Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 04/12/2006 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Aumento dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive per l’accesso al fondo transitorio nazionale). |
Art. 2. (Entrata in vigore). |
§ 6.1.31 - L.R. 4 dicembre 2006, n. 22.
Disposizioni urgenti in materia di imposta regionale sulle attività produttive.
(B.U. 9 dicembre 2006, n. 34 - S.O. n. 10).
Art. 1. (Aumento dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive per l’accesso al fondo transitorio nazionale).
1. Ai fini dell’accesso al fondo transitorio 2007-2009 di cui punto 3 lettera B del “Patto per la salute” approvato dalla conferenza Stato-Regioni del 28/09/2006, per i periodi di imposta 2007-2008 e 2009, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è aumentata di un punto percentuale ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del
2. Ai fini di cui al comma 1, l’importo dell’IRAP è calcolato maggiorando di un punto percentuale la relativa aliquota, ordinaria o ridotta, vigente nella Regione ai sensi della
Art. 2. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.