Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.4 personale e uffici |
Data: | 12/04/1995 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. (Indennità di funzione dirigenziale generale). |
Art. 2. (Decorrenza). |
Art. 3. (Norma sostitutiva). |
Art. 4. (Norma finanziaria). |
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 1.4.64 - L.R. 12 aprile 1995, n. 27.
Disposizioni in materia di indennità di funzione per i dirigenti generali.
(B.U. 26 aprile 1995, n. 9).
Art. 1. (Indennità di funzione dirigenziale generale).
1. Ai dirigenti generali della Regione è corrisposta in via ordinaria, quale elemento fisso e continuativo della retribuzione, un'indennità accessoria per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali generali.
2. L'indennità di cui al comma 1 è pari all'importo massimo dell'indennità di funzione o trattamento accessorio spettante per la qualifica regionale di dirigente maggiorato del 30 per cento per i segretari generali e del 20 per cento per gli altri dirigenti generali.
Art. 2. (Decorrenza).
1. L'indennità di cui all'articolo 1 compete a decorrere dalla data del conferimento delle funzioni dirigenziali generali a norma dell'articolo 12, comma 1 della
Art. 3. (Norma sostitutiva). [1]
Art. 4. (Norma finanziaria).
(Omissis).
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).
(Omissis).
[1] Sostituisce l'art. 12, comma 3, della