§ 1.4.64 - L.R. 12 aprile 1995, n. 27.
Disposizioni in materia di indennità di funzione per i dirigenti generali.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.4 personale e uffici
Data:12/04/1995
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Indennità di funzione dirigenziale generale).
Art. 2.  (Decorrenza).
Art. 3.  (Norma sostitutiva).
Art. 4.  (Norma finanziaria).
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.4.64 - L.R. 12 aprile 1995, n. 27.

Disposizioni in materia di indennità di funzione per i dirigenti generali.

(B.U. 26 aprile 1995, n. 9).

 

Art. 1. (Indennità di funzione dirigenziale generale).

     1. Ai dirigenti generali della Regione è corrisposta in via ordinaria, quale elemento fisso e continuativo della retribuzione, un'indennità accessoria per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali generali.

     2. L'indennità di cui al comma 1 è pari all'importo massimo dell'indennità di funzione o trattamento accessorio spettante per la qualifica regionale di dirigente maggiorato del 30 per cento per i segretari generali e del 20 per cento per gli altri dirigenti generali.

 

     Art. 2. (Decorrenza).

     1. L'indennità di cui all'articolo 1 compete a decorrere dalla data del conferimento delle funzioni dirigenziali generali a norma dell'articolo 12, comma 1 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali).

 

     Art. 3. (Norma sostitutiva). [1]

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).

     (Omissis).

 


[1] Sostituisce l'art. 12, comma 3, della L.R. 20 giugno 1994, n. 26.