Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.2 programmazione e partecipazione regionale |
Data: | 21/01/1998 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità della legge). |
Art. 5. (Abrogazione di norme). |
Art. 6. (Modifica dell'articolo 8). |
Art. 7. (Aumento di capitale). |
Art. 8. (Copertura finanziaria). |
Art. 9. (Unificazione delle partecipazioni regionali). |
§ 1.2.24 - L.R. 21 gennaio 1998, n. 3.
Norme per la riorganizzazione della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A.. Partecipazione della Regione all'aumento del capitale.
(B.U. 18 febbraio 1998, n. 3).
Art. 1. (Finalità della legge).
1. La Regione, al fine di favorire l'attuazione delle politiche di programmazione economica e pianificazione territoriale, provvede, nel rispetto degli articoli 60 e 61 dello Statuto, alla riorganizzazione della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A., anche ai fini del proprio concorso alla ricapitalizzazione della Società.
2. La Regione per realizzare le proprie partecipazioni in società individua nella FI.L.S.E. lo strumento attraverso cui unificare le partecipazioni regionali.
TITOLO I
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE
28 DICEMBRE 1973 N. 48
Artt. 2. - 4. (Omissis). [1]
Art. 5. (Abrogazione di norme).
1. L'articolo 4, l'articolo 5 comma 2 e l'articolo 6 della
Art. 6. (Modifica dell'articolo 8). [1]
(Omissis).
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO DEL CAPITALE
DELLA FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO - FI.L.S.E. S.p.A.
Art. 7. (Aumento di capitale).
1. La Giunta regionale, con l'osservanza di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 61 dello Statuto, è autorizzata a sottoscrivere azioni della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. fino ad un valore capitale di lire 7.500.000.000 in occasione dell'aumento di lire 15.000.000.000 del capitale sociale, da attuarsi nel biennio 1997- 1998.
2. La Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, è autorizzata a sottoscrivere ulteriori azioni della FI.L.S.E., fino ad un incremento di valore di capitale di lire 7.000.000.000 in occasione di ulteriori aumenti di capitale fino ad un massimo di lire 14.000.000.000.
Art. 8. (Copertura finanziaria).
(Omissis).
TITOLO III
RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI REGIONALI
Art. 9. (Unificazione delle partecipazioni regionali).
1. Il Consiglio regionale nell'affidamento alla FI.L.S.E. delle proprie partecipazioni in società, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, o di specifici finanziamenti per la partecipazione in società da promuovere o già costituite, autorizza la Giunta regionale a stabilire con apposita convenzione, sentito il Comitato della Programmazione ai sensi della