Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.8 assistenza sociale |
Data: | 20/12/2001 |
Numero: | 40 |
§ 5.8.40 - L.R. 20 dicembre 2001, n. 40.
Modifiche alle leggi regionali 9 settembre 1996, n. 38 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” e 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche - disposizioni transitorie in materia di invalidi civili.
(B.U. 29 dicembre 2001, n. 36 - S.O. n. 7).
Art. 1. (Modifiche alla
1. Alla
a) all’articolo 11, comma 1, la lettera d) è abrogata;
b) all’articolo 12, comma 2, secondo periodo, le parole da “esercitano” fino a “convenzione” sono soppresse.
Art. 2. (Modifiche alla
1. All’articolo 151, comma 1, lettera b), della
2. All’articolo 191 della
(Omissis).
3. All’articolo 192 della
(Omissis).
Art. 3. (Disposizioni transitorie in materia di concessione di nuovi trattamenti economici agli invalidi civili).
1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 151, comma 1, lettera h), della
2. I comuni destinatari delle risorse derivanti dai provvedimenti attuativi di cui all’articolo 7 del
3. La Regione può destinare una quota del fondo per l’attuazione del piano socio-assistenziale regionale, nel limite massimo di un miliardo, al miglioramento del servizio inerente all’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1.
4. Fino alla data di assegnazione all’INPS delle risorse ai sensi del comma 2, le funzioni ed i compiti di cui al comma 1 continuano ad essere esercitati dai comuni secondo quanto disposto dalla
[1] Articolo abrogato dall'art. 72 della