Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.14 informazione e cultura |
Data: | 19/09/1994 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione, al fine di contribuire alla diffusione della cultura ed in riferimento alle competenze attribuite dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. [...] |
Art. 2. 1. Il festival ha per obiettivo la promozione della musica, della danza e del teatro nella comunità regionale. Il festival di Caracalla, così come denominato in virtù della ultracinquantennale [...] |
Art. 3. 1. La realizzazione della manifestazione è affidata all'Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma che provvede a trasmettere per ciascun anno al competente Assessorato regionale il programma delle [...] |
Art. 7. 1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il teatro dell'Opera presenta all'assessorato regionale competente il piano dettagliato [...] |
Art. 8. 1. La spesa per l'attuazione della presente legge, che per l'anno 1994 è prevista in lire 2.500 milioni, graverà sul capitolo n. 44311 che si istituisce con la denominazione: «Finanziamento [...] |
§ 5.14.71 - L.R. 19 settembre 1994, n. 46. [1]
Istituzione del festival regionale di Caracalla.
(B.U. 30 settembre 1994, n. 27).
1. La Regione, al fine di contribuire alla diffusione della cultura ed in riferimento alle competenze attribuite dall'articolo 49 del
1. Il festival ha per obiettivo la promozione della musica, della danza e del teatro nella comunità regionale. Il festival di Caracalla, così come denominato in virtù della ultracinquantennale attività realizzata dall'Ente autonomo teatro dell'Opera, si svolge, nell'osservanza di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5-ter del
1. La realizzazione della manifestazione è affidata all'Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma che provvede a trasmettere per ciascun anno al competente Assessorato regionale il programma delle iniziative da attuare e, a conclusione delle stesse, il rendiconto delle attività svolte [2].
Artt. 4. - 6. [3]
1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il teatro dell'Opera presenta all'assessorato regionale competente il piano dettagliato dell'attività del festival per l'anno in corso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
1. La spesa per l'attuazione della presente legge, che per l'anno 1994 è prevista in lire 2.500 milioni, graverà sul capitolo n. 44311 che si istituisce con la denominazione: «Finanziamento all'Ente autonomo del teatro dell'Opera di Roma per la realizzazione del festival di Caracalla» con lo stanziamento di lire 2.500 milioni.
2. Alla copertura della suddetta spesa si provvederà mediante utilizzazione della somma all'uopo accantonata al capitolo n. 49001, lettera n) «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi di spesa corrente del 4° programma» del bilancio di previsione dell'esercizio 1993, ai sensi dell'articolo 20, commi 4 e 5 della
[1] Abrogata dall'art. 191 della
[2] Comma così modificato dall'art. 7 della
[3] Articoli abrogati dall'art. 7 della