§ 1.3.31 - L.R. 27 aprile 1995, n. 38.
Nuove norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e dei rendiconti delle spese elettorali dei consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari
Data:27/04/1995
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53).
Art. 2.  (Inserimento di articolo nella l.r. 53/1982).
Art. 3.  (Pubblicità delle attività di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva).
Art. 4.  (Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti e liste di candidati).
Art. 5.  (Dichiarazione di decadenza dei consiglieri regionali inadempienti).
Art. 6.  (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 53/1982).
Art. 7.  (Abrogazione di norme).


§ 1.3.31 - L.R. 27 aprile 1995, n. 38.

Nuove norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e dei rendiconti delle spese elettorali dei consiglieri regionali.

(B.U. 17 maggio 1995, n. 11).

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53). [1]

 

     Art. 2. (Inserimento di articolo nella l.r. 53/1982). [2]

 

     Art. 3. (Pubblicità delle attività di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva).

     1. Le comunicazioni che gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio di attività di diffusione radiotelevisiva devono effettuare al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 5 comma 4 lettera b) della legge 43/1995 e dell'articolo 8 della legge 515/1993, entro il termine ivi previsto, devono essere effettuate su appositi moduli predisposti dall'Ufficio di Presidenza, che ciascun interessato ha l'onere di ritirare presso gli uffici consiliari.

     2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono liberamente consultabili presso gli uffici consiliari; esse sono, altresì, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre mesi dalla data delle elezioni.

     3. Nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 della legge 515/1993, il Presidente del Consiglio regionale, immediatamente dopo la scadenza del termine, ne dà comunicazione all'autorità competente all'applicazione della relativa sanzione amministrativa di cui all'articolo 15 comma 12 della medesima legge.

 

     Art. 4. (Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti e liste di candidati).

     1. Il Presidente del Consiglio regionale invia alla Corte dei Conti, entro dieci giorni dal ricevimento, i consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti dl finanziamento che i rappresentanti di partiti, movimenti politici e liste di candidati devono presentare al Presidente del Consiglio regionale stesso ai sensi dell'articolo 12 comma 1 della legge 515/1993 e dell'articolo 5 comma 4 lettera d) della legge 43/1995.

     2. I consuntivi di cui al comma 1 sono liberamente consultabili presso gli uffici consiliari, essi sono, altresì, pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre mesi dalla data delle elezioni.

     3. Sono, inoltre, liberamente consultabili presso gli uffici consiliari, nonché pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro un mese dal loro ricevimento, i risultati del controllo effettuato che la Corte dei Conti riferisce al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 della legge 515/1993 e dell'articolo 5 comma 4 lettera d), della legge 43/1995.

     4. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici e delle liste che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 1 della legge 659/1981 e successive modificazioni, immediatamente dopo la scadenza del termine, il Presidente del Consiglio regionale provvede a darne comunicazione al Presidente della Camera dei Deputati ai fini della sanzione di cui all'articolo 15 comma 13 della legge 515/1993.

     5. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici e delle liste che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, immediatamente dopo la scadenza del termine, il Presidente del Consiglio regionale provvede a darne comunicazione alla Corte dei Conti ai fini della sanzione di cui all'articolo 15 comma 14 della legge 515/1993.

 

     Art. 5. (Dichiarazione di decadenza dei consiglieri regionali inadempienti).

     1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale disciplina il procedimento per la dichiarazione di decadenza dei consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 5 comma 4 lettera g), della legge 43/1995, nei casi previsti dall'articolo 15, commi 7, 8 e 9, della legge 515/1993.

     2. La dichiarazione di decadenza è deliberata dal Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data di ricezione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, della comunicazione di cui all'articolo 15 comma 10 della legge 515/1993.

 

     Art. 6. (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 53/1982). [3]

 

     Art. 7. (Abrogazione di norme).

     1. La legge regionale 6 settembre 1993, n. 42 è abrogata.

 

 


[1] Modifica l'art. 2, commi 1 e 2, della L.R. 30 dicembre 1982, n. 53.

[2] Aggiunge l'art. 2 bis alla L.R. 30 dicembre 1982, n. 53.

[3] Sostituisce l'art. 6, comma 1, della L.R. 30 dicembre 1982, n. 53.