§ 6.5.4 - L.R. 13 febbraio 1984, n. 13.
Utilizzazione dei beni patrimoniali della ex Opera nazionale per i combattenti (O.N.C.) trasferiti alla Regione Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 demanio e patrimonio
Data:13/02/1984
Numero:13


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 


§ 6.5.4 - L.R. 13 febbraio 1984, n. 13.

Utilizzazione dei beni patrimoniali della ex Opera nazionale per i combattenti (O.N.C.) trasferiti alla Regione Lazio.

(B.U. 29 febbraio 1984, n. 6).

 

Art. 1. [1]

     I beni patrimoniali della soppressa O.N.C. (Opera nazionale per i combattenti) trasferiti alla Regione Lazio ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 sono utilizzati con le modalità di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     La Giunta regionale in relazione ai beni di cui al precedente articolo 1 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ripartisce detti beni, in beni a destinazione agricola ed a destinazione extra-agricola e determina la loro utilizzazione.

     La Giunta regionale individua, altresì, i beni utili allo esercizio delle funzioni istituzionali della Regione e degli enti locali e da conservare al patrimonio regionale o da cedere, su richiesta, agli enti locali elettivi.

     I provvedimenti definitivi di cui ai precedenti primo e secondo comma sono adottati dalla Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari Permanenti competenti in materia di demanio e patrimonio e di agricoltura [2].

 

     Art. 3.

     I beni destinati direttamente o indirettamente ad uso agricolo possono essere alienati con la forma di gara incanto/asta pubblica regolata dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (LCGS) e relativo regolamento di attuazione salvo specifica richiesta di acquisto da parte dei seguenti soggetti e nel rispetto delle priorità sottoindicate:

     a) del possessore attuale del bene richiesto, purché sia riconosciuto coltivatore diretto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e coltivi il fondo direttamente o tramite la propria famiglia;

     b) dei proprietari di fondi confinanti, purché titolari di imprese diretto-coltivatrici riconosciute tali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

     c) delle cooperative agricole costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, mezzadri, affittuari, giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni.

     I possessori dei beni indicati alle lettere a), b) e c), possono ottenere, per urgenti motivi di utilizzazione del fondo mediante trasformazioni e miglioramenti aziendali, l'acquisto del bene posseduto con priorità rispetto ai previsti preliminari adempimenti di cui al precedente articolo 2 [3].

     Al possessore che non ha richiesto o che non ha ottenuto l'alienazione si applicano le norme ed i regolamenti in vigore sui contratti agrari ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, o quelli in essere se con condizioni migliori per l'affittuario.

 

     Art. 4.

     La vendita dei beni destinati ad usi agricoli è fatta a prezzo di stima determinato dalla commissione prevista dall’articolo 532, comma 3 e dall’articolo 536, comma 1 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 [4].

     In seguito alla determinazione del prezzo di vendita, la Giunta regionale delibera la vendita del bene agricolo, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura.

     Limitatamente ai beni per i quali esiste compromesso o impegnativa di vendita da parte della soppressa Opera nazionale per i combattenti (O.N.C.), prima che gli stessi vengano tradotti in atto pubblico di qualsiasi tipo dovrà esserne accertata la legittimità, anche in relazione all'articolo 2, lettera b), del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

 

     Art. 5.

     Il pagamento del prezzo, così come determinato ai sensi del precedente articolo 4, potrà essere effettuato, su richiesta, in venti anni, con rate annuali posticipate, maggiorate dell'interesse legale, con garanzia di ipoteca di primo grado sul bene, in favore della Regione Lazio.

 

     Art. 6.

     I beni agricoli alienati di cui al precedente articolo 4 non possono essere ceduti prima del totale pagamento e comunque non prima di dieci anni dall'acquisto.

     Le disposizioni contenute nel comma precedente non si applicano ai beni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4 ed in caso di cessione ai discendenti diretti, purché in possesso della qualifica di coltivatore diretto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e che coltivano o si impegnano a coltivare il fondo direttamente.

     In caso di comprovate necessità per il proprietario del fondo di dover procedere alla vendita del bene prima dei termini previsti dal primo comma del presente articolo, l'interessato dovrà, con richiesta motivata, ottenere l'autorizzazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare permanente all'agricoltura.

     Sui beni alienati prima dei termini previsti dal primo comma dei presente articolo senza la preventiva autorizzazione di cui al comma precedente, la Regione Lazio è autorizzata a mettere in atto il diritto di retrocessione.

