000.000 in termini di competenza, per gli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, lettere c) e d);

     b) 5966 "Contributi alle cooperative sociali e/o loro consorzi per incentivare iniziative generali e specifiche di promozione o sostegno" per memoria, per gli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettere a) e b);

     c) 5967 "Contributi per accedere alle agevolazioni creditizie in favore delle cooperative sociali e/o loro consorzi" con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza, per gli interventi di cui all'articolo 15, comma 3, lettere c) e d).

     2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.