| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Liguria | 
| Materia: | 2. servizi sociali | 
| Capitolo: | 2.8 cooperazione | 
| Data: | 30/01/1995 | 
| Numero: | 7 | 
| Sommario | 
| Art. unico. 1. Agli oneri derivanti dalla legge regionale 1° giugno 1993, n. 23 (norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale), si provvede mediante utilizzazione di quota [...] | 
§ 2.8.6 - L.R. 30 gennaio 1995, n. 7.
Norme per il finanziamento della legge regionale 1 giugno 1993, n. 23 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale).
(B.U. 8 febbraio 1995, n. 3).
     1. Agli oneri derivanti dalla 
a) 5965 "Contributi agli enti locali per la concessione di incentivi generali finalizzati alla promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale" con lo stanziamento di lire 125.000.000 in termini di competenza, per gli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, lettere c) e d);
b) 5966 "Contributi alle cooperative sociali e/o loro consorzi per incentivare iniziative generali e specifiche di promozione o sostegno" per memoria, per gli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettere a) e b);
c) 5967 "Contributi per accedere alle agevolazioni creditizie in favore delle cooperative sociali e/o loro consorzi" con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza, per gli interventi di cui all'articolo 15, comma 3, lettere c) e d).
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.