 

     Art. 7.

     La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari permanenti competenti in materia di agricoltura e di demanio e patrimonio, può, a titolo gratuito, trasferire al patrimonio degli enti locali elettivi che ne facciano richiesta i beni non a destinazione agricola di cui al secondo comma del precedente articolo 2, purché gli stessi beni siano ritenuti indispensabili per lo svolgimento di attività sociali, sanitarie, scolastiche e comunque pubbliche.

     Il trasferimento può avvenire immediatamente, su formale richiesta dell'ente elettivo interessato e previa regolare deliberazione, con delibera della Giunta regionale, previo conforme parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti [5].

 

     Art. 8.

     I beni non a destinazione agricola, nell'ambito delle determinazioni per la loro utilizzazione di cui al primo comma del precedente articolo 2, possono essere alienati mediante asta pubblica a meno che non vi sia specifica richiesta da parte di coloro che li detengono con concessioni d'uso o contratto di fitto stipulati con l'Opera nazionale per i combattenti (O.N.C.) o con la Regione Lazio se stipulati dopo il 1° aprile 1979 e che usufruiscono dei beni stessi al momento della approvazione della presente legge, sia per uso abitativo, sia per lo svolgimento di attività lavorative.

     Il possesso dei beni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono ottenere, per motivi connessi alla necessaria sistemazione del bene stesso, l'acquisto del bene richiesto con priorità assoluta rispetto ai previsti adempimenti di cui il precedente articolo 2 [6].

 

     Art. 9.

     La vendita dei beni destinati ad usi extra-agricoli è fatta a prezzo di stima determinato dalla commissione prevista dall’articolo 532, comma 3 e dall’articolo 536, comma 1, del r.r. 1/2002 e successive modifiche [7].

     Nella determinazione del prezzo di stima la commissione terrà conto degli eventuali miglioramenti effettuati dal possessore e di eventuali precedenti impegni da parte dell'O.N.C. (Opera nazionale per i combattenti) nei confronti del possessore.

     In seguito alla determinazione del prezzo di vendita, la Giunta regionale delibera l'alienazione dell'immobile extra agricolo, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di demanio e patrimonio.

     Limitatamente ai beni per i quali esiste compromesso o impegnativa di vendita da parte dell'ex O.N.C. (Opera nazionale per i combattenti), si applica la normativa di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4.

 

     Art. 10.

     Il pagamento del prezzo, così come determinato ai sensi del precedente articolo 9, potrà essere effettuato, su richiesta, in dieci anni, con rate annuali posticipate, maggiorate dell'interesse legale, con garanzia di ipoteca di primo grado sul bene in favore della Regione Lazio.

     I beni alienati non possono essere ceduti a qualsiasi titolo prima del totale pagamento; in caso contrario la Regione Lazio è autorizzata a mettere in atto il proprio diritto di retrocessione.

 

     Art. 11.

     Per l'acquisizione nel bilancio della Regione Lazio dei ricavi delle vendite di cui agli articoli 3, 4, 8 e 9 della presente legge, vengono istituiti per memoria nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1984 e successivi i sottoindicati capitoli:

Entrata.

     capitolo n. 02251. - Entrata derivante dalla gestione dei beni immobili trasferiti dai patrimoni di enti disciolti a quello regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, Per memoria

     capitolo n. 03151. - Entrata derivante dall'alienazione dei beni immobili trasferiti dai patrimoni di enti disciolti a quello regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, Per memoria

 

Spesa.

     capitolo n. 29351. - Versamento allo Stato dei proventi netti derivanti dalla gestione e dall'alienazione dei beni immobili trasferiti dai patrimoni di enti disciolti a quello regionale, ai sensi dello articolo 117, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, Per memoria

 

 

 

 

 

 

 


[1] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2, comma 143, della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[2] Articolo così modificato dalla L.R. 4/8/1987, n. 48, art. 1.

[3] Comma aggiunto dalla L.R. 4/8/1987, n. 48, art. 2.

[4] Comma modificato dall’art. 3 della L.R. 4/8/1987, n. 48 e così sostituito dall’art. 73 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[5] Comma così sostituito dalla L.R. 4/8/1987, n. 48, art. 4.

[6] Comma aggiunto dalla L.R. 4/8/1987, n. 48, art. 5.

[7] Comma modificato dall’art. 6 della L.R. 4/8/1987, n. 48 e così sostituito dall’art. 73 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.