§ 1.4.69 - L.R. 20 maggio 1997, n. 18.
Modifiche alla Legge Regionale 20 giugno 1994, n. 26 "Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali".


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.4 personale e uffici
Data:20/05/1997
Numero:18


Sommario
Art. 14.  (Norma transitoria).
Art. 15.  (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 26/1994).
Art. 16.  (Norme di prima applicazione. Verifica dei risultati e adeguamento degli assetti organizzativi).


§ 1.4.69 - L.R. 20 maggio 1997, n. 18. [1]

Modifiche alla Legge Regionale 20 giugno 1994, n. 26 "Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali".

(B.U. 11 giugno 1997, n. 9).

 

     Artt. 1. - 13. [2]

 

Art. 14. (Norma transitoria).

     1. In via transitoria, la pianta organica dei dirigenti generali di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 26/1994 è così costituita:

 

     a) segretario generale (articolo 16) (equiparato al    n. 2

dirigente generale con livello di funzione "B" di cui al-

l'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni)

     b) direttore generale (articolo 17) (equiparato al     n. 6

dirigente generale con livello di funzione "C" di cui al-

l'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni)

                            Totale                          n. 8

 

     2. La pianta organica di cui al comma 1 è progressivamente ridotta col collocamento in quiescenza o la cessazione del rapporto di impiego per altre cause dei dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. I dirigenti generali di cui al comma 2 possono optare per la trasformazione del rapporto in incarico a contratto presso la Regione ovvero, su indicazione della Regione, presso gli enti strumentali, dipendenti o vigilati dalla medesima, nel qual caso sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni per tutta la durata dello stesso, con diritto al trattamento economico da definire a norma dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 26/1994 come modificato con la presente legge o sulla base delle norme di riferimento. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

     4. Per i dirigenti generali di cui al comma 1 che non esercitino l'opzione, il trattamento economico retributivo fondamentale è pari al trattamento economico retributivo fondamentale, dei dirigenti generali dello Stato, rispettivamente di livello di funzione B per i segretari generali e C per i dirigenti generali, come determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni. Il trattamento accessorio, in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale 12 aprile 1995, n. 27 (disposizioni in materia di indennità di funzione per i dirigenti generali), è pari all'importo massimo dell'indennità di funzione o posizione, o comunque del trattamento accessorio, previsto dal relativo contratto collettivo nazionale per i dirigenti regionali, maggiorato del 30 per cento per i segretari generali e del 20 per cento per gli altri dirigenti generali [3].

 

     Art. 15. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 26/1994). [4]

 

     Art. 16. (Norme di prima applicazione. Verifica dei risultati e adeguamento degli assetti organizzativi).

     1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla verifica dei risultati conseguiti e, quindi, tenendo conto della necessaria rispondenza dell'organizzazione regionale a criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dell'attività amministrativa, apportano con atti amministrativi le opportune rettifiche e i correttivi necessari relativamente agli assetti organizzativi di cui all'articolo 10 della legge regionale 26/1994 e alle competenze proprie delle singole strutture.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 14 maggio 2013, n. 13.

[2] Modificano ed integrano la L.R. 20 giugno 1994, n. 26.

[3] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 12 della L.R. 3 agosto 2001, n. 23.

[4] Modificano ed integrano la L.R. 20 giugno 1994, n. 26.