§ 6.1.31 - L.R. 4 dicembre 2006, n. 22.
Disposizioni urgenti in materia di imposta regionale sulle attività produttive.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:04/12/2006
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Aumento dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive per l’accesso al fondo transitorio nazionale).
Art. 2.  (Entrata in vigore).


§ 6.1.31 - L.R. 4 dicembre 2006, n. 22.

Disposizioni urgenti in materia di imposta regionale sulle attività produttive.

(B.U. 9 dicembre 2006, n. 34 - S.O. n. 10).

 

Art. 1. (Aumento dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive per l’accesso al fondo transitorio nazionale).

     1. Ai fini dell’accesso al fondo transitorio 2007-2009 di cui punto 3 lettera B del “Patto per la salute” approvato dalla conferenza Stato-Regioni del 28/09/2006, per i periodi di imposta 2007-2008 e 2009, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è aumentata di un punto percentuale ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e in conformità all’articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005) e successive modificazioni.

     2. Ai fini di cui al comma 1, l’importo dell’IRAP è calcolato maggiorando di un punto percentuale la relativa aliquota, ordinaria o ridotta, vigente nella Regione ai sensi della legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) e successive modificazioni, fatti salvi, comunque, i regimi di esenzione esistenti.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